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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02718/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26040-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 688/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 29/03/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza 29 marzo 2021, la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] all’ordinanza con la quale l’Ufficio di Modica dell’Agenzia delle Entrate gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 53.300,00 a titolo di sanzione per l’impiego irregolare dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] eSalvatore Lanzarone: così riformando, in accoglimento dell’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa dell’Agenzia delle Entrate e rigetto del principale di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado, che, a seguito della pronuncia declinatoria di giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, ne aveva parzialmente accolto l’opposizione, annullando l’ordinanza opposta e dichiarandone l’obbligo di pagamento di una sanzione pari al 200% dell’importo, per ciascuno dei due lavoratori irregolari, della retribuzione dovuta sulla base del CCNL di categoria per i rispettivi periodi dal 23 ottobre 2002 all’8 novembre 2002 per [OSCURATO:PERSONA] e dall’inizio dell’anno 2002 all’8 novembre 2002 per [OSCURATO:PERSONA];

2. preliminarmente disattesa la deduzione di inammissibilità per tardività dell’opposizione all’ordinanza di [OSCURATO:PERSONA] davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa e rigettatone l’appello principale, per infondatezza del primo motivo (per erroneo accertamento probatorio della data di assunzione del lavoratore [OSCURATO:PERSONA]) ed inammissibilità del secondo (per riproposizione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., della domanda di annullamento dell’atto di irrogazione della sanzione e rideterminazione dellastessa, anziché con specifico motivo di impugnazione del relativo capo di pronuncia della sentenza del Tribunale), la Corte territoriale ha ritenuto, in esito alle scrutinate risultanze istruttorie, il difetto di prova, a carico dell’opponente, della data di effettiva assunzione dei lavoratori irregolarmente impiegati, con la conseguente correttezza dell’ordinanza impugnata, di sua individuazione nel 1° gennaio 2002 anche per [OSCURATO:PERSONA];

3. con atto notificato il 18 ottobre 2021, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui l’Agenzia delle Entrate e del Territorio ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente ha richiesto un rinvio dell’adunanza per poter accedere alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti davanti alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 5 legge n. 130/2022;

2. che non ricorrono ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’incombente suind

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26040-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 688/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 29/03/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 29 marzo 2021, la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] all’ordinanza con la quale l’Ufficio di Modica dell’Agenzia delle Entrate gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 53.300,00 a titolo di sanzione per l’impiego irregolare dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] eSalvatore Lanzarone: così riformando, in accoglimento dell’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa dell’Agenzia delle Entrate e rigetto del principale di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado, che, a seguito della pronuncia declinatoria di giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, ne aveva parzialmente accolto l’opposizione, annullando l’ordinanza opposta e dichiarandone l’obbligo di pagamento di una sanzione pari al 200% dell’importo, per ciascuno dei due lavoratori irregolari, della retribuzione dovuta sulla base del CCNL di categoria per i rispettivi periodi dal 23 ottobre 2002 all’8 novembre 2002 per [OSCURATO:PERSONA] e dall’inizio dell’anno 2002 all’8 novembre 2002 per [OSCURATO:PERSONA]; 2. preliminarmente disattesa la deduzione di inammissibilità per tardività dell’opposizione all’ordinanza di [OSCURATO:PERSONA] davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa e rigettatone l’appello principale, per infondatezza del primo motivo (per erroneo accertamento probatorio della data di assunzione del lavoratore [OSCURATO:PERSONA]) ed inammissibilità del secondo (per riproposizione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., della domanda di annullamento dell’atto di irrogazione della sanzione e rideterminazione dellastessa, anziché con specifico motivo di impugnazione del relativo capo di pronuncia della sentenza del Tribunale), la Corte territoriale ha ritenuto, in esito alle scrutinate risultanze istruttorie, il difetto di prova, a carico dell’opponente, della data di effettiva assunzione dei lavoratori irregolarmente impiegati, con la conseguente correttezza dell’ordinanza impugnata, di sua individuazione nel 1° gennaio 2002 anche per [OSCURATO:PERSONA]; 3. con atto notificato il 18 ottobre 2021, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui l’Agenzia delle Entrate e del Territorio ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente ha richiesto un rinvio dell’adunanza per poter accedere alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti davanti alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 5 legge n. 130/2022; 2. che non ricorrono ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’incombente suind
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