Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02598/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7714-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - [OSCURATO:PERSONA] esposizione amianto.

Decadenza ex art. 47D.P.R. nr. 639 del R.G.N. 7714/2017 Cron.

Rep.

Ud. 22/11/2022 CC R.G.N. 7714/2017 avverso la sentenza n. 4700/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/09/2016 R.G.N. 5428/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato decaduto l’odierno ricorrente dal diritto al beneficio della rivalutazione contributivaex lege nr. 257 del 1992, art. 13,per i periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto;

2. per quanto di rilievo in questa sede, la C orte territoriale ha ritenuto applicabile la decadenza dall’azione giudiziale di cui all’art. 47 DPR nr. 639 del 1970 ed ha osservato, in particolare, come non cogliesse nel segno la prospettiva tentata da parte appellante che avrebbe voluto la decadenza applicabile, eventualmente, solo ai singoli ratei di pensione non rivalutata e non al diritto alla rivalutazione contributiva in senso sostanziale.

A tale riguardo, ha richiamato il precedente di Cass. nr. 8926 del 2011;

3. avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria; l'INPS è rimasto intimato.

R.G.N. 7714/2017 [OSCURATO:PERSONA]:

4. con il primo mot ivo, il ricorrente denuncia - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-la violazione del D.P.R. nr. 639 del 1970, art. 47, per avere la Corte di merito ritenuto la decadenza riferita al diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto e non ai singoli ratei triennali;

5. le censure sono infondate, essendosi ormai consolidato il principio secondo cui la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dalD.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dalD.L. n. 384 del 1992, art. 4, (conv . con L. n. 438 del 1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, dovendo l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da potersi ritenere incluso nella previsione di legge anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla legge n r . 257 del 1992, art. 13,comma 8, (cfr. tra le più recenti Cass. nr. 41886 del 2021; Cass. nr. 618 del 2018; Cass. nr. 19729 del 2017; Cass. nr. 17433 del 2017); R.G.N. 7714/2017

6. altrettanto consolidato è il principio secondo cui con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne unarricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie,Cass.nr. 41886 del 2021 e Cass. n. 17433 del 2017, citate);

7. logico corollario di quanto precede è che ladecadenza cade sul diritto alla rivalutazione e copre, quindi, ogni differenza ad esso riconducibile e non solo le differenze dei ratei maturati precedentemente al triennio;

8. il secondo ed il terzo motivo di ricorso - con cui è formalmente denunciata la violazione dell’art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992- riguardano il diritto, in concreto, del ricorrente ad ottenere la rivalutazione contributiva per il coefficiente dell’1,5 in relazione all’intero periodo di esposizione ad amianto e il mancato accertamento di detta esposizione.

Essi sono dunque assorbiti dal rigetto del primo motivo di ricorso; R.G.N. 7714/2017

9. nulla si provve de in ordine alle spese, per difetto di attività difensiva da parte dell’INPS; 10.in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7714-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - [OSCURATO:PERSONA] esposizione amianto. Decadenza ex art. 47D.P.R. nr. 639 del R.G.N. 7714/2017 Cron. Rep. Ud. 22/11/2022 CC R.G.N. 7714/2017 avverso la sentenza n. 4700/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/09/2016 R.G.N. 5428/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato decaduto l’odierno ricorrente dal diritto al beneficio della rivalutazione contributivaex lege nr. 257 del 1992, art. 13,per i periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto; 2. per quanto di rilievo in questa sede, la C orte territoriale ha ritenuto applicabile la decadenza dall’azione giudiziale di cui all’art. 47 DPR nr. 639 del 1970 ed ha osservato, in particolare, come non cogliesse nel segno la prospettiva tentata da parte appellante che avrebbe voluto la decadenza applicabile, eventualmente, solo ai singoli ratei di pensione non rivalutata e non al diritto alla rivalutazione contributiva in senso sostanziale. A tale riguardo, ha richiamato il precedente di Cass. nr. 8926 del 2011; 3. avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria; l'INPS è rimasto intimato. R.G.N. 7714/2017 [OSCURATO:PERSONA]: 4. con il primo mot ivo, il ricorrente denuncia - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-la violazione del D.P.R. nr. 639 del 1970, art. 47, per avere la Corte di merito ritenuto la decadenza riferita al diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto e non ai singoli ratei triennali; 5. le censure sono infondate, essendosi ormai consolidato il principio secondo cui la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dalD.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dalD.L. n. 384 del 1992, art. 4, (conv . con L. n. 438 del 1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, dovendo l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da potersi ritenere incluso nella previsione di legge anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla legge n r . 257 del 1992, art. 13,comma 8, (cfr. tra le più recenti Cass. nr. 41886 del 2021; Cass. nr. 618 del 2018; Cass. nr. 19729 del 2017; Cass. nr. 17433 del 2017); R.G.N. 7714/2017 6. altrettanto consolidato è il principio secondo cui con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne unarricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie,Cass.nr. 41886 del 2021 e Cass. n. 17433 del 2017, citate); 7. logico corollario di quanto precede è che ladecadenza cade sul diritto alla rivalutazione e copre, quindi, ogni differenza ad esso riconducibile e non solo le differenze dei ratei maturati precedentemente al triennio; 8. il secondo ed il terzo motivo di ricorso - con cui è formalmente denunciata la violazione dell’art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992- riguardano il diritto, in concreto, del ricorrente ad ottenere la rivalutazione contributiva per il coefficiente dell’1,5 in relazione all’intero periodo di esposizione ad amianto e il mancato accertamento di detta esposizione. Essi sono dunque assorbiti dal rigetto del primo motivo di ricorso; R.G.N. 7714/2017 9. nulla si provve de in ordine alle spese, per difetto di attività difensiva da parte dell’INPS; 10.in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma d
Sentenza Cassazione n. 02598/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris