CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30420/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha disatteso l'istanza di concessione di permesso premio sul rilievo della persistente pericolosità sociale del condannato il quale, autore di un gravissimo delitto (omicidio preterintenzionale della moglie, commesso battendole più volte la testa contro il muro) che gli è valso la condanna alla pena di dodici anni di reclusione, non ha avviato, pur serbando regolare condotta carceraria, un percorso di revisione critica del proprio agito; che il Tribunale di sorveglianza ha, pertanto, ritenuto la necessità di proseguire l'osservazione intramuraria del prevenuto, che dovrà essere accompagnata da specifici percorsi volti al recupero della capacità di controllo dei freni inibitori e di gestione della violenza nelle relazioni con i terzi, che consenta di valutare la sua effettiva presa di distanza dalle passate scelte delinquenziali e la sua residua pericolosità sociale; che, a fronte di una motivazione esente da fratture razionali e coerente con le evidenze istruttorie, il ricorrente si colloca lungo una prospettiva essenzialmente confutativa, volta ad esaltare la rilevanza del lungo periodo di restrizione già patito e del positivo contegno da lui serbato, tradottosi nella costante partecipazione alle opportunità trattamentali, ovvero ad offrire una diversa interpretazione di elementi di fatto dei quali il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto, pervenendo ad una decisione che fa leva sull'assenza di un approdo critico che, partendo dalla definitività della condanna, favorisca una più matura e consapevole riflessione sugli eventi passati e sulle possibilità di graduale reinserimento sociale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così