CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06172/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna degli imputati per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - devono essere dichiarati inammissibili in quanto i motivi dedotti, reiterativi delle doglianze formulate in appello, sono manifestamente infondati. Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità degli imputati in ordine al reato loro contestato, evidenziando in modo adeguato le singole condotte violente e minacciose poste in essere dai predetti per opporsi agli operanti. Prive di fondamento sono le censure mosse dai ricorrenti secondo cui si sarebbe trattato di meri divincolamenti che al più potevano costituire "resistenza passiva". E' stato infatti già precisato che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest'ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376 - 01), situazione certamente sussistente nel caso di specie, per come ricostruita dalla sentenza impugnata. Sotto altro profilo, manifestamente infondate risultano anche le doglianze, mosse dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], relative alla qualificazione giuridica dei fatti. Infatti, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio secondo cui sussiste il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., e non quelli di ingiuria e di minaccia, quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale è - come nel caso di specie - diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, trascendendo la mera espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, essendo invece finalizzato ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio (Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813 - 01). Ritenuto che inammissibili risultano anche i motivi - dedotti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza, e alla conferma della ritenuta recidiva. Al riguardo, la Corte territoriale ha - con motivazione non illogica e quindi insindacabile in questa sede - escluso la possibilità di un tale giudizio di prevalenza, rilevando l'insussistenza di elementi valorizzabili in tal senso. Sotto altro profilo, non rileva a tal fine la definizione del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., atteso che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche - e a maggior ragione la censura relativa alla dosimetria della pena e al mancato giudizio di prevalenza delle stesse rispetto alle aggravanti - non può certo fondarsi sulla scelta da parte dell'imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica "ex lege" l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli all'imputato (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271 - 01). La doglianza di [OSCURATO:PERSONA] non tiene conto del fatto che lo stesso non è gravato dalla recidiva e che quindi nei suoi confronti le attenuanti sono state riconosciute nella loro pienezza. La Corte territoriale ha infine indicato in modo analitico i precedenti penali a carico dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dimostrativi di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale e che giustificano dunque la conferma della recidiva ritenuta dal primo Giudice. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de