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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2022

Cassazione n. 23869/2022

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 16990/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., i n Liquidazione in persona del liquidatore Castelnuovoluigi, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella sua qualità di mandatario di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale conferitaria del ramo d’azienda bancario di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] a.r.l., in persona del Procuratore Speciale pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.9, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 5117/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicatail 05/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il Tribunale di Milano, adìto dalla [OSCURATO:PERSONA], in relazione al contratto di conto corrente (n. 11303) intrattenuto sin dal 1990 con la [OSCURATO:PERSONA] e, poi, con la [OSCURATO:PERSONA] di Milano, e sulla domanda riconvenzionale di quest’ultima, con sentenza del 28 aprile 2016, ha determinato in € 316.245,40 il saldo del conto a debitodella correntista [OSCURATO:PERSONA], alla data del 31 luglio 2013 , e l’ ha condannata al pagamento, oltre agli interessi legali. 2.- Il gravame della [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza del 5 dicembre 2017, che ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità del contratto di conto corrente per mancanza di sottoscrizione della banca, ai sensi dell’art. 117 T.u.b. (d.lgs n. 385 del 1993); assorbita l’eccezione conseguenziale di non debenza degli interessi; infondata l’eccezione di illegittimità del mancato calcolo delle commissioni di massimo scoperto (c.m.s.), ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia usurario. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Milano ha resistito con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1350, 1418, 1423 c.c., 156 e 157 c.p.c., 117 e 127 T.u.b., imputa alla Corte territoriale di avere ritenuto valido il contratto di conto corrente sottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA], benché privo della firma dell’altro contraente, in tal modo erroneamente assimilando la disciplina del contratto di conto corrente, ai sensi dell’art. 117 T.u.b., al contratto-quadro di intermediazione finanziaria, ai sensi dell’art. 23 del T.u.f. (d. lgs. n. 58 del 1998). 1.1.- Il motivo è infondato, alla luce del costante orientamento di legittimità, che qui si ribadisce, secondo cui la omessa sottoscrizione del documento contrattuale da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto (seppure disciplinato dal T.u.b.) per difetto della forma scritta, prevista dall’art. 117, comma 3, del T.u.b., atteso che il requisito formale non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (cfr. Cass. n. 22385 del 2019, n. 14646 e 16070 del 2018). 2.-E’ infondato in via conseguenziale il secondo motivo, che lamenta il mancato accertamento della nullità delle clausole determinative degli interessi, per effetto della nullità del contratto infondatamente denunciata nel primo motivo. 3.-Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1815 c.c., 644 c.p., 117 T.u.b., 2 e 3 della legge n. 108 del 1996, 2- bis, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008, convertito con legge n. 2 del 2009, per avere i giudici di merito ritenuto che l’onere per le commissioni di massimo scoperto sarebbe computabile solamente a partire dal 1° gennaio 2010 e non prima, considerato che i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM fino a dicembre 2009, sulla base delle Istruzioni della Banca d’Italia, non ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione della soglia dell’usura.

Il motivo èinammissibile.3.1.- La Corte milanese si è conformata all’indirizzo d i questa Corte secondo cui la commissione di massimo scoperto (c.m.s.), applicata fino all’entrata in vigore dell’art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è in tesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) -dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dal 1 gennaio 2010); di conseguenza l’art. 2-bisdel d.l. n. 185 cit. è stato ritenuto non già norma di interpretazione autentica dell’art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa, intervenuta a modificare per il futuro la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall’art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari (cfr. Cass. n. 12965 e 22270 del 2016).

Tale orientamento è stato parzialmente corretto dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018 (cui adde Cass. n. 1464 del 2019), che, pur avendo confermato la natura innovativa, e non di interpretazione autentica, dell’art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ha tuttavia precisato che con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore di tali disposizioni, ai fini della verificadel superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazionedel tasso effettivo globale (TEG) dell’interesse praticato in concreto con il “tasso soglia”, nonché della c.m.s. applicata, con la c.m.s. calcolata aumentando della metà la percentuale della c.m.s. media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 2008, compensandosi, quindi, il valoredella eventuale eccedenza della c.m.s. praticata in concreto, rispetto a quello della c.m.s. rientrante nella soglia, con il “margine” eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. 3.2.-Successivamente, l’ordinanza interlocutoria della Sesta sezione n. 7776 del 2020 ha proposto l’interrogativo se, ai fini della specificità del motivo di ricorso per cassazione, sia sufficiente la doglianza del mancato computo delle c.m.s. da parte del giudice di merito (ai fini del calcolo degli interessi usurari) o dell’applicazione di un criterio non conforme all’opzione ermeneutica adottata dalle Sezioni Unite, in tema di incidenza della c.m.s. ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, ovvero sia necessaria altresì l’ulteriore deduzione che l’applicazione del complesso sistema di computo proposto dalle Sezioni Unite avrebbe determinato il superamento della soglia, erodendo il margine di compensazione fra interessi e c.m.s.

A questo interrogativo ha dato risposta la sentenza n. 24013 del 2021, in motivazione, secondo la quale non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando solamente e astrattamente la mancata considerazione da parte dei giudici di merito dell’incidenza delle c.m.s. ai fini del superamento del tasso soglia, che non sia accompagnata da specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrare l’incapienza nel caso concreto del margine di compensazione fra interessi e commissione di massimo scoperto riconosciuto dalla giurisprudenza, da cui dipende il superamento della soglia. 3.3.-Il motivo in esame, ad avviso del Collegio, è inammissibile non perché i rapporti bancari per cui è causa hanno avuto origine prima dell’entrata in vigore della legge n.108 del 1996 e delle soglie da esse introdotte, in mancanza di deduzione di successive modifiche delle condizioni ai sensi dell’art. 118 T.u.b., ma per la genericità dell a censuraproposta.

La Corte d’appello ha errato nel non tenere conto delle c.m.s., ma non è possibile stabilire se tale errore sia stato decisivo, se, cioè, ove la Corte avesse correttamente applicato, la sua decisione in concreto sarebbe stata diversa.

Per stabilire ciò, infatti, sarebbe stato necessario che la ricorrente deducesse che, computando l’ammontare delle c.m.s. sia ai fini della determinazione del TEG applicato in concreto che ai fini della determinazione della soglia dell’usura, come chiarito dalle Sezioni Unite, tale soglia sarebbe stata in concreto superata, il che, però, non è stato dedotto.

La ricorrente si è limitata a dedurre astrattamente,trascrivendo ampi brani di una sentenza resa da un tribunale in un diverso procedimento, il superamento dellasoglia usuraria per effetto del mancato computo delle c.m.s., senza specificare a quale soglia esattamente la doglianza si riferisca, in quali termini sarebbe consistito il (e quali sarebbero le ragionidel) superamento , secondo il criterio indicato a suo tempo dalle Istruzioni della Banca d’Italia, ritenuto legittimo dalle Sezioni Unite.

La censura è quindi inammissibile per difetto di decisività (cfr. Cass.15710 del 2019). 4.- In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 9200,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 16990/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., i n Liquidazione in persona del liquidatore Castelnuovoluigi, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella sua qualità di mandatario di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale conferitaria del ramo d’azienda bancario di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] a.r.l., in persona del Procuratore Speciale pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.9, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 5117/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicatail 05/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il Tribunale di Milano, adìto dalla [OSCURATO:PERSONA], in relazione al contratto di conto corrente (n. 11303) intrattenuto sin dal 1990 con la [OSCURATO:PERSONA] e, poi, con la [OSCURATO:PERSONA] di Milano, e sulla domanda riconvenzionale di quest’ultima, con sentenza del 28 aprile 2016, ha determinato in € 316.245,40 il saldo del conto a debitodella correntista [OSCURATO:PERSONA], alla data del 31 luglio 2013 , e l’ ha condannata al pagamento, oltre agli interessi legali. 2.- Il gravame della [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza del 5 dicembre 2017, che ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità del contratto di conto corrente per mancanza di sottoscrizione della banca, ai sensi dell’art. 117 T.u.b. (d.lgs n. 385 del 1993); assorbita l’eccezione conseguenziale di non debenza degli interessi; infondata l’eccezione di illegittimità del mancato calcolo delle commissioni di massimo scoperto (c.m.s.), ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia usurario. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Milano ha resistito con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1350, 1418, 1423 c.c., 156 e 157 c.p.c., 117 e 127 T.u.b., imputa alla Corte territoriale di avere ritenuto valido il contratto di conto corrente sottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA], benché privo della firma dell’altro contraente, in tal modo erroneamente assimilando la disciplina del contratto di conto corrente, ai sensi dell’art. 117 T.u.b., al contratto-quadro di intermediazione finanziaria, ai sensi dell’art. 23 del T.u.f. (d. lgs. n. 58 del 1998). 1.1.- Il motivo è infondato, alla luce del costante orientamento di legittimità, che qui si ribadisce, secondo cui la omessa sottoscrizione del documento contrattuale da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto (seppure disciplinato dal T.u.b.) per difetto della forma scritta, prevista dall’art. 117, comma 3, del T.u.b., atteso che il requisito formale non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (cfr. Cass. n. 22385 del 2019, n. 14646 e 16070 del 2018). 2.-E’ infondato in via conseguenziale il secondo motivo, che lamenta il mancato accertamento della nullità delle clausole determinative degli interessi, per effetto della nullità del contratto infondatamente denunciata nel primo motivo. 3.-Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1815 c.c., 644 c.p., 117 T.u.b., 2 e 3 della legge n. 108 del 1996, 2- bis, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008, convertito con legge n. 2 del 2009, per avere i giudici di merito ritenuto che l’onere per le commissioni di massimo scoperto sarebbe computabile solamente a partire dal 1° gennaio 2010 e non prima, considerato che i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM fino a dicembre 2009, sulla base delle Istruzioni della Banca d’Italia, non ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione della soglia dell’usura. Il motivo èinammissibile.3.1.- La Corte milanese si è conformata all’indirizzo d i questa Corte secondo cui la commissione di massimo scoperto (c.m.s.), applicata fino all’entrata in vigore dell’art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è in tesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) -dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dal 1 gennaio 2010); di conseguenza l’art. 2-bisdel d.l. n. 185 cit. è stato ritenuto non già norma di interpretazione autentica dell’art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa, intervenuta a modificare per il futuro la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall’art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari (cfr. Cass. n. 12965 e 22270 del 2016). Tale orientamento è stato parzialmente corretto dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018 (cui adde Cass. n. 1464 del 2019), che, pur avendo confermato la natura innovativa, e non di interpretazione autentica, dell’art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ha tuttavia precisato che con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore di tali disposizioni, ai fini della verificadel superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazionedel tasso effettivo globale (TEG) dell’interesse praticato in concreto con il “tasso soglia”, nonché della c.m.s. applicata, con la c.m.s. calcolata aumentando della metà la percentuale della c.m.s. media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 2008, compensandosi, quindi, il valoredella eventuale eccedenza della c.m.s. praticata in concreto, rispetto a quello della c.m.s. rientrante nella soglia, con il “margine” eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. 3.2.-Successivamente, l’ordinanza interlocutoria della Sesta sezione n. 7776 del 2020 ha proposto l’interrogativo se, ai fini della specificità del motivo di ricorso per cassazione, sia sufficiente la doglianza del mancato computo delle c.m.s. da parte del giudice di merito (ai fini del calcolo degli interessi usurari) o dell’applicazione di un criterio non conforme all’opzione ermeneutica adottata dalle Sezioni Unite, in tema di incidenza della c.m.s. ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, ovvero sia necessaria altresì l’ulteriore deduzione che l’applicazione del complesso sistema di computo proposto dalle Sezioni Unite avrebbe determinato il superamento della soglia, erodendo il margine di compensazione fra interessi e c.m.s. A questo interrogativo ha dato risposta la sentenza n. 24013 del 2021, in motivazione, secondo la quale non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando solamente e astrattamente la mancata considerazione da parte dei giudici di merito dell’incidenza delle c.m.s. ai fini del superamento del tasso soglia, che non sia accompagnata da specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrare l’incapienza nel caso concreto del margine di compensazione fra interessi e commissione di massimo scoperto riconosciuto dalla giurisprudenza, da cui dipende il superamento della soglia. 3.3.-Il motivo in esame, ad avviso del Collegio, è inammissibile non perché i rapporti bancari per cui è causa hanno avuto origine prima dell’entrata in vigore della legge n.108 del 1996 e delle soglie da esse introdotte, in mancanza di deduzione di successive modifiche delle condizioni ai sensi dell’art. 118 T.u.b., ma per la genericità dell a censuraproposta. La Corte d’appello ha errato nel non tenere conto delle c.m.s., ma non è possibile stabilire se tale errore sia stato decisivo, se, cioè, ove la Corte avesse correttamente applicato, la sua decisione in concreto sarebbe stata diversa. Per stabilire ciò, infatti, sarebbe stato necessario che la ricorrente deducesse che, computando l’ammontare delle c.m.s. sia ai fini della determinazione del TEG applicato in concreto che ai fini della determinazione della soglia dell’usura, come chiarito dalle Sezioni Unite, tale soglia sarebbe stata in concreto superata, il che, però, non è stato dedotto. La ricorrente si è limitata a dedurre astrattamente,trascrivendo ampi brani di una sentenza resa da un tribunale in un diverso procedimento, il superamento dellasoglia usuraria per effetto del mancato computo delle c.m.s., senza specificare a quale soglia esattamente la doglianza si riferisca, in quali termini sarebbe consistito il (e quali sarebbero le ragionidel) superamento , secondo il criterio indicato a suo tempo dalle Istruzioni della Banca d’Italia, ritenuto legittimo dalle Sezioni Unite. La censura è quindi inammissibile per difetto di decisività (cfr. Cass.15710 del 2019). 4.- In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 9200,00, di cui € 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 20
Sentenza Cassazione n. 23869/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris