CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 luglio 1938
Cassazione n. 43104/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1938 avverso l'ordinanza del 20/11/2020 della Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 novembre 2020, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione avanzata dalla ricorrente avverso la sentenza emessa il 30 aprile 1998 dalla Corte d'appello di Napoli, divenuta irrevocabile 1'11 luglio 1998, con la quale era stata confermata la sua condanna in ordine al reato di cui agli artt. 20 della legge n. 47 del 1985 e 349 cod. pen., per aver realizzato, in violazione dei sigilli ivi apposti, un manufatto abusivo composto da tre piani. 2. Avverso la sentenza l'imputata, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione degli artt.630, 631 e 634 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto inammissibile l'istanza di revisione, limitandosi a rilevare che attraverso tale strumento processuale sarebbe stato riproposto un thema decidendum già affrontato dal giudice della condanna. A parere della difesa, invece, nell'istanza non vi sarebbe la mera riproposizione delle argomentazioni già valutate nel giudizio di cognizione, bensì l'indicazione di elementi di prova nuovi e rilevanti. Segnatamente, trattasi di elementi - quali la nota dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Quarto, le dichiarazioni testimoniali di quattro soggetti, nonché il titolo dal quale risultava la pregressa proprietà dell'immobile in capo al marito dell'imputata e la donazione in favore dei figli della medesima - connotati da evidente novità e rilevanza, tali da consentire una rivalutazione del giudizio. 3. Con atto del 22 settembre 2021, a firma della parte e del difensore, si è proposta rinuncia ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in € 500,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Co à deciso il 05/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ia Androni