CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 1981
Cassazione n. 05881/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/10/1981 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avv,o alle parti; udita la. relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria in data 23 aprile 2024 la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, aderendo alla richiesta di concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la precedente sentenza con cui il Tribunale di Padova, il 16 ottobre 2023 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed C 20.000 di multa, rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 3 di reclusione ed C 14.000 di multa, avendo confermato l'affermazione sulla ritenuta responsabilità in ordine al reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di omessa motivazione con riferimento alla mancata disamina di eventuali motivi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile; che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA], rv 276102); che nel caso di specie il ricorso è inammissibile atteso che con esso il ricorrente sAimitato a censurare esclusivamente la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e che, pertanto, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 (7