CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 14945/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla: parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di CASSAZIONEvisti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che per, mero errore materiale, nel dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del 6 giugno 2023, in relazione al proced. n. 28971/2022, e nella sentenza n. 36777/2023 emessa il 6 giugno 2023, su ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], è stata omessa la condanna dell'imputato al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di appello e nel giudizio di legittimità; - che il ricorso era stato ritenuto fondato, con annullamento senza rinvio della sentenza di appello (che, in riforma di quella di condanna di primo grado, aveva assolto l'imputato), a cui era conseguita l'esecuzione della sentenza di condanna di primo grado; - che la parte civile aveva presentato le conclusioni scritte, con richiesta di rimborso delle spese sostenute nel grado di appello e nel giudizio di legittimità; - che l'omissione riguarda una statuizione obbligatoria di natura accessoria, non attinente a una componente essenziale dell'atto; - che l'omissione della condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (che ne abbia fatto richiesta) costituisce un'obbligatoria conseguenza di carattere accessorio della sentenza, «in quanto ai fini dell'integrazione è necessaria un'operazione meramente tecnico esecutiva» (Sez. 5, n. 14896 del 2010, Ottaviani, mm.; cfr., anche, Sez. U, n. 7945 del 31 gennaio 2008, Boccia, Rv. 238426); - che le spese sostenute dalla parte civile nel grado di appello devono essere liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge; - che le spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità devono essere liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori di legge; - che, percanto, va disposta la correzione dell'errore materiale, integrando il ruolo dell'udienza e la sentenza con la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di appello e nel giudizio di legittimità; P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del 6 giugno 2023, in relazione al proced. n. 28971/2022, e nella sentenza n. 36777/2023, nel senso che, dopo le parole «nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]», leggasi, «condanna, inoltre, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge, nonché nel grado di appello che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge». Co