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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 27149/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14386/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende insieme all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 550/2022 depositata il15/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Firenze, nella causa di impugnazione del testamento di [OSCURATO:PERSONA], proposta dal successibile ex lege [OSCURATO:PERSONA] (fratello del testatore) nei confronti dell’unico erede istituito [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , per quanto qui rileva, ha rigettato la domanda volta a far dichiarare l’ inefficacia del testamento per la mancata verificazione di una condizione sospensiva prevista nella scheda.

Essendo deceduto l’attore [OSCURATO:PERSONA], il giudizio è stato proseguito dall’erede testamentaria [OSCURATO:PERSONA], la quale notificò il ricorso in riassunzione anche ai legatari in base al testamento del proprio dante causa, i signori Coppi e Colzi, ai quali il testatore aveva lasciato in legato anche i beni che egli avesse eventualmente acquistato in forza della successione legittima del fratello.

Contro tale sentenza proposero appello i legatari.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza ex art. 281-sexies, emessa a seguito di trattazione scritta, ha dichiarato inammissibile l’appello, disconoscendo la legittimazione all’impugnazione dei successori a titolo particolare di chi aveva originariamente impugnato il testamento, spettando tale legittimazione solo all’erede, la quale aveva prestato acquiescenza alla decisione di primo grado sfavorevole.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

Si difende con controricorso [OSCURATO:PERSONA], depositando anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA] sono intimati. [OSCURATO:PERSONA] I motivi del ricorso possono così riassumersi: 1) nullità del procedimento per violazione dell’art. 281-sexies c.p.c. e dell’art. 83, comma 7, lettere h) e f) del d.l. 18 del 2020: tenutasi l’udienza del 18 gennaio 2022 con deposito di note scritte, in conformità ad apposito provvedimento organizzativo, con ordinanza del 18 febbraio 2022, la causa fu rinviata all’udienza del 15 marzo 2022, anche per eventuale sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. e «deposito di note scritte tre giorni prima dell’udienza».

Gli appellanti depositarono nel termine note scritte limitate alle conclusioni e istanze istruttorie, mentre la controparte depositò uno scritto assimilabile a una comparsa conclusionale al quale gli appellanti non furono posti nella condizione di replicare.

Nondimeno la Corte fiorentina emise la sentenza impugnata.

I ricorrenti sostengono che tale decisione è nulla, non essendo configurabile uno svolgimento dell’udienza ex art. 281-sexies c.p.c. secondo modalità diverse da quelle previste dalla norma, che implicano lo svolgimento della discussione orale.

La violazione, nel caso di specie, risulta ancora più grave, in considerazione dell’assegnazione di un termine unico per il deposito di scritti difensivi, che di fatto ha negato, oltre all’oralità, anche la discussione; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. perché la Corte territoriale non avrebbe potuto negare la legittimazione dei ricorrenti, in quanto legatari dei beni compresi nel testamento impugnato dal loro dante causa, che sarebbero da loro acquistati se il testamento fosse stato dichiarato inefficace.

I ricorrenti rimarcano che la disposizione a titolo particolare in loro favore comprendeva, oltre a beni di proprietà del testatore, anche i beni che costui avesse ricevuto dalla successione del fratello, ove il testamento del proprio congiunto fosse stato dichiarato inefficace; 3) omesso esame delle questioni di merito sollevate con l’atto di appello, in relazione al mancato esame delle questioni indotto dall’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione.

Il primo motivo è infondato, alla luce del seguente principio: «È legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020,conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili» (Cass. n. 37137/2022).

È infondato anche il secondo motivo.

I ricorrenti non sono successori a titolo particolare nel diritto controverso, riguardante l’impugnazione del testamento di [OSCURATO:PERSONA].

Essi sono successori a titolo particolare del successibile ex lege [OSCURATO:PERSONA] , il quale aveva impugnato il testamento, ma la cui domanda era stata rigettata con sentenza di primo grado non impugnata dall’erede di lui.

Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] i avesse poi disposto per testamento in loro favore non muta la posizione degli attuali ricorrenti, che rimane pur sempre quella dell’interventore adesivo, come giustamente riconosciuto dalla Corte d’appello, la cui decisione è in linea con regola, consolidata nella giurisprudenza della Corte, secondo cui «in tema diintervento volontario laddove l'intervent ore, pur essendo (asseritamente) titolare di un proprio autonomo diritto, lo faccia valere, non in via autonoma - ossia sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti - bensì quale interesse che lo legittim a a sostenere le ragioni di una delle parti, va qualificato comeadesivo dipendente e, in quanto tale, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore non può proporre alcuna autonomaimpugnazione, né in via principale nè in via incidentale, salvo che essa sia limitata a questioni attinenti alla qualificazione dell'interventoo alla condanna alle spese (Cass. n. 22972/2022; n. 5992/2012).

Il terzo motivo è inammissibile.

Le questioni di merito, di cui si lamenta la mancata considerazioni, sono rimasteassorbite nella statuizione di inammissibilità dell’impugnazione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1-bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14386/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende insieme all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 550/2022 depositata il15/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Firenze, nella causa di impugnazione del testamento di [OSCURATO:PERSONA], proposta dal successibile ex lege [OSCURATO:PERSONA] (fratello del testatore) nei confronti dell’unico erede istituito [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , per quanto qui rileva, ha rigettato la domanda volta a far dichiarare l’ inefficacia del testamento per la mancata verificazione di una condizione sospensiva prevista nella scheda. Essendo deceduto l’attore [OSCURATO:PERSONA], il giudizio è stato proseguito dall’erede testamentaria [OSCURATO:PERSONA], la quale notificò il ricorso in riassunzione anche ai legatari in base al testamento del proprio dante causa, i signori Coppi e Colzi, ai quali il testatore aveva lasciato in legato anche i beni che egli avesse eventualmente acquistato in forza della successione legittima del fratello. Contro tale sentenza proposero appello i legatari. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza ex art. 281-sexies, emessa a seguito di trattazione scritta, ha dichiarato inammissibile l’appello, disconoscendo la legittimazione all’impugnazione dei successori a titolo particolare di chi aveva originariamente impugnato il testamento, spettando tale legittimazione solo all’erede, la quale aveva prestato acquiescenza alla decisione di primo grado sfavorevole. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Si difende con controricorso [OSCURATO:PERSONA], depositando anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA] sono intimati. [OSCURATO:PERSONA] I motivi del ricorso possono così riassumersi: 1) nullità del procedimento per violazione dell’art. 281-sexies c.p.c. e dell’art. 83, comma 7, lettere h) e f) del d.l. 18 del 2020: tenutasi l’udienza del 18 gennaio 2022 con deposito di note scritte, in conformità ad apposito provvedimento organizzativo, con ordinanza del 18 febbraio 2022, la causa fu rinviata all’udienza del 15 marzo 2022, anche per eventuale sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. e «deposito di note scritte tre giorni prima dell’udienza». Gli appellanti depositarono nel termine note scritte limitate alle conclusioni e istanze istruttorie, mentre la controparte depositò uno scritto assimilabile a una comparsa conclusionale al quale gli appellanti non furono posti nella condizione di replicare. Nondimeno la Corte fiorentina emise la sentenza impugnata. I ricorrenti sostengono che tale decisione è nulla, non essendo configurabile uno svolgimento dell’udienza ex art. 281-sexies c.p.c. secondo modalità diverse da quelle previste dalla norma, che implicano lo svolgimento della discussione orale. La violazione, nel caso di specie, risulta ancora più grave, in considerazione dell’assegnazione di un termine unico per il deposito di scritti difensivi, che di fatto ha negato, oltre all’oralità, anche la discussione; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. perché la Corte territoriale non avrebbe potuto negare la legittimazione dei ricorrenti, in quanto legatari dei beni compresi nel testamento impugnato dal loro dante causa, che sarebbero da loro acquistati se il testamento fosse stato dichiarato inefficace. I ricorrenti rimarcano che la disposizione a titolo particolare in loro favore comprendeva, oltre a beni di proprietà del testatore, anche i beni che costui avesse ricevuto dalla successione del fratello, ove il testamento del proprio congiunto fosse stato dichiarato inefficace; 3) omesso esame delle questioni di merito sollevate con l’atto di appello, in relazione al mancato esame delle questioni indotto dall’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione. Il primo motivo è infondato, alla luce del seguente principio: «È legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020,conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili» (Cass. n. 37137/2022). È infondato anche il secondo motivo. I ricorrenti non sono successori a titolo particolare nel diritto controverso, riguardante l’impugnazione del testamento di [OSCURATO:PERSONA]. Essi sono successori a titolo particolare del successibile ex lege [OSCURATO:PERSONA] , il quale aveva impugnato il testamento, ma la cui domanda era stata rigettata con sentenza di primo grado non impugnata dall’erede di lui. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] i avesse poi disposto per testamento in loro favore non muta la posizione degli attuali ricorrenti, che rimane pur sempre quella dell’interventore adesivo, come giustamente riconosciuto dalla Corte d’appello, la cui decisione è in linea con regola, consolidata nella giurisprudenza della Corte, secondo cui «in tema diintervento volontario laddove l'intervent ore, pur essendo (asseritamente) titolare di un proprio autonomo diritto, lo faccia valere, non in via autonoma - ossia sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti - bensì quale interesse che lo legittim a a sostenere le ragioni di una delle parti, va qualificato comeadesivo dipendente e, in quanto tale, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore non può proporre alcuna autonomaimpugnazione, né in via principale nè in via incidentale, salvo che essa sia limitata a questioni attinenti alla qualificazione dell'interventoo alla condanna alle spese (Cass. n. 22972/2022; n. 5992/2012). Il terzo motivo è inammissibile. Le questioni di merito, di cui si lamenta la mancata considerazioni, sono rimasteassorbite nella statuizione di inammissibilità dell’impugnazione. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1-bis
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