CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 22158/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TENTICATEUFFICIO TERRITORIUALEDott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DIRITTODott. [OSCURATO:PERSONA]. 25/6/2026 CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 15651/2022Dott. [OSCURATO:PERSONA] pronunziato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15651/2022 R.G., propostoAgenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con sede in Roma, ove per leggedomiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]);RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“Immobilsistema S.r.l.”, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (RM),in persona dell’amministratore unico pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, oveelettivamente domiciliati (indirizzi pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura inallegato alla “comparsa di costituzione e risposta” nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15651/2022Numero sezionale 5156/2026Numero di raccolta generale 22158/2026Data pubblicazione 28/06/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Lazio il 18 marzo 2022, n. 1269/5/2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameralenon partecipata del 25 giugno 2026 dal Dott. Giuseppe LoSardo;1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Lazio il 18 marzo 2022, n. 1269/5/2022, che,in controversia su impugnazione dell’avviso di liquidazione n.2010/3/001403/000/001/2013/004 nei confrontidell’“Immobilsistema S.r.l.”, notificatole il 28 marzo 2018, perl’imposta di registro non versata su un contratto di locazioneimmobiliare con scadenza all’1 gennaio 2013, che era statostipulato mediante scrittura privata non autenticata eregistrato presso la [OSCURATO:PERSONA] n. 1 di Roma al n.1403/2013 - serie 3^, ha rigettato l’appello proposto dallamedesima nei confronti dell’“Immobilsistema S.r.l.” avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diRoma il 26 settembre 2019, n. 12248/30/2019, con condannaalla rifusione delle spese giudiziali.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato ladecisione di prime cure - che aveva accolto il ricorso originariodella contribuente – sul rilievo della nullità dell’atto impositivoin ragione dell’incompetenza per territorio della DirezioneProvinciale n. 1 di Roma, che aveva emanato l’atto impositivo,essendo competente, in base al domicilio fiscale dellacontribuente in [OSCURATO:PERSONA] (RM), la DirezioneProvinciale n. 3 di Roma.3. L’“Immobilsistema S.r.l.” ha resistito con “comparsa dicostituzione e risposta”.Numero registro generale 15651/2022Numero sezionale 5156/2026Numero di raccolta generale 22158/2026Data pubblicazione 28/06/20264. Quest’ultima ha anche depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione/falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, del d.P.R.26 aprile 1986, n. 131, in combinato disposto con l’art. 31,comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per esserestato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’attoimpositivo fosse affetto da nullità per incompetenza dell’ufficioterritoriale dell’amministrazione finanziaria presso il quale ilcontratto di locazione immobiliare (in forma di scrittura privatanon autenticata) era stato registrato.In limine, oltre a rilevare l’impropria qualificazione delcontroricorso sub nomine di “comparsa di costituzione erisposta” (senza alcuna incidenza ai fini processuali), varespinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso in ragionedell’incompetenza dell’ufficio territoriale dell’amministrazionefinanziaria all’emanazione dell’atto impositivo.Difatti, si tratta di vizio tipico dell’atto impositivo (stantel’estensibilità dell’art. 21-octies, comma 1, della legge 7 agosto1990, n. 241, quale introdotto dall’art. 14 della legge 11febbraio 2005, n. 15 – peraltro, l’art. 7-bis, comma 1, dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, quale introdotto dall’art. 1,comma 1, lett. g), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, ha oracodificato in termini analoghi i vizi degli atti impositivi), che negiustifica l’annullamento da parte della giurisdizione tributaria,senza precludere l’impugnabilità della caducazione giudiziale.1.1 Il predetto motivo è fondato.1.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte (in termini:Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2024, n. 9462), in sede di controllo,accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta diNumero registro generale 15651/2022Numero sezionale 5156/2026Numero di raccolta generale 22158/2026Data pubblicazione 28/06/2026registro su atti pubblici, scritture private autenticate ed attigiudiziari, la competenza spetta agli uffici territoriali delladirezione provinciale dell'Agenzia delle entrate nella cuicircoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiederela registrazione, in base agli artt. 9, comma 1, e 10, lett. b) ec), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.1.3 Di contro, per la registrazione delle scritture private nonautenticate, l’art. 9, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, rimette l’individuazione dell’ufficio territoriale dell’Agenziadelle Entrate alla scelta delle parti, stabilendo che: «Laregistrazione degli altri atti può essere eseguita da qualsiasiufficio».Con la conseguenza che la competenza in materia di controllo,accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta diregistro sulle scritture private non autenticate è riservataall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso il qualela registrazione sia stata eseguita, non potendo aver alcunrilievo il domicilio fiscale dei contribuenti, che è stato preso inconsiderazione soltanto per le imposte dirette dall’art. 31,comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.1.4 In tal senso, anche la nota emanata dal Direttoredell’Agenzia delle Entrate il 24 dicembre 2008, prot. n.2008/19630, dopo aver stabilito che gli uffici territoriali curanogli «accertamenti in materia di imposta di registro, impostasulle successioni e donazioni e tributi collegati» (punto 2.1,lett. d), ha disposto che: «Gli atti e le dichiarazioni possonoessere presentati per la registrazione presso qualsiasi ufficioterritoriale della direzione provinciale. I relativi controlli sonoeseguiti dall’ufficio territoriale che ha ricevuto l’atto o ladichiarazione» (punto 2.3).Numero registro generale 15651/2022Numero sezionale 5156/2026Numero di raccolta generale 22158/2026Data pubblicazione 28/06/20261.5 Ne deriva che la sentenza impugnata ha contravvenuto atale principio nell’erronea convinzione che la competenzaesclusiva all’emanazione dell’avviso di liquidazione perl’imposta di registro sulla scrittura privata non autenticataportante un contratto di locazione immobiliare fosse riservataall’ufficio territoriale dell’amministrazione finanziaria, nel cuiambito era compreso il domicilio fiscale della contribuente.1.6 In difetto di precedenti specifici, il collegio ritiene di poterenunciare il seguente principio di diritto: «La competenza inmateria di controllo, accertamento, liquidazione e riscossionedell'imposta di registro sulle scritture private non autenticate èriservata all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate pressoil quale la registrazione sia stata eseguita per libera scelta deicontribuenti, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, non potendo aver alcun rilievo il domicilio fiscaledei contribuenti, che è stato preso in considerazione soltantoper le imposte dirette dall’art. 31, comma 2, del d.P.R. 29settembre 1973, n. 600».2. In conclusione, valutandosi la fondatezza del motivodedotto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorsopuò trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversacomposizione, anche per le spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Numero registro generale 15651/2022Numero sezionale 5156/2026Numero di raccolta generale 22158/2026Data pubblicazione 28/06/2026Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 giugno2026.LA PRESIDENTEMilena Balsamo