CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 luglio 1975
Cassazione n. 35675/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1975 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 41. N. 10328/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599bis e 605 cod. proc. pen. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso - del rutto generico e che non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono - è inammissibile. Ed invero, questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della vo- lontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procurato- re generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le dogiianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pe- na in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'in- tero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamen- te a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso rela- tivo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Costituisce, pertanto, ius receptum che, a seguito della reintroduzio- ne del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non • N. 10328/2024 R.G. oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e altro Rv. 273755 che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso !a sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art.129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990). Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente ri- chiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, cala- brese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11;2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144). 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del provvedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della