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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27363/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] A

1. Con decreto del 14 novembre 2022 il Tribunale di Teramo, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di estinzione del reato accertato con sentenza di quell'ufficio del 10 marzo 2011, divenuta irrevocabile il 4 giugno 2011, presentata da [OSCURATO:PERSONA] sul postulato della sospensione condizionale della pena e della sussistenza delle condizioni indicate all'art. 167 cod. pen..

Ha, in proposito, osservato che il giudice della cognizione ha errato nel disporre la sospensione condizionale della pena, posto che l'imputato, alla data di emissione della sentenza, aveva già fruito del beneficio in tre distinte occasioni, sicché, versandosi in una delle ipotesi contemplate dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è possibile provvedere senza la previa instaurazione del contraddittorio.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con i quali deduce, costantemente, erronea applicazione della legge processuale.

Eccepisce, in particolare, che il giudice dell'esecuzione ha, da un canto, omesso di acquisire il prescritto parere del pubblico ministero, e, dall'altro, disatteso la richiesta presentata esercitando, di fatto, un potere discrezionale logicamente e giuridicamente incompatibile con l'espresso giudizio di manifesta infondatezza che, per di più, avrebbe richiesto l'attivazione di poteri istruttori e, specificamente, l'acquisizione, in ossequio all'insegnamento del massimo organo nomofilattico (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01), del fascicolo relativo al processo suggellato dall'emissione della sentenza di condanna alla pena della revoca della cui sospensione si discute.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va affrontato, in via preliminare, il tema di rito dedotto con i motivi di ricorso.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto, al fine di ottenere la declaratoria di estinzione della pena inflittagli, al Tribunale di Teramo, quale giudice dell'esecuzione, competente, ai sensi dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., a decidere, tra l'altro, in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna.

1.2. L'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. prevede altresì che, in tal caso, «il i giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 4», così operando un rinvio ad una procedura bifasica, caratterizzata da un primo vaglio effettuato «in ogni caso senza formalità», quindi de plano e senza la fissazione di apposita camera di consiglio partecipata, cui consegue, in caso di opposizione, un nuovo esame dell'istanza, stavolta nel contraddittorio ed a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., ugualmente affidata al giudice dell'esecuzione il quale, a differenza di quello di legittimità, ha una cognizione piena delle doglianze dell'interessato, che può riesaminare anche nel merito (Sez. 6, n. 21741 del 10/04/2018, Barbieri, Rv. 273041 - 01), ed avverso la cui seconda decisione può essere proposto ricorso per cassazione.

1.3. Nella fattispecie in esame, avendo il tribunale abruzzese provveduto senza formalità — nonché, come correttamente sottolineato dal ricorrente, senza acquisire il parere del pubblico ministero né verificare, attraverso l'acquisizione del fascicolo del processo di cognizione, se il giudice che ha emesso la sentenza del 10 marzo 2011 fosse o meno in condizione di verificare, consultando gli atti a sua disposizione, l'esistenza di cause ostative alla sospensione condizionale della pena — sull'istanza di [OSCURATO:PERSONA], l'interessato avrebbe, dunque, dovuto presentare opposizione innanzi al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento, avverso il quale è stato, invece, direttamente presentato ricorso per cassazione.

1.4. L'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte quale ricorso per cassazione non ne determina però l'inammissibilità, poiché se ne impone invece l'esatta qualificazione quale opposizione ex artt. 666, 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen..

Ne consegue la trasmissione degli atti al competente giudice dell'esecuzione, conformemente ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis del quale è espressione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che ritiene l'impugnazione ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla parte che l'ha proposta e prevede che, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.

Tale norma, invero, è stata inserita nel novellato codice di rito per segnare — in tema di impugnazioni — una impostazione diretta a salvaguardare il nocciolo oggettivo della istanza volta a sollecitare un nuovo esame del provvedimento non condiviso, senza annettere importanza a ipotetiche intenzioni dell'impugnante, dirette alla più o meno consapevole proposizione di un'impugnazione errata.Detto insegnamento si ricava dall'organica disamina della materia contenuta in Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv.220221, in cui si individua il fondamento dell'art. 568, comma 5 cod. proc. pen. appunto nel favor impugnationis, depurato di ogni profilo di formalismo, e nell'incanalamento dell'impugnazione errata sul giusto binario della procedura attivata (in senso conforme cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271460; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, dep. 2014, Bergantini, Rv. 259532).

Allorché, come nel caso in esame, un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve pertanto limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti al giudice competente.

1.5. Il ricorso, in conclusione, va qualificato come opposizione e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Teramo per il relativo giudizio.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] A 1. Con decreto del 14 novembre 2022 il Tribunale di Teramo, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di estinzione del reato accertato con sentenza di quell'ufficio del 10 marzo 2011, divenuta irrevocabile il 4 giugno 2011, presentata da [OSCURATO:PERSONA] sul postulato della sospensione condizionale della pena e della sussistenza delle condizioni indicate all'art. 167 cod. pen.. Ha, in proposito, osservato che il giudice della cognizione ha errato nel disporre la sospensione condizionale della pena, posto che l'imputato, alla data di emissione della sentenza, aveva già fruito del beneficio in tre distinte occasioni, sicché, versandosi in una delle ipotesi contemplate dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è possibile provvedere senza la previa instaurazione del contraddittorio. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con i quali deduce, costantemente, erronea applicazione della legge processuale. Eccepisce, in particolare, che il giudice dell'esecuzione ha, da un canto, omesso di acquisire il prescritto parere del pubblico ministero, e, dall'altro, disatteso la richiesta presentata esercitando, di fatto, un potere discrezionale logicamente e giuridicamente incompatibile con l'espresso giudizio di manifesta infondatezza che, per di più, avrebbe richiesto l'attivazione di poteri istruttori e, specificamente, l'acquisizione, in ossequio all'insegnamento del massimo organo nomofilattico (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01), del fascicolo relativo al processo suggellato dall'emissione della sentenza di condanna alla pena della revoca della cui sospensione si discute. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va affrontato, in via preliminare, il tema di rito dedotto con i motivi di ricorso. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto, al fine di ottenere la declaratoria di estinzione della pena inflittagli, al Tribunale di Teramo, quale giudice dell'esecuzione, competente, ai sensi dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., a decidere, tra l'altro, in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna. 1.2. L'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. prevede altresì che, in tal caso, «il i giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 4», così operando un rinvio ad una procedura bifasica, caratterizzata da un primo vaglio effettuato «in ogni caso senza formalità», quindi de plano e senza la fissazione di apposita camera di consiglio partecipata, cui consegue, in caso di opposizione, un nuovo esame dell'istanza, stavolta nel contraddittorio ed a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., ugualmente affidata al giudice dell'esecuzione il quale, a differenza di quello di legittimità, ha una cognizione piena delle doglianze dell'interessato, che può riesaminare anche nel merito (Sez. 6, n. 21741 del 10/04/2018, Barbieri, Rv. 273041 - 01), ed avverso la cui seconda decisione può essere proposto ricorso per cassazione. 1.3. Nella fattispecie in esame, avendo il tribunale abruzzese provveduto senza formalità — nonché, come correttamente sottolineato dal ricorrente, senza acquisire il parere del pubblico ministero né verificare, attraverso l'acquisizione del fascicolo del processo di cognizione, se il giudice che ha emesso la sentenza del 10 marzo 2011 fosse o meno in condizione di verificare, consultando gli atti a sua disposizione, l'esistenza di cause ostative alla sospensione condizionale della pena — sull'istanza di [OSCURATO:PERSONA], l'interessato avrebbe, dunque, dovuto presentare opposizione innanzi al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento, avverso il quale è stato, invece, direttamente presentato ricorso per cassazione. 1.4. L'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte quale ricorso per cassazione non ne determina però l'inammissibilità, poiché se ne impone invece l'esatta qualificazione quale opposizione ex artt. 666, 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen.. Ne consegue la trasmissione degli atti al competente giudice dell'esecuzione, conformemente ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis del quale è espressione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che ritiene l'impugnazione ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla parte che l'ha proposta e prevede che, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente. Tale norma, invero, è stata inserita nel novellato codice di rito per segnare — in tema di impugnazioni — una impostazione diretta a salvaguardare il nocciolo oggettivo della istanza volta a sollecitare un nuovo esame del provvedimento non condiviso, senza annettere importanza a ipotetiche intenzioni dell'impugnante, dirette alla più o meno consapevole proposizione di un'impugnazione errata.Detto insegnamento si ricava dall'organica disamina della materia contenuta in Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv.220221, in cui si individua il fondamento dell'art. 568, comma 5 cod. proc. pen. appunto nel favor impugnationis, depurato di ogni profilo di formalismo, e nell'incanalamento dell'impugnazione errata sul giusto binario della procedura attivata (in senso conforme cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271460; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, dep. 2014, Bergantini, Rv. 259532). Allorché, come nel caso in esame, un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve pertanto limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti al giudice competente. 1.5. Il ricorso, in conclusione, va qualificato come opposizione e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Teramo per il relativo giudizio. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispon
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