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CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 luglio 2018

Cassazione n. 05741/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24086/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA],in persona del liquidatore pro tempore, domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 2188 /201 8 depositatoil 19/07/2018 , R.G.N. 38993/2016 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con decreto 19 luglio 2018, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, dal quale era stato escluso per il credito insinuato a titoli vari per il rapporto di lavoro intrattenuto con la società fallita, sul ravvisato difetto di prova, in base alle scrutinate risultanze istruttorie, della soggezione al potere direttivo della società, avendo rivestito la qualità di presidente del consiglio di amministrazione, nell’incompatibilità dei due rapporti, qualora non sia offerta una tale dimostrazione;

2. con atto notificato il 2 agosto 2018, il creditore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui ha resistito il fallimento con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per omessa pronuncia del Tribunale sul periodo di lavoro dedotto anteriore e successivo a quello esclusivamente esaminato (dal 4 novembre 2009 al 14 febbraio 2014), relativo alla sua presidenza del consiglio di amministrazione della società, essendo stato licenziato dalla società con lettera del 31 ottobre 2014 per cessazione dell’attività, in riferimento al credito insinuato per mancata percezione delle retribuzioni da novembre 2013 a ottobre 2014, dell’indennità di preavviso e del T.f.r. (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., per omessa pronuncia del Tribunale sui periodi anteriore e successivo a quello di presidenza del consiglio di amministrazione da parte del ricorrente, avendo quanto meno diritto al T.f.r. maturato nel periodo 2006 – 2009, risultante dal CUD 2010, oggetto della domanda subordinata reiterata nel ricorso in opposizione allo stato passivo (quarto motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 3.l'omessa pronuncia su domanda o questioni sollevate nel giudizio da parte del giudice del merito integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.; sicché, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al n. 3 del citato art. 360) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nel n. 5) dello stesso articolo (Cass. 13 giugno 2014, n. 13482);

3.1. inoltre, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi: nel caso, pertanto, in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi invece dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. s.u. 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862);

3.2. nel caso di specie, le doglianze deducono, senza alcun riferimento alla nullità della sentenza quale error in procedendo, un vizio di omessa pronuncia su una domanda che, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato, integra un difetto diattività del giudice, da far valere dal ricorrente (non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., né delvizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., che presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare, o non giustificando adeguatamente, la decisione al riguardo resa, ma) attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo (la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), la quale soltanto consente alla parte di chiedere e alla Corte di legittimità, in quanto giudice anche del fatto processuale, di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito (Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass. 13 ottobre 2022, n. 29952);

3.3. sotto questo profilo, i due motivi difettano di specificità, in violazione del principio stabilito dall’art 366, primo comma, n. 4 e n.6 c.p.c. (integrante ulteriore ed autonomo vizio di inammissibilità), necessario anche per l’ammissibilità del vizio in esame, che pure investe il giudice del potere di esame diretto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. s.u. 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 28 novembre 2014, n. 25308; Cass. 19 agosto 2020, n. 17268; Cass. 24 dicembre 2021, n. 41465, in specifico riferimento a fattispecie relativa all'interpretazione dell'originaria domanda giudiziale, censurata dal ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art.112 c.p.c.), posto che essi non contengono la trascrizione dell’atto in cui sarebbe contenuta la specifica indicazione delle allegazioni sostanzianti i capi di domanda relativi alla pronuncia denunciata (inammissibilmente, per la ragione detta) come omessa, non risultanti dal decreto impugnato;

4. il ricorrente ha quindi dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. anche in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c., per erroneo rigetto della domanda di ammissione allo stato passivo, in difetto di considerazione delle prove documentali offerte (CUD per gli anni dal 2010 al 2014, buste paga e lettera di licenziamento) del rapporto di lavoro con la società poi fallita da maggio 2006 al 31 ottobre 2014 o, quanto meno, da maggio 2006 al 3 novembre 2009 e dal 15 febbraio 2014 al 31 ottobre 2014 (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. anche in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente escluso la compatibilità della carica di amministratore del ricorrente con la sua prestazione di attività lavorativa subordinata in favore della società poi fallita, pure documentata, risultando in particolare la soggezione al potere direttivo ai membri del consiglio di amministrazione dal testo della delibera dello stesso consiglio del 2 dicembre 2009 di sua nomina a presidente, con sottoposizione dell’attività di gestione e di indirizzo alla previa autorizzazione dei predetti, non tenuta in alcun conto (terzo motivo);

5. anch’essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

6. non si configura, quand’anche denunciato come error in iudicando (art. 360, primo comma n. 3 c.p.c.) e non già in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 (error in procedendo) e n. 5 (vizio motivo) c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddoveoggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395);

6.1. nel caso di specie, le censure consistono in una mera contestazione della valutazione probatoria del Tribunale, congruamente argomentata sulla scorta delle risultanze istruttorie (agli ultimi due capoversi di pg. 2 del decreto), in riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che dalle formalità documentali (Cass. 15 giugno 2009, n. 13858; Cass. 19 novembre 2018, n. 29764), come la deliberazione del consiglio di amministrazione della società fallita del 2 dicembre 2009;

6.2. esso ha poi esattamente applicato il principio di diritto, di compatibilità della qualità di amministratore di una società di capitali con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima solo ove siano accertati l'attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica e il vincolo di subordinazione, ossia dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società (Cass. 6 novembre 2013, n. 24972; Cass. 30 settembre 2016, n. 9596);

6.3. le doglianze si risolvono pertanto in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dal Tribunale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987);

7. per le superiori argomentazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza, con liquidazione commisurata all’elevato valore della controversia e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24086/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA],in persona del liquidatore pro tempore, domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 2188 /201 8 depositatoil 19/07/2018 , R.G.N. 38993/2016 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con decreto 19 luglio 2018, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, dal quale era stato escluso per il credito insinuato a titoli vari per il rapporto di lavoro intrattenuto con la società fallita, sul ravvisato difetto di prova, in base alle scrutinate risultanze istruttorie, della soggezione al potere direttivo della società, avendo rivestito la qualità di presidente del consiglio di amministrazione, nell’incompatibilità dei due rapporti, qualora non sia offerta una tale dimostrazione; 2. con atto notificato il 2 agosto 2018, il creditore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui ha resistito il fallimento con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per omessa pronuncia del Tribunale sul periodo di lavoro dedotto anteriore e successivo a quello esclusivamente esaminato (dal 4 novembre 2009 al 14 febbraio 2014), relativo alla sua presidenza del consiglio di amministrazione della società, essendo stato licenziato dalla società con lettera del 31 ottobre 2014 per cessazione dell’attività, in riferimento al credito insinuato per mancata percezione delle retribuzioni da novembre 2013 a ottobre 2014, dell’indennità di preavviso e del T.f.r. (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., per omessa pronuncia del Tribunale sui periodi anteriore e successivo a quello di presidenza del consiglio di amministrazione da parte del ricorrente, avendo quanto meno diritto al T.f.r. maturato nel periodo 2006 – 2009, risultante dal CUD 2010, oggetto della domanda subordinata reiterata nel ricorso in opposizione allo stato passivo (quarto motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 3.l'omessa pronuncia su domanda o questioni sollevate nel giudizio da parte del giudice del merito integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.; sicché, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al n. 3 del citato art. 360) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nel n. 5) dello stesso articolo (Cass. 13 giugno 2014, n. 13482); 3.1. inoltre, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi: nel caso, pertanto, in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi invece dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. s.u. 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862); 3.2. nel caso di specie, le doglianze deducono, senza alcun riferimento alla nullità della sentenza quale error in procedendo, un vizio di omessa pronuncia su una domanda che, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato, integra un difetto diattività del giudice, da far valere dal ricorrente (non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., né delvizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., che presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare, o non giustificando adeguatamente, la decisione al riguardo resa, ma) attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo (la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), la quale soltanto consente alla parte di chiedere e alla Corte di legittimità, in quanto giudice anche del fatto processuale, di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito (Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass. 13 ottobre 2022, n. 29952); 3.3. sotto questo profilo, i due motivi difettano di specificità, in violazione del principio stabilito dall’art 366, primo comma, n. 4 e n.6 c.p.c. (integrante ulteriore ed autonomo vizio di inammissibilità), necessario anche per l’ammissibilità del vizio in esame, che pure investe il giudice del potere di esame diretto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. s.u. 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 28 novembre 2014, n. 25308; Cass. 19 agosto 2020, n. 17268; Cass. 24 dicembre 2021, n. 41465, in specifico riferimento a fattispecie relativa all'interpretazione dell'originaria domanda giudiziale, censurata dal ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art.112 c.p.c.), posto che essi non contengono la trascrizione dell’atto in cui sarebbe contenuta la specifica indicazione delle allegazioni sostanzianti i capi di domanda relativi alla pronuncia denunciata (inammissibilmente, per la ragione detta) come omessa, non risultanti dal decreto impugnato; 4. il ricorrente ha quindi dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. anche in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c., per erroneo rigetto della domanda di ammissione allo stato passivo, in difetto di considerazione delle prove documentali offerte (CUD per gli anni dal 2010 al 2014, buste paga e lettera di licenziamento) del rapporto di lavoro con la società poi fallita da maggio 2006 al 31 ottobre 2014 o, quanto meno, da maggio 2006 al 3 novembre 2009 e dal 15 febbraio 2014 al 31 ottobre 2014 (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. anche in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente escluso la compatibilità della carica di amministratore del ricorrente con la sua prestazione di attività lavorativa subordinata in favore della società poi fallita, pure documentata, risultando in particolare la soggezione al potere direttivo ai membri del consiglio di amministrazione dal testo della delibera dello stesso consiglio del 2 dicembre 2009 di sua nomina a presidente, con sottoposizione dell’attività di gestione e di indirizzo alla previa autorizzazione dei predetti, non tenuta in alcun conto (terzo motivo); 5. anch’essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 6. non si configura, quand’anche denunciato come error in iudicando (art. 360, primo comma n. 3 c.p.c.) e non già in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 (error in procedendo) e n. 5 (vizio motivo) c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddoveoggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395); 6.1. nel caso di specie, le censure consistono in una mera contestazione della valutazione probatoria del Tribunale, congruamente argomentata sulla scorta delle risultanze istruttorie (agli ultimi due capoversi di pg. 2 del decreto), in riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che dalle formalità documentali (Cass. 15 giugno 2009, n. 13858; Cass. 19 novembre 2018, n. 29764), come la deliberazione del consiglio di amministrazione della società fallita del 2 dicembre 2009; 6.2. esso ha poi esattamente applicato il principio di diritto, di compatibilità della qualità di amministratore di una società di capitali con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima solo ove siano accertati l'attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica e il vincolo di subordinazione, ossia dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società (Cass. 6 novembre 2013, n. 24972; Cass. 30 settembre 2016, n. 9596); 6.3. le doglianze si risolvono pertanto in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dal Tribunale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987); 7. per le superiori argomentazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza, con liquidazione commisurata all’elevato valore della controversia e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d
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