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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18565/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - Contro S.P.L. [OSCURATO:PERSONA].

COOP., sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante; -intimata - avverso la sentenza n. 2342/26/14 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Foggia, pubblicata il 18 novembre 2014; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa L’Agenzia delle entrate notificava alla società cartella ai sensi dell’art. 36 bis d.p.r. n. 600/1973 per omesso versamento IRAP anno 2004.

La CTP riteneva la società esonerata dal tributo ai sensi dell’art. 11, d.p.r. n. 601/1973, confermata poi dalla pronuncia d’appello.

Oggetto:difetto notifica Ricorre quindi l’Agenzia sulla base di un unico motivo.

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo si denuncia violazione degli artt. 11, d.p.r. n. 601/1973, 1 l. n. 142/2001, 3 d.lgs. n. 446/1997 e 14 preleggi, ritenendosi che a differenza di quanto sostenuto dai giudici d’appello, nessuna norma esimeva le cooperative di lavoro dall’IRAP.

2. Pregiudizialmente occorre verificare le condizioni di ammissibilità del ricorso, ed in particolare l’avvenuta notifica dello stesso.

Invero risulta in atti come l’Amministrazione ricorrente, dopo il mancato perfezionamento della prima notifica,abbia bensì tentato il rinnovo della stessa, ma nei confronti del domiciliatario la cartolina di ricevimento prodotta reca la dicitura “irreperibile”, né risultano effettuate le ulteriori formalità conseguenti o tentativi successivi .

Nessuna documentazione viene prodotta poi con riguardo al rinnovo della notifica presso la sede sociale dell’intimata, per la quale infatti non risulta prodotta la relativa cartolina.

Eppure nel giudizio di legittimità ilricorrente, appreso l'esito negativo dellanotifica del ricorso per causa a lui non imputabile, ha l'onere e non la mera facoltà di documentare il completo esperimento del processo notificatorio e, se questo non sia andato a buon fine, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio stesso in un tempo pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa, sicché, nel caso di mancata riattivazione, ilricorso va dichiaratoinammissibile per omessa notifica (Cass. 5974/2017).

Non essendosi l’Amministrazione conformata a quanto sopra, il ricorso risulta quindi inammissibile.

2. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.

Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - Contro S.P.L. [OSCURATO:PERSONA]. COOP., sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante; -intimata - avverso la sentenza n. 2342/26/14 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Foggia, pubblicata il 18 novembre 2014; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa L’Agenzia delle entrate notificava alla società cartella ai sensi dell’art. 36 bis d.p.r. n. 600/1973 per omesso versamento IRAP anno 2004. La CTP riteneva la società esonerata dal tributo ai sensi dell’art. 11, d.p.r. n. 601/1973, confermata poi dalla pronuncia d’appello. Oggetto:difetto notifica Ricorre quindi l’Agenzia sulla base di un unico motivo. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo si denuncia violazione degli artt. 11, d.p.r. n. 601/1973, 1 l. n. 142/2001, 3 d.lgs. n. 446/1997 e 14 preleggi, ritenendosi che a differenza di quanto sostenuto dai giudici d’appello, nessuna norma esimeva le cooperative di lavoro dall’IRAP. 2. Pregiudizialmente occorre verificare le condizioni di ammissibilità del ricorso, ed in particolare l’avvenuta notifica dello stesso. Invero risulta in atti come l’Amministrazione ricorrente, dopo il mancato perfezionamento della prima notifica,abbia bensì tentato il rinnovo della stessa, ma nei confronti del domiciliatario la cartolina di ricevimento prodotta reca la dicitura “irreperibile”, né risultano effettuate le ulteriori formalità conseguenti o tentativi successivi . Nessuna documentazione viene prodotta poi con riguardo al rinnovo della notifica presso la sede sociale dell’intimata, per la quale infatti non risulta prodotta la relativa cartolina. Eppure nel giudizio di legittimità ilricorrente, appreso l'esito negativo dellanotifica del ricorso per causa a lui non imputabile, ha l'onere e non la mera facoltà di documentare il completo esperimento del processo notificatorio e, se questo non sia andato a buon fine, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio stesso in un tempo pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa, sicché, nel caso di mancata riattivazione, ilricorso va dichiaratoinammissibile per omessa notifica (Cass. 5974/2017). Non essendosi l’Amministrazione conformata a quanto sopra, il ricorso risulta quindi inammissibile. 2. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte dichiara l
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