CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 09004/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020) del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 10/2/2021 confermava la sentenza con cui il Tribunale di Monza in data 10/4/2018 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena condizionalmente sospesa di mesi quattro e giorni quin- dici di reclusione (da una pena base di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa, ridotta per le attenuanti generiche) per il reato di furto tentato, presso l'Esselunga di Vinnercate, per avere tentato di impossessarsi di generi alimentari, del valore complessivo di euro 232,00, prelevandoli dagli scaffali ed eludendo il pagamento alle casse, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, il 9 agosto 2014. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Mangieri, con i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo lamenta violazione degli artt. 420bis, 420 quater e 604 co. 5 bis cod. proc. pen. in ragione dell'erronea dichiarazione di assenza dell'im- putato. Per il ricorrente, preliminare è il rilievo che l'imputato non risulta essere mai venuto a conoscenza del processo, per cui lo stesso doveva essere sospeso ai sensi dell'art. 420 quater cod. proc. pen. Ciò in quanto la notifica sia del decreto penale che del decreto di citazione a giudizio sono avvenute mediante consegna ai sensi dell'art. 161 co. 4 cod. proc. pen. al difensore di ufficio, dopo notifiche non andate a buon fine presso il domicilio dichiarato dall'imputato. Quanto alla tempestività ed al regime di rilevabilità di detta questione, il ri- corrente rileva come la giurisprudenza sia ormai concorde nell'affermare che "la nullità di cui si discute in questa sede, pur non essendo formalmente una nullità assoluta, deve ritenersi soggetta, quanto alla possibilità di essere eccepita o rile- vata, ad un regime equiparabile a quello delle nullità assolute" (il richiamo è a Sez. 5, n. 37185/2019). Secondo la tesi proposta in ricorso, proprio per la sua mancata conoscenza da parte dell'imputato, il decreto penale di condanna non ebbe a spiegare i propri effetti tanto da dover introdurre il giudizio ordinario. La fondatezza della propria tesi risiede per il ricorrente, principalmente, in due ordini di ragioni. La prima è nella finalità della legge 28 aprile 2014, n. 67, che è quella di consentire il processo in assenza solo a fronte di una consapevole e volontaria rinuncia dell'imputato, in tal modo rendendo il sistema penale conforme alle pro- nunce della Corte EDU e alle fonti sovranazionali in materia di processo in absentia.E la mancata tempestiva proposizione dell'eccezione de qua da parte del difensore di ufficio non può certo ritenersi espressione della volontà dell'imputato, poiché il difensore di ufficio, in quanto tale, non trae i suoi poteri da una procura conferitagli espressamente dall'imputato, con il quale potrebbe non avere instaurato alcun contatto, come nel caso di specie. Il ricorrente ricorda che, da ultimo le Sezioni Unite, in due arresti dell'anno 2019, le sentenze n. 23948 e n. 28912 - hanno sottolineato che, l'effettiva cono- scenza del processo deve essere riferita: 1. all'instaurazione di un effettivo rap- porto professionale fra imputato e legale; 2. all'accusa contenuta in un provvedi- mento formale di "vocatio in iudicium", non potendosi ritenere tale la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Nel caso in esame difetterebbero tanto il requisito dell'instaurazione di un rapporto diretto fra imputato e difensore, quanto un atto idoneo portato ad effet- tiva e comprovata conoscenza dell'imputato medesimo. In ragione di ciò, attesa l'impossibilità di notificare il decreto di citazione di- retta a giudizio presso il domicilio dichiarato, il Tribunale avrebbe dovuto proce- dere con idonee ricerche, al fine di porre il Mangieri nella condizione di conoscere lo svolgimento del processo a suo carico. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione di legge penale in relazione agli articoli 56 e 624 codice penale e la conseguente erronea determinazione della pena base e susseguente diminuzione per le concesse atte- nuanti generiche ex art 62 bis cod. pen. nella massima estensione. Per il ricorrente sarebbe sufficiente leggere quanto scritto nella sentenza di secondo grado, in accoglimento della decisione assunta dal Tribunale di Monza, per comprendere l'errore: "La pena finale risulta assolutamente clemente, in rela- zione ai canoni di legge e non suscettibile di revisione alcuna, essendo già stata determinata nel minimo edittale e ridotta di un terzo in forza delle attenuanti ge- neriche concesse nella massima estensione". Si evidenzia, però, che, la pena base, individuata in mesi 6 di reclusione, per il reato di tentato furto, non è stata calcolata tenendo conto della diminuzione dovuta al tentativo. Infatti, il minimo edittale per l'autonomo delitto di cui agli artt.56 e 624 cod. pen. sarebbe di mesi 2 di reclusione (massima diminuzione del minimo edittale dell'art. 624 cod. pen.). Il ricorrente evidenzia che la doglianza non è stata sollevata in sede di appello, in quanto il Tribunale di Monza si era limitato ad un generico richiamo ai criteri di cui agli artt. 133 e ss. cod. pen. al fine di stimare equa la predetta pena. Si ricorda che principio cardine del delitto tentato è la sua assoluta autonomia rispetto alla fattispecie base cui si riferisce, tant'è che "la determinazione della pena può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispon- dente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo bifasico, mediante scis- sione dei due momenti indicati, ferma la necessità del contenimento della riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi e l'obbligo di motivazione per dare conto della scelta operata" (il richiamo, ex multis, è a Sez. 5, n. 40020/19). La scarna motivazione addotta dal Tribunale di Monza, in relazione al tratta- mento sanzionatorio riservato al Mangieri -ci si duole- non aveva fornito elementi sufficienti per dirsi certo che il giudice avesse fatto ricorso al metodo diretto o sintetico. Per queste ragioni, il difensore ricorrente ricorda di avere censurato esclusi- vamente l'immotivata scelta del giudice di prime cure di individuare la pena base in mesi 6 di reclusione, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza (il richiamo è a Sez. 1, n. 24213/2013) Per il ricorrente solo con la sentenza di secondo grado si è potuto constatare con sufficiente certezza che, effettivamente, i giudici di merito non hanno in modo alcuno attuato la diminuzione dovuta al tentativo, quale fattispecie autonoma di reato: non si spiega, altrimenti, il calcolo di pena effettuato, definito dalla Corte d'Appello "nel minimo edittale". In relazione alla presente tematica, la Suprema Corte, dopo aver richiamato i predetti metodi di determinazione della pena per il delitto tentato, ribadisce che "nessuno dei due sistemi può sottrarsi al rispetto dei vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi, la cui inosservanza comporta violazione di legge" (il richiamo è a Sez. 5, n. 3526/2013). Nitida sarebbe la lesione per il ricorrente, giacché non si tratta di una mera questione di diritto, bensì di un punto che si riverbera direttamente sul trattamento sanzionatorio applicato, che avrebbe potuto essere ben diverso e sicuramente in- feriore. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il solo P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo sopra illustrato è fondato e assorbente rispetto anche alla seconda doglianza, per cui vanno annullate senza rinvio sia la sentenza impugnata che quella di primo grado e, pertanto, va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per l'ulteriore corso.2. Il ricorso è ammissibile, anche se la questione della mancata conoscenza del processo in capo all'imputato, proposta in primo grado, non era stata oggetto di specifico motivo di gravame nel merito, in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che la celebrazione del processo, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 420-bis, co. 1 e 2, cod. proc. pen. e senza che il giudice abbia disposto la sospen- sione ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., determina, in virtù dell'art. 604, co. 5-bis, cod. proc. pen., la nullità della sentenza equiparabile, quanto al regime di rilevabilità, ad una nullità assoluta, con conseguente obbligo da parte del giudice di appello di restituzione degli atti al giudice di primo grado (così Sez. 5, n. 37185 del 1/7/2019, Della Torre, Rv. 277339 che ha disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, avendo la sentenza di appello riconosciuto che il tribunale aveva violato gli artt. 420-bis e 420-quater cod. proc. pen. ma ritenuto la nullità in questione a regime intermedio e come tale sanata, in quanto non eccepita im- mediatamente dal difensore, ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen). 3. Orbene, dall'esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato, emerge quanto segue. Il 9/8/2014, nell'immediatezza dei fatti, [OSCURATO:PERSONA] dichiarava domicilio in [OSCURATO:PERSONA]Adda alla [OSCURATO:PERSONA] 10 e, nell'occasione, gli veniva nominato difensore di ufficio l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Addea. La notifica del decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti il 12/5/2015, non veniva tentata, tuttavia, al domicilio dichiarato, bensì a quello di residenza di [OSCURATO:PERSONA] 45 sc. 5 int. 15 di Mezzago. E qui, il 10/7/2015, la notifica non andava a buon fine perché il Mangieri risultava trasferito. Non essendo andata a buon fine la notifica del decreto penale di condanna, il 24/11/2016 veniva emessa citazione diretta a giudizio dinanzi al Tribunale di Monza in composizione monocratica, con l'indicazione nella stessa del domicilio eletto (rectius: dichiarato) in [OSCURATO:PERSONA]Adda, ma non vi è in atti la prova che vi sia stato un tentativo di notifica a quel domicilio. In ogni caso il 2/8/2017 veniva operata una notifica ex art. 161 co. 4 cod. proc. pen. a mezzo pec al difensore d'ufficio avv. D'Addea. Il 14/11/2017, all'udienza dinanzi al Tribunale di Monza in composizione mo- nocratica il sostituto processuale dell'Avv. D'Addea eccepiva la mancata cono- scenza del processo da parte del Mangieri, non essendogli mai stata contestata l'imputazione per cui si procede. Il giudice, tuttavia, rigettava l'eccezione sul pre- supposto -che, va ribadito, non risulta dagli atti- che fosse stata tentata, invano, una notifica all'imputato al domicilio dichiarato.Il processo veniva celebrato nell'assenza dell'imputato e si perveniva alla con- danna in primo grado. Sull'appello proposto dal difensore d'ufficio Avv. D'Addea, in data 24/11/2020, veniva tentata, invano, la notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudi- zio in appello al domicilio dichiarato dall'imputato in [OSCURATO:PERSONA] 10 in [OSCURATO:PERSONA]Adda, notifica che stavolta risulta in atti, e l'ufficiale giudiziario dava atto che: "...non potuto notificare, in quanto non ho rinvenuto il destinatario dell'atto all'in- dirizzo indicato. Il nominativo dello stesso non figura ai citofoni ed alla cassetta postale. Non risulta altresì conosciuto alle varie persone rinvenute sul posto cui ho chiesto informazioni". Non potendosi effettuare la notifica al domicilio dichiarato veniva operata la notifica dell'atto al difensore di ufficio Avv. [OSCURATO:PERSONA]Addea, secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 4. Orbene, il difensore ricorrente lamenta che si sia proceduto erroneamente in assenza dell'imputato in quanto vi erano concreti elementi per ritenere che lo stesso non fosse a conoscenza del processo. Il rilievo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (Sez. Un., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420) hanno recentemente affrontato il tema IteP Igirrg, più ampio rispetto a quello immediatamente oggetto del quesito loro sottoposto, dell'interpretazione delle condizioni, indicate nell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. (dichiarazione od elezione di domicilio, previa applica- zione di misura cautelare o precautelare, nomina di difensore di fiducia), che con- sentono il processo in absentia anche quando l'imputato non abbia ricevuto per- sonalmente notifica dell'udienza. Le regole portanti del nuovo sistema sono, innanzitutto, l'art. 420-bis cod. proc. pen., "Assenza dell'imputato", che al primo comma prevede che si proceda in assenza se vi è stata espressa rinuncia da parte dell'imputato e, al secondo comma, individua i casi in cui si procede in assenza pur se non vi è stata alcuna manifestazione espressa da parte dell'imputato: « il giudice procede altresì in as- senza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto do- micilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è vo- lontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo». Tale disposizione va ricollegata all'art. 420-quater cod. proc. pen., "Sospen- sione del processo per assenza dell'imputato", secondo il quale, se non ricorrono le condizioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen., «.... il giudice rinvia l'udienza e di- spone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ...». Si tratta di una previsione particolarmente utile a comprendere che tutte le citate condizioni per procedere in assenza ex articolo 420-bis cod. proc. pen. cor- rispondono ad una situazione di piena conoscenza personale (o comprovato rifiuto) della chiamata in giudizio. Anche le altre regole in tema di mancata presenza e di ripristino delle condi- zioni iniziali in caso di accertamento tardivo della assenza inconsapevole sono ba- sate sul presupposto che il giudice abbia proceduto avendo certezza che l'imputato fosse a conoscenza dell'udienza. Sono sempre SSUU Ismail a richiamarne il loro contenuto, a cominciare dall'art. 420-bis cod. proc. pen. al quarto comma prevede la possibilità che l'imputato compaia successivamente. Oltre a prevedere il caso della scelta consapevole (di chi inizialmente aveva deciso di non partecipare ma, poi, ha deciso diversamente), ipotizza il caso in cui l'imputato fornisca «la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole man- cata conoscenza della celebrazione del processo» o comunque alla «assoluta im- possibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedi- mento». In una tale situazione si attiva il meccanismo riparatorio (o, meglio, "ri- pristinatorio"): l'imputato può formulare richieste istruttorie nonché chiedere la rinnovazione delle prove già assunte. Se, poi, (art. 489, comma 2, cod. proc. pen.) tali stesse ragioni gli avevano impedito la partecipazione all'udienza preliminare, è rimesso in termini per i riti alternativi. Per la fase di appello, l'art. 604, co. 5 -bis cod. proc. pen., prevede che «se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'art. 420 -ter o dell'art. 420 -quaten> la sentenza di primo grado è annullata con rinvio degli atti al giudice di primo grado. La regola è la medesima nel caso in cui l'imputato provi che l'as- senza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Infine, vi è la regola "ripristinatoria" nel caso in cui si sia proceduto in assenza sino alla condanna definitiva, ovvero la rescissione del giudicato (oggi prevista dall'art. 629-bis cod. proc. pen., in origine disciplinata dall'art. 625-ter cod. proc. pen., con contenuto identico per la parte qui di interesse): il condannato in assenza può ottenere la rescissione del giudicato con trasmissione degli atti al giudice di primo grado «qualora provi che l'assenza stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo». Con le nuove regole riparatorie, è invece venuta meno la disposizione dell'art. 175, co. 2, cod. proc. pen. che consentiva il diritto incondizionato all'impugnazione della sentenza emessa in contumacia.5. Le ricordate SSUU Ismail del 2020, dopo avere dato conto dellnevolu- zione normativa in tema di garanzie della partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale, e di come il sistema previgente sia stato modificato perché, an- che dopo vari aggiustamenti, era risultato inadeguato ai principi del processo equo (anche sulla scorta delle decisioni della Corte EDU del 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia e 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia), si soffermano sull'assoluta pre- valenza del dato della conoscenza effettiva sul dato formale della regolarità della notifica, che ha portato il legislatore anche ad introdurre la nuova disciplina della restituzione in termini, fino alla riforma di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67 con la quale, in dichiarata continuità con la introduzione di maggiori garanzie di effet- tività della partecipazione al processo, si è giunti al definitivo superamento del processo in contumacia, introducendo, in conformità al tradizionale principio dell'ordinamento interno che riconosce anche il pieno diritto di non partecipare al processo, il processo in assenza "volontaria" dell'imputato. Sul piano generale viene rilevato come il modello sia semplice e chiaro: nel rispetto dei principi generali già introdotti nel 2005, l'imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius, restando in sua facoltà il non partecipare al processo. Solo in tale caso, il processo si svolge in sua assenza, venendo rappresentato dal suo difensore. Nel caso in cui, invece, non sia acquisita la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, il processo verrà sospeso. Questo è il rilevante punto di diversità rispetto al processo in contumacia, che si svolgeva comunque, sulla sola base della notifica formalmente regolare, ricono- scendosi all'imputato inconsapevole il solo diritto alla impugnazione. 6. Le Sezioni Unite, nella ricordata pronuncia Ismail, evidenziano ancora che, nell'apparente linearità di tale sistema si inseriscono - il che rileva ai fini del caso in esame- quei particolari "indici di conoscenza" del processo che sono: a. la dichiarazione od elezione di domicilio; b. l'applicazione di misure precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare; c. la nomina di un difensore di fiducia. L'interpretazione degli stessi è particolarmente rilevante per il [OSCURATO:PERSONA]- legio di legittimità in quanto, se rappresentassero "presunzioni" nel senso più pieno, come si legge in alcune delle decisioni, si dovrebbe affermare che il sistema è regredito alla situazione ante 1988. La Corte si riferisce, in particolare, ad una serie di decisioni accomunate dal ritenere che la normativa sul processo in absentía avesse introdotto presunzioni per questi soli casi nei quali, quindi, è consentito procedere sulla base della sola regolarità formale della notifica dell'avviso di udienza, in qualsiasi forma effettuata, anche quale soggetto irreperibile (Sez. 5, n. 40848 del 13/7/2017, Fanici e altro, Rv. 271015; Sez. 4, n. 49916 del 16/10/2018, F., Rv. 273999; Sez. 2, n. 25996 del 23/05/2018, Geusa, Rv. 272987; Sez. 2, n. 39158 del 10/9/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 277100; Sez. 4, n. 32065 del 7/5/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276707; Sez. 5, n. 36855 del 7/7/2016, Baron, Rv. 268322; Sez. 5, n. 12445 del 13/11/2015, dep. 2016, Degasperi, Rv. 266368- 01; Sez. 2, n. 14787 del 25/1/2017, Xhami, Rv. 269554; Sez. 2, n. 33574 del 14/07/2016, Suso, Rv. 267499). La conclusione cui pervengono le Sezioni Unite Ismail (cfr. § 8.7 della moti- vazione) è che "...non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del pro- cesso in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifi- che. Non solo, difatti, non vi è corrispondenza con il testo della disposizione, ma una tale interpretazione non potrebbe mai essere consentita perché in violazione delle disposizioni convenzionali quali interpretate dalla Corte EDU". Nella successiva esposizione, poi, si dà atto di come non si tratti neanche di situazioni che, in termini di automaticità, possano rappresentare casi di "volontaria sottrazione" alla conoscenza del processo. La prima osservazione è che si tratta di situazioni che necessitano di caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono realizzate. Si fa riferimento ad aspetti quali la efficacia della scelta del domicilio, al consentire la misura cautelare l'effettiva conoscenza del procedimento, alla realizzazione del rapporto con il di- fensore di fiducia che accetti la nomina. A pag. 22 della motivazione SSUU Ismail evidenziano che l'elezione domicilio deve essere "seria" e "reale", dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il sog- getto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti, risultando ciò dalla stessa scelta normativa operata con la legge n. 103 del 2017, che ha inserito nell'art. 162 cod. proc. pen. il comma 4-bis: «l'elezione di domicilio presso il di- fensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario». Dunque, l'art. 420-bis, co. 2, cod. proc. pen. indica i casi in cui, sul presup- posto ovviamente della regolarità delle notifiche, in giudice in fase di costituzione delle parti, verificati gli avvisi, possa procedere al processo ritenendo che vi sia assenza "volontaria". Il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza e, quindi, in necessaria applicazione dei principi sopra richiamati, il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato. Questa, del resto, è la ragione per la quale il sistema, introducendo la regola di certezza della conoscenza del processo, ha escluso il diritto "incondizionato" al nuovo giu- dizio di merito in favore del soggetto giudicato in assenza. Si noti, peraltro, che l'art. 420-quater cod. proc. pen. prevede che, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell'imputato, deve disporre la notifica «personalmente ad opera della polizia giudiziaria». La disposizione, quindi, dimostra come il sistema sia incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza, senza alcuna presunzione. Su questi presupposti ancora secondo SSUU Ismail- si comprende che l'art. 420-bis, co. 2, cod. proc. pen., nell'ottica di una comprensibile "facilitazione" del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della cono- scenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato. Letto nel contesto della disposizione, quindi, "l'avere eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, avere nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo" (così SSUU, Ismail). Non si tratta, però, secondo il condivisibile dictum delle SSUU, di una presun- zione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità. Alcun effetto, invece, conseguirà ad una impossibilità di regolare notifica: ri- sultare sloggiato al domicilio eletto non consentirà di procedere in assenza sulla scorta della notifica quale soggetto irreperibile o presso la casa comunale; risultare irreperibile non consentirà che la pur valida notifica ai sensi dell'art. 161, co. 4, cod. proc. pen. prevalga sul dato sostanziale della non conoscenza; aver nominato un difensore di fiducia che ha poi rinunciato al mandato o che sia stato revocato parimenti non consentirà di procedere senza certezza della conoscenza. 7. Quello appena visto è uno snodo fondamentale del sistema, secondo l'in- terpretazione che offrono le Sezioni Unite Ismail. La notifica ex art. 161 co. 4 cod. proc. pen. è una notifica valida, secondo le disposizioni codicistiche. E varrà per la stessa la consolidata giurisprudenza se- condo cui l'impossibilità della notifica ai sensi dell'art. 161, co. 4, cod. proc. pen., sussiste quando non sia possibile una notifica effettiva presso il domicilio, anche se solo per la precaria assenza dell'interessato (Sez. Un., n. 58120 del 2017). E, in linea con quanto precisato da Sez. Un., n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv.250121, deve ritenersi al riguardo che sia sufficiente l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di non avere reperito l'imputato nel domicilio dichiarato - o il domicilia- tario nel domicilio eletto - non occorrendo alcuna indagine che attesti la irreperi- bilità dell'imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la noti- ficazione nei modi previsti dall'art. 157, come si desume dall'incipit dell'art. 159 cod. proc. pen.; sicché anche la temporanea assenza dell'imputato o la non age- vole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio abilita l'ufficio preposto alla spedizione dell'atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Resta in piedi anche il recente dictum di Sez. 4 n. 3930 del 12/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280383, che ha affermato che l'esito negativo di una notifica all'impu- tato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione "definitiva" che renda im- possibile l'esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento dell'impu- tato o l'inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio L'art. 420-bis cod. proc. pen., dunque, estende la possibilità di procedere in absentia ai casi in cui, ricorrendo le date situazioni, tali da giustificare una esigibile diligenza dell'interessato, la notifica sia stata "possibile" a mani di soggetti diversi dall'interessato. In questi soli casi, si "tipizza" la certezza di conoscenza della chia- mata in giudizio per il dato giorno. E, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. la sua effettuazione, secondo il dictum di SSUU Ismail porta "ragionevolmente" a ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notifi- catogli, ancorché non a mani proprie. Si tratta, tuttavia, di una verifica che, in concreto, il giudice dovrà fare caso per caso, in tal senso venendo chiarita la portata delle condizioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen.: l'attività dell'autorità giudiziaria è facilitata perché (esclusiva- mente) alle date condizioni non è ritenuta necessaria la notifica personale ma po- trà essere sufficiente quella a mani della persona convivente, del difensore ex art.164 co. 4 cod. proc. pen., etc. Dunque, per le SSUU Ismail, facendo riferimento alla disciplina delle notifiche, in base all'art. 420-bis cod. proc. pen, al fine del processo in assenza, al di fuori delle ipotesi in questione, l'unica forma di notifica utile a consentire di procedere è quella a mani proprie. Che la notifica sia effettuata ritualmente, ma in altro modo, non rileva: conta il risultato sostanziale. Se, invece, ricorrono le ipotesi in questione, diverranno utili anche quelle modalità di notifica non a mani proprie, adeguate alla effettiva conoscenza, indicate dalla norma. Le Sezioni Unite del 2020 hanno anche chiarito che, in base alle espresse disposizioni di legge ed alla interpretazione, nel sistema delle notifiche si distingue chiaramente tra una notifica "possibile", ovvero quella effettuata in modo da ren- dere effettivamente conoscibile l'atto alla parte (quale la notifica a mezzo di per- sona convivente) e la notifica che tale caratteristica non ha perché, anche se for- malmente corretta, non porta l'atto ad effettiva conoscenza limitandosi ad una fictio. Esemplificativa viene indicata essere in tal senso proprio la previsione dell'art. 161, co. 4, cod. proc. pen. secondo cui «se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono ese- guite mediante consegna difensore». 8. Dunque, nel solco dell'interpretazione delle Sezioni Unite ampiamente ri- cordata, in nessuna parte delle disposizioni sull'absentía si legge di "presunzioni". La norma ipotizza che la parte abbia avuto avviso al domicilio eletto, ma non afferma che se questo non sia possibile subentri la notifica quale irreperibile etc. Con una tale interpretazione, fedele al dato testuale ed alla ratio della norma, il sistema risulta pienamente conforme ai principi e alla evoluzione di quanto già era stato raggiunto nel 2005: si procede solo a fronte della certezza della cono- scenza del processo (o della volontaria sottrazione alla conoscenza). Vi corrisponde anche la disciplina della rescissione del giudicato che (pur ra- gionevolmente non potendo certo escludersi che venga dedotto l'errore di valuta- zione del giudice nel considerare la parte a conoscenza della chiamata in giudizio) che fa chiaramente riferimento non al superamento di una presunzione ma alla indicazione di vicende concrete, non note al giudice, che hanno impedito la parte- cipazione al processo. In chiusura, la disposizione, per la difesa dai "finti inconsapevoli", valorizza, quale unica ipotesi in cui possa procedersi pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedi- mento». Evidentemente, come spiegano ancora SSUU Ismail, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. E l'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali l'irreperibilità, il domicilio eletto etc. Certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, l'indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione". Le sezioni Unite del 2020 evidenziano, infatti, che, se si esasperasse il con- cetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una concia- mata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in as- senza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente sarebbe un'operazione non consentita. 9. Orbene, applicando i principi di cui alle SSUU Ismail al caso che ci occupa occorre rilevare, in primis, che c'era stata una dichiarazione di domicilio "seria" e "reale", in quanto il Mangieri, all'atto dell'accertamento su strada, aveva indicato un luogo fisico ove reperirlo, in Cornate d'Adda, quindi, c'era un apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale avrebbero dovuto essere indi- rizzati gli atti. Tuttavia, nelle successive fasi del procedimento, a cominciare dal decreto pe- nale di condanna (la cui notifica era stata tentata erroneamente, come ricordato, alla residenza dell'imputato e non al domicilio dichiarato) e per tutto il giudizio di primo grado, mai l'imputato risulta essere stato raggiunto da un atto che lo met- tesse a conoscenza del processo e della relativa imputazione. Né, alla luce dell'in- terpretazione sopra ricordata, si può ritenere una sua conoscenza presunta dalla circostanza che, all'atto del controllo e della contestazione su strada, avesse di- chiarato domicilio. Peraltro, nel caso in esame, indipendentemente dall'effettiva conoscenza, che pure necessitava, la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio era nulla, in quanto eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, co. 4, cod. proc. pen., senza che vi sia prova che la stessa fosse stata preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'im- putato (cfr. Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B., Rv. 265693; conf. Sez. 4 , n. 3930 del 12/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280383). Già alla prima udienza dibattimentale, pertanto, il giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., non avendo raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio dell'imputato, doveva disporre la notifica «personalmente ad opera della polizia giudiziaria». Né a diverse conclusioni porta la circostanza che la notifica al domicilio dichiarato dall'imputato sia stata poi ten- tata, invano, per il decreto che dispone il giudizio in appello. Il processo d