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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 40797/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore del [OSCURATO:PERSONA] trasmessa in data 29 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 24/04/2024 dal Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'annualità 2013 perché estinto per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena per le residue imputazioni relative al delitto di cui all'art. 5 del d. lgs. 74/2000 in anni due di reclusione e rideterminato la confisca nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in € 425381,00.

2. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto nessun accertamento è stato compiuto su quale fosse l'effettiva sede della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., se in Italia oppure in Svizzera.

Secondo la difesa, la sentenza impugnata deduce che la predetta società aveva sede in Italia sulla base delle lacunose e contraddittorie dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo, la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione, in quanto a fronte della produzione da parte della difesa di un decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di Milano recante il medesimo capo di imputazione, la Corte di Appello non aveva effettuato una ricostruzione delle imposte asseritamente evase, stante la diversità degli importi contestati nei due procedimenti in corso.

In particolare, la difesa si duole che l'odierno ricorrente è imputato per gli stessi fatti in un altro procedimento penale presso il Tribunale di Milano (R.G.N.R. 17218/19), definito, il 28 febbraio 2024, con sentenza di condanna, oggi appellata.

La difesa evidenzia oltre ad un potenziale bis in idem, il totale disallineamento delle somme contestate nei due procedimenti penali, benchè si riferiscano alla stessa imposta del medesimo anno fiscale e ha quindi espresso il dubbio che il calcolo dell'imposta evasa non fosse stato eseguito correttamente.

Con il terzo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) per mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.

Con il quarto motivo, la difesa lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche.

Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per la genericità e l'aspecificità dei motivi.

La difesa ha depositato una memoria di replica alle osservazioni del Procuratore Generale, sottolineando la specificità dei motivi e chiedendo anche la prescrizione del reato contestato, quanto meno, in relazione all'anno 2014, salvo migliore valutazione della Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo e il terzo sono generici, in quanto sono riproposte in questa sede di legittimità doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dalla Corte territoriale.

E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019 rv. 276062 - 01 e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019).

Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente condividendo pienamente le argomentazioni spese dal giudice di primo grado.

Vi è stata, dunque, una concordanza nell'analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della responsabilità dell'imputato.

Ciò posto, è opportuno ricordare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, come nel caso in esame, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011,Rv. 252615-01; Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992 Rv. 191229-01).

Infatti, la Corte di Appello ha desunto l'operatività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Italia, con motivazione non illogica ma coerente con i dati probatori, da una serie di elementi come la costituzione della società a Milano e la iscrizione anche alla camera di commercio, l'indicazione sia della sede legale che della sede operativa in Italia, la presenza di un magazzino ove veniva depositata la merce, i movimenti bancari e il notevole fatturato.

Sotto il profilo soggettivo, la Corte di Appello ha richiamato l' approfondita motivazione del giudice di primo grado, che ha evidenziato come l'entità dell'omissione e soprattutto la reiterazione della condotta per plurime annualità rafforza la prova della consapevolezza in capo all'imputato dell'obbligo di comunicazione e la volontà di non adempiervi al fine di evadere l'imposta.

La difesa si è limitata a reiterare le medesime censure proposte in appello, senza confrontarsi con l'articolata motivazione del provvedimento impugnato.2.

Con il secondo motivo, la difesa evidenzia un potenziale bis in idem, per essere stato il [OSCURATO:PERSONA] condannato con sentenza del Tribunale di Milano del 28 febbraio 2024 nel procedimento RGNR n. 17218/2019.

Il caso non può ritenersi sussumibile nell'ambito di applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., invero non dedotto, data l'insussistenza di una precedente pronuncia irrevocabile rispetto alla quale la sentenza impugnata potrebbe rappresentare un caso di violazione del divieto di bis in idem.

Neppure può ravvisarsi nel caso di specie la preclusione da litispendenza, che presuppone la contestuale pendenza di due procedimenti dinanzi a giudici egualmente competenti e la successione cronologica del presente procedimento rispetto all'altro.

Invero, come affermato da Sez.

U Donati (n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800 - 01), il principio generale del ne bis in idem riguarda le situazioni di litispendenza non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 cod. proc. pen. e opera in caso di pluralità di procedimenti pendenti per lo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto dinanzi a un medesimo ufficio giudiziario.

Ciò per l'ovvia ragione che l'ordinamento appresta rimedi specifici (quelli previsti, appunto, dall'art. 28 cit.) per l'ipotesi che due procedimenti, aventi il medesimo oggetto e riguardanti lo stesso imputato, siano pendenti dinanzi a uffici diversi, sicché non ricorre la necessità - per ovvie ragioni di economicità e di tutela degli interessi dell'accusato - di fare applicazione del principio della preclusione processuale.

Si è, pertanto, affermato che la preclusione posta dall'art. 649 cod. proc. pen. impedisce di esercitare l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, essendosi ormai consumato il potere già esercitato da tale ufficio, con la conseguenza che l'azione penale non possa proseguire nel procedimento eventualmente duplicato.

Dovrà essere, dunque, il secondo giudice a verificare il vietato bis in idem (Sez. 4, n. 28194 del 3/07/2025).

Nel caso in esame, in primo grado i due procedimenti pendevano dinanzi a due uffici giudiziari diversi: il presente procedimento è stato definito in primo grado dal Tribunale di Lodi, mentre il procedimento nr. 1718/19 RGNR, iscritto successivamente a quello oggetto dell'odierno ricorso, è stato definito dal Tribunale di Milano.

Non sussistono, pertanto, i presupposti della paventata violazione del bis in idem.

Irrilevante poi è la circostanza che nei due procedimenti l'imposta evasa è stata calcolata diversamente, in quanto la difesa non ha offerto alcun elemento nel giudizio di merito del presente procedimento per contrastare gli accertamenti e le conclusioni della polizia giudiziaria. 4 CV Infatti, in relazione alla determinazione dell'imposta evasa, la Corte d'appello ha chiarito che nel caso in esame attraverso lo spesometro, i finanzieri e l'Agenzia delle Entrate hanno ricostruito il reddito tramite le dichiarazioni delle controparti e non in via presuntiva.

A fronte di tali rilievi, la difesa si è limitata a confrontare le risultanze del procedimento definito con sentenza del Tribunale di Milano del 28 febbraio 2024, che pur riguardando le medesime annualità dell'IVA, si è basata sulla ricostruzione operata da testi diversi da quelli sentiti nel procedimento in questione.

Va inoltre rilevato che la (eventuale) preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un "error in procedendo", è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione (Cass., sez. 1,24 giugno 2021, n. 37282, Rv. 282044 - 01).

3. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso.

Del tutto generica è la censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la difesa nulla deduce o allega al riguardo.

Va poi ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 3 n. 37178 del 21/10/2025; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Inoltre, le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen. (Sez. 3 n. 14632 del'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 3 n. 26191 del 28/03/2019 Ud. (dep. 13/06/2019) Rv. 276041; Sez. 4 - n. 34754 del 20/11/2020 Ud. (dep. 07/12/2020) Rv. 280244 - 05).

Nel caso in esame, La Corte di Appello ha richiamato i criteri di cui all'art. 133 c.p., rimarcando la reiterazione del reato e la elevata misura dell'evasione, tale da determinare la gravità del reato, oltre che il difetto di collaborazione processuale, ponendo tali rilievi a fondamento del rigetto degli ulteriori motivi di gravame, tra cui quelli riguardanti la determinazione della pena e la misura degli aumenti per la continuazione, così implicitamente motivando anche sul diniego della sospensione condizionale della pena.

4. Infondata è anche la richiesta di declaratoria di prescrizione con rifermento all'anno di imposta 2014, contenuta nella memoria di replica.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati tributari, il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre non dal giorno in cui l'accertamento del debito di imposta diviene definitivo, ma dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale (Sez. 3, n. 33102 del 16/4/2024; Sez. 4, n. 24691 del 03/03/2016, Villabuona, Rv. 267229 - 01; Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016, Pasquali, Rv. 268189 - 01), ossia alla scadenza del termine dilatorio di novanta giorni concesso al contribuente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario (Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884 - 01).

Nel caso in esame, il termine per la presentazione della dichiarazione ai fini Iva relativamente all'anno di imposta 2014 è il 30.9.2015 a cui vanno aggiunti i 90 giorni e quindi la prescrizione scadrà il 30.12.2025.

5. In definitiva, stante l'infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore del [OSCURATO:PERSONA] trasmessa in data 29 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 24/04/2024 dal Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'annualità 2013 perché estinto per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena per le residue imputazioni relative al delitto di cui all'art. 5 del d. lgs. 74/2000 in anni due di reclusione e rideterminato la confisca nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in € 425381,00. 2. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto nessun accertamento è stato compiuto su quale fosse l'effettiva sede della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., se in Italia oppure in Svizzera. Secondo la difesa, la sentenza impugnata deduce che la predetta società aveva sede in Italia sulla base delle lacunose e contraddittorie dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione, in quanto a fronte della produzione da parte della difesa di un decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di Milano recante il medesimo capo di imputazione, la Corte di Appello non aveva effettuato una ricostruzione delle imposte asseritamente evase, stante la diversità degli importi contestati nei due procedimenti in corso. In particolare, la difesa si duole che l'odierno ricorrente è imputato per gli stessi fatti in un altro procedimento penale presso il Tribunale di Milano (R.G.N.R. 17218/19), definito, il 28 febbraio 2024, con sentenza di condanna, oggi appellata. La difesa evidenzia oltre ad un potenziale bis in idem, il totale disallineamento delle somme contestate nei due procedimenti penali, benchè si riferiscano alla stessa imposta del medesimo anno fiscale e ha quindi espresso il dubbio che il calcolo dell'imposta evasa non fosse stato eseguito correttamente. Con il terzo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) per mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. Con il quarto motivo, la difesa lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per la genericità e l'aspecificità dei motivi. La difesa ha depositato una memoria di replica alle osservazioni del Procuratore Generale, sottolineando la specificità dei motivi e chiedendo anche la prescrizione del reato contestato, quanto meno, in relazione all'anno 2014, salvo migliore valutazione della Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo e il terzo sono generici, in quanto sono riproposte in questa sede di legittimità doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dalla Corte territoriale. E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019 rv. 276062 - 01 e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019). Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente condividendo pienamente le argomentazioni spese dal giudice di primo grado. Vi è stata, dunque, una concordanza nell'analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della responsabilità dell'imputato. Ciò posto, è opportuno ricordare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, come nel caso in esame, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011,Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992 Rv. 191229-01). Infatti, la Corte di Appello ha desunto l'operatività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Italia, con motivazione non illogica ma coerente con i dati probatori, da una serie di elementi come la costituzione della società a Milano e la iscrizione anche alla camera di commercio, l'indicazione sia della sede legale che della sede operativa in Italia, la presenza di un magazzino ove veniva depositata la merce, i movimenti bancari e il notevole fatturato. Sotto il profilo soggettivo, la Corte di Appello ha richiamato l' approfondita motivazione del giudice di primo grado, che ha evidenziato come l'entità dell'omissione e soprattutto la reiterazione della condotta per plurime annualità rafforza la prova della consapevolezza in capo all'imputato dell'obbligo di comunicazione e la volontà di non adempiervi al fine di evadere l'imposta. La difesa si è limitata a reiterare le medesime censure proposte in appello, senza confrontarsi con l'articolata motivazione del provvedimento impugnato.2. Con il secondo motivo, la difesa evidenzia un potenziale bis in idem, per essere stato il [OSCURATO:PERSONA] condannato con sentenza del Tribunale di Milano del 28 febbraio 2024 nel procedimento RGNR n. 17218/2019. Il caso non può ritenersi sussumibile nell'ambito di applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., invero non dedotto, data l'insussistenza di una precedente pronuncia irrevocabile rispetto alla quale la sentenza impugnata potrebbe rappresentare un caso di violazione del divieto di bis in idem. Neppure può ravvisarsi nel caso di specie la preclusione da litispendenza, che presuppone la contestuale pendenza di due procedimenti dinanzi a giudici egualmente competenti e la successione cronologica del presente procedimento rispetto all'altro. Invero, come affermato da Sez. U Donati (n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800 - 01), il principio generale del ne bis in idem riguarda le situazioni di litispendenza non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 cod. proc. pen. e opera in caso di pluralità di procedimenti pendenti per lo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto dinanzi a un medesimo ufficio giudiziario. Ciò per l'ovvia ragione che l'ordinamento appresta rimedi specifici (quelli previsti, appunto, dall'art. 28 cit.) per l'ipotesi che due procedimenti, aventi il medesimo oggetto e riguardanti lo stesso imputato, siano pendenti dinanzi a uffici diversi, sicché non ricorre la necessità - per ovvie ragioni di economicità e di tutela degli interessi dell'accusato - di fare applicazione del principio della preclusione processuale. Si è, pertanto, affermato che la preclusione posta dall'art. 649 cod. proc. pen. impedisce di esercitare l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, essendosi ormai consumato il potere già esercitato da tale ufficio, con la conseguenza che l'azione penale non possa proseguire nel procedimento eventualmente duplicato. Dovrà essere, dunque, il secondo giudice a verificare il vietato bis in idem (Sez. 4, n. 28194 del 3/07/2025). Nel caso in esame, in primo grado i due procedimenti pendevano dinanzi a due uffici giudiziari diversi: il presente procedimento è stato definito in primo grado dal Tribunale di Lodi, mentre il procedimento nr. 1718/19 RGNR, iscritto successivamente a quello oggetto dell'odierno ricorso, è stato definito dal Tribunale di Milano. Non sussistono, pertanto, i presupposti della paventata violazione del bis in idem. Irrilevante poi è la circostanza che nei due procedimenti l'imposta evasa è stata calcolata diversamente, in quanto la difesa non ha offerto alcun elemento nel giudizio di merito del presente procedimento per contrastare gli accertamenti e le conclusioni della polizia giudiziaria. 4 CV Infatti, in relazione alla determinazione dell'imposta evasa, la Corte d'appello ha chiarito che nel caso in esame attraverso lo spesometro, i finanzieri e l'Agenzia delle Entrate hanno ricostruito il reddito tramite le dichiarazioni delle controparti e non in via presuntiva. A fronte di tali rilievi, la difesa si è limitata a confrontare le risultanze del procedimento definito con sentenza del Tribunale di Milano del 28 febbraio 2024, che pur riguardando le medesime annualità dell'IVA, si è basata sulla ricostruzione operata da testi diversi da quelli sentiti nel procedimento in questione. Va inoltre rilevato che la (eventuale) preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un "error in procedendo", è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione (Cass., sez. 1,24 giugno 2021, n. 37282, Rv. 282044 - 01). 3. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso. Del tutto generica è la censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la difesa nulla deduce o allega al riguardo. Va poi ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 3 n. 37178 del 21/10/2025; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Inoltre, le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen. (Sez. 3 n. 14632 del'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 3 n. 26191 del 28/03/2019 Ud. (dep. 13/06/2019) Rv. 276041; Sez. 4 - n. 34754 del 20/11/2020 Ud. (dep. 07/12/2020) Rv. 280244 - 05). Nel caso in esame, La Corte di Appello ha richiamato i criteri di cui all'art. 133 c.p., rimarcando la reiterazione del reato e la elevata misura dell'evasione, tale da determinare la gravità del reato, oltre che il difetto di collaborazione processuale, ponendo tali rilievi a fondamento del rigetto degli ulteriori motivi di gravame, tra cui quelli riguardanti la determinazione della pena e la misura degli aumenti per la continuazione, così implicitamente motivando anche sul diniego della sospensione condizionale della pena. 4. Infondata è anche la richiesta di declaratoria di prescrizione con rifermento all'anno di imposta 2014, contenuta nella memoria di replica. Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati tributari, il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre non dal giorno in cui l'accertamento del debito di imposta diviene definitivo, ma dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale (Sez. 3, n. 33102 del 16/4/2024; Sez. 4, n. 24691 del 03/03/2016, Villabuona, Rv. 267229 - 01; Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016, Pasquali, Rv. 268189 - 01), ossia alla scadenza del termine dilatorio di novanta giorni concesso al contribuente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario (Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884 - 01). Nel caso in esame, il termine per la presentazione della dichiarazione ai fini Iva relativamente all'anno di imposta 2014 è il 30.9.2015 a cui vanno aggiunti i 90 giorni e quindi la prescrizione scadrà il 30.12.2025. 5. In definitiva, stante l'infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
Sentenza Cassazione n. 40797/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris