Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1998
ECLI:EU:C:1998:427
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61996CJ0132_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-132/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Pretura circondariale di Roma nella causa dinanzi ad essa pendente tra
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (INPS),
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247 (GU L 136, pag. 1), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7),$
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray (relatore) e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma;
- per l'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (INPS), dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma;
- per il governo svedese dal signor [OSCURATO:PERSONA], departementsråd presso il dipartimento del commercio estero del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, ed [OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale distaccato presso lo stesso servizio, in qualità di agenti,$
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], dell'[OSCURATO:PERSONA] nazionale della previdenza sociale (INPS), con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del governo spagnolo, rappresentato dalla signora [OSCURATO:PERSONA], abogado del Estado, in qualità di agente, del governo austriaco, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], «Magister» presso il Ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 25 giugno 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 settembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 4 aprile 1996, pervenuta in cancelleria il 24 aprile successivo, la Pretura circondariale di Roma ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247 (GU L 136, pag. 1), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7).
2 Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cittadini italiani, e l'[OSCURATO:PERSONA] nazionale della previdenza sociale (in prosieguo: l'«INPS») in merito al rifiuto di quest'ultimo di prendere in considerazione, ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia in base alla normativa italiana, l'importo necessario a raggiungere il trattamento minimo da essa previsto.
3 L'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1248/92, dispone quanto segue:
«L'istituzione competente calcola l'importo teorico delle prestazioni cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, in virtù di questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera».
4 Ai sensi dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71,
«Il beneficiario di prestazioni al quale è stato applicato il presente capitolo non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, ricevere un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione conformemente agli articoli precedenti. L'istituzione competente di tale Stato gli versa eventualmente, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima».
5 Il regolamento n. 1247/92 ha introdotto nel regolamento n. 1408/71 l'art. 10 bis, che prevede, al n. 1, che le prestazioni speciali a carattere non contributivo che figurano all'allegato II bis del regolamento n. 1408/71 non sono trasferibili negli Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza del lavoratore. Tra le prestazioni menzionate in questo allegato figura, al punto H (Italia), lett. e), il complemento destinato a raggiungere la pensione minima italiana.
6 Risulta dagli atti che i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno richiesto una pensione di vecchiaia all'INPS e che essi avevano diritto, a decorrere dalla stessa data, a una pensione di vecchiaia in un altro Stato membro, rispettivamente la Francia e il [OSCURATO:PERSONA].
7 Ai sensi dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (GURI n. 111 del 30 aprile 1969), la pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali dev'essere integrata al trattamento minimo, tenendo conto dell'importo della pensione versata dall'altro ente previdenziale straniero. Il diritto all'integrazione è subordinato dall'art. 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, al possesso di un reddito non superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo.
8 L'INPS ha concesso ai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alcuni prorata, in conformità dell'art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71, calcolati in riferimento alle pensioni virtuali che i ricorrenti avrebbero percepito se avessero sempre lavorato in Italia. L'importo della pensione virtuale era tale che, se in effetti i ricorrenti avessero avuto diritto a pensioni nazionali di tale importo, sarebbe stata loro accordata l'integrazione al minimo prevista dalla legge italiana.
9 Il giudice a quo indica che la pensione effettivamente ricevuta dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è stata tuttavia integrata fino a raggiungere il minimo previsto dalla legge poiché, in entrambi i casi, tenuto conto delle pensioni erogate dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla Francia, la pensione complessivamente liquidata superava il livello che faceva scattare il pagamento dell'integrazione in base alla legge italiana.
10 Poiché i reclami proposti nei confronti delle decisioni sono stati respinti, gli interessati hanno adito, ciascuno per proprio conto, la Pretura circondariale di Roma, che ha riunito le due cause. Dinanzi a questo giudice, essi hanno fatto valere che l'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 esige che la pensione virtuale che serve da base per il calcolo del prorata include il complemento previsto dalla legge italiana.
11 Dubitando dell'interpretazione da dare a questa disposizione, il Pretore del lavoro di Roma ha deciso di sospendere il giudizio e di domandare alla Corte «se per determinare l'importo del prorata italiano l'INPS debba prendere come base di calcolo la pensione c.d. virtuale o teorica pura e semplice o se per determinare detto importo debba adottare come base di calcolo la pensione c.d. virtuale o teorica integrata al trattamento minimo».
12 Con tale questione il giudice a quo domanda in sostanza se l'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che obbliga l'ente competente a prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'importo teorico della pensione assunto come base di calcolo del prorata, un complemento destinato a raggiungere il trattamento minimo previsto dalla normativa nazionale.
13 Per risolvere tale questione occorre ricordare che, come ha dichiarato la Corte al punto 24 della sentenza 22 aprile 1993, causa C-65/92, Levatino (Racc. pag. I-2005), le disposizioni dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71 si applicano a prestazioni di vecchiaia non contributive, come il reddito garantito agli anziani previsto dalla legge belga.
14 L'INPS e il governo austriaco fanno valere tuttavia, nel caso di specie, che, costituendo una prestazione speciale non contributiva ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1247/92, l'integrazione al minimo prevista dalla legge italiana non può, in applicazione dell'art. 10 bis, essere presa in considerazione nella determinazione dell'importo teorico di una pensione individuale ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. a).
15 A questo proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1247/92, le prestazioni speciali non contributive menzionate all'allegato II bis del regolamento n. 1408/71 non sono trasferibili negli Stati membri diversi dal luogo di residenza del lavoratore.
16 Costituendo una deroga a una normativa intesa a migliorare la situazione dei lavoratori subordinati e autonomi e delle loro famiglie che si spostano all'interno della Comunità, l'art. 10 bis richiede un'interpretazione restrittiva.
17 Orbene, la possibilità di esportare una prestazione come il complemento previsto dalla legge italiana non presenta alcun nesso con la determinazione dell'importo teorico di una pensione.
18 Ne consegue che una prestazione come quella su cui verte il processo a quo non può essere considerata esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71 in ragione dell'adozione dell'art. 10 bis dello stesso regolamento.
19 L'INPS e il governo svedese sostengono inoltre che l'art. 50 del regolamento n. 1408/71 è l'unica disposizione destinata a garantire un reddito minimo al titolare della pensione e che, di conseguenza, le disposizioni nazionali che stabiliscono una pensione minima devono essere prese in considerazione alle sole condizioni definite dallo stesso art. 50.
20 A questo proposito, occorre rilevare che, come la Corte ha sottolineato ai punti 13 e 14 della sentenza 17 dicembre 1981, causa 22/81, Browning (Racc. pag. 3357), l'operazione di cui all'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, relativo alla determinazione dell'importo teorico di una pensione, è distinta dalla problematica considerata all'art. 50, che riguarda l'attribuzione di una prestazione supplementare che va oltre il minimo dovuto in forza delle norme ordinarie di una determinata legislazione nazionale.
21 Ne consegue che una prestazione minima garantita dalla normativa di uno Stato membro dev'essere presa in considerazione nel calcolo dell'importo teorico previsto dall'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71.
22 Di conseguenza, la questione sollevata va risolta dichiarando che l'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che obbliga l'ente competente a prendere in considerazione, per determinare l'importo teorico della pensione assunto come base di calcolo del prorata, un complemento destinato a raggiungere il trattamento minimo previsto dalla normativa nazionale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dai governi spagnolo, austriaco e svedese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Pretura circondariale di Roma con ordinanza 4 aprile 1996, dichiara:
L'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247, e dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248, dev'essere interpretato nel senso che obbliga l'ente competente a prendere in considerazione, per determinare l'importo teorico della pensione assunto come base di calcolo del prorata, un complemento destinato a raggiungere il trattamento minimo previsto dalla normativa nazionale.