CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03892/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo del ricorso è formulato in termini non consentiti in questa sede risolvendosi, in realtà, nella riproposizione della alternativa ricostruzione della vicenda che era stata operata nell'atto di gravame di merito e che è stata disattesa dalla Corte territoriale con motivazione che è esente da profili di manifesta illogicità o di intrinseca contraddittorietà; la difesa finisce dunque con il proporre una serie di questioni sulla sussistenza dei presupposti del delitto ritenuto nelle due sentenze di merito, insuscettibili di essere dedotte in questa sede né sotto il profilo del vizio di violazione di legge né sotto quello del vizio di motivazione: sotto il profilo della violazione di legge sostanziale, infatti, la difesa finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153; conf., ancora, Sez. U - , n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); quanto al vizio di motivazione,vsono deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello (cfr., in particolare, pagg.3.4 della sentenza) ha congruamente motivato in merito alla ricostruzione della vicenda (cfr., pagg. 2-3 della sentenza) ed alla infondatezza dei rilievi difensivi, per lo più reiterati con il ricorso senza alcun confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata; rilevato che il secondo motivo, articolato in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato: è assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); nel caso in cui, come nella specie, venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); ritenuto che anche il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato dal momento che, diversamente da quanto opinato dalla difesa, i giudici di merito hanno riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in termini di prevalenza sulla recidiva cosicché, peraltro, anche la censura sulla mancata esclusione della recidiva finisce a sua volta per essere inammissibile per difetto di interesse (cfr., Sez. 2 - , n. 3880 del 24/11/2022, Damiano, Rv. 284309 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5