CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33016/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Bari, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia contro l'ordinanza con la quale, in data 17 marzo 2021, il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva rigettato, per carenza di esigenze cautelari, la richiesta di emissione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 419 cod. pen., commesso il 9 marzo 2020 all'interno della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, disponendo nei confronti dell'indagato l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275, 127 e 125 cod. pen. nonché vizio di motivazione. eAta Il Tribunale, nel disporre la più invasiva delle misure cautelari, quella €146-1.6 t2, custodia carcere, ha disatteso i principi menzionati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di proporzionalità e di adeguatezza. Ha erroneamente considerato concreto ed attuale il pericolo di recidivanza, nonostante la notevole distanza dai fatti contestati, di circa tre anni, ed ha attribuito rilevanza, in via esclusiva, alla tipologia astratta dei reati ascritti e alla loro ipotetica gravità, trascurando, invece, che l'indagato è di giovane età ed è gravato da precedenti non gravi e comunque non significativi [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo dedotto, oltre ad essere in gran parte versato in fatto, è nel resto manifestamente infondato. Non è ravvisabile l'eccepita violazione di legge, riferita all'errata applicazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale di Bari ha correttamente applicato i principi elaborati in materia da questa Corte. Non solo ha fatto richiamo al principio per il quale "in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive" (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392), ma, con specifico riferimento ai requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, ha correttamente osservato che essi si apprezzano in ragione della probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate né tantomeno imminenti, ossia immediate. Ritiene il Collegio che non occorre, contrariamente a quanto sostenuto da un orientamento espresso in alcune pronunce di questa Corte di legittimità (da ultimo Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Ftv. 273674 - 01) anche la previsione di una "specifica occasione per delinquere", essendo sufficiente una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.é La sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato va, quindi, esclusa quando la condotta criminosa posta in essere si riveli sporadica ed occasionale e va invece affermata nel caso in cui — all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui verrebbe a trovarsi se non sottoposto a misura — appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. Il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122 - 01). 2. Di questi principi è stata fatta corretta applicazione nel caso di specie _ 2.1. Il Tribunale, dopo avere rilevato che Stella aveva commesso una pluralità di condotte illecite lesive beni giuridici diversi, ha osservato che il giudizio prognostico in ordine alla reiterazione delle condotte delittuose doveva necessariamente essere esteso a tutti i reati connotati da violenza o nelle modalità esecutive o nei mezzi usati per consumarli, In quest'ottica, con argomentazione tutt'altro che illogica, ha ritenuto il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose così intese, oltre che sussistente, anche concreto ed attuale alla luce della gravità delle condotte contestate e della loro protrazione per diversi giorni - per di più in ambito carcerario, ambiente soggetto al massimo controllo - con l'uso sistematico della violenza, anche gratuita, e la completa perdita di ogni forma di autocontrollo. Per di più, Stella - che vanta numerosi e recenti precedenti penali anche per fatti che destano rilevante allarme sociale - non aveva interrotto spontaneamente le condotte delittuose ma solo grazie ad un'operazione straordinaria di polizia, che aveva richiesto l'impiego di più di 340 uomini, ed aveva assunto un ruolo di primo piano nei fatti di devastazione, rompendo il congegno di chiusura del varco carraio in modo da consentire agli altri detenuti di riversarsi all'interno dei locali diversi da quelli in cui erano allocati. A seguito della rivolta era evaso, rendendosi \Q49t, responsabile durante la latitanza, durata due giorni, del reato di rapina aggravata, asportando il veicolo utilizzo per la fuga. 2.2. Quanto alla rilevanza della situazione pandemica e alle restrizioni ad essa connesse, il Tribunale ha evidenziato che non hanno rappresentato la causa scatenante ma l'occasione per manifestazione di impeti criminosi. D'altra parte, tale peculiare contesto, sebbene effettivamente di portata straordinaria, ha interessato in maniera indifferenziata l'intero territorio nazionale, sottoponendo la popolazione italiana, complessivamente considerata, a lunghe e profonde restrizioni delle possibilità di movimento e di relazione, nonché a forti limitazioni, nell'ambito sia lavorativo che personale; - il riverbero di tali (rigorosissime) limitazioni si è inevitabilmente avuto, dunque, anche sulla popolazione carceraria. Non è quindi corretto orientare il giudizio secondo una visione parcellizzata, così sostanzialmente isolandoA-contesto carcerario dalla situazione nella sua globalità, in tal modo assumendo l'emergenza pandemica a fattore quasi in grado di legittimare le condotte illecite (realizzate, peraltro, solo da una minoranza della vasta popolazione, che era all'epoca presente all'interno degli istituti penitenziari). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 1.3 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. Va, infine, disposta la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. p