CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13870/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10713/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 16 -controricorrente- nonché nei confronti di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore -intimato - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Milano n. 607 /202 2 , pubblicata in data23 febbraio 20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. avverso cartella di pagamento emessa da [OSCURATO:SOCIETA]., in nome e per conto del Ministero della Giustizia, contenente la richiesta di pagamento di euro 172.679,40 a titolo di spese di giustizia relative al procedimento penale n. 3330/15 R.G.N.R., definito dal G.I.P. del Tribunale di Milano con sentenza n.1028/15. Il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione. 2. Adita dal Maltauro, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza in questa sede impugnata, ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello, rilevando che l’azione proposta era stata qualificata dal giudice di primo grado quale opposizione all’esecuzione e che trovava, di conseguenza, applicazione l’art. 92 r.d. n. 12 del 30 gennaio 1941, che escludeva che i giudizi di opposizione all’esecuzione fosserosoggetti alla sospensione feriale dei termini. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, per la cassazione della decisione di appello. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.Il Ministero della Giustizia, pur ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente e la controricorrente hannodepositato memorie illustrativ e . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nel termine di sessanta giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art 327 cod. proc. civ., in relazione al combinato disposto dell’art. 92 del regio d ecreto n. 12 del 1941 e degli artt. 1 - 3 della legge 742/1969, per avere laCorte dichiarato il ricorso tardivo e, pertanto, inammissibile exart 327 cod. proc. civ. Sostiene che la Corte di Appello avrebbeerrato nell’interpretare la normativa in materia di termini processuali, che deve essere coordinata con i principi costituzionali e, in particolare, con l’art. 24 Cost., poiché con l’opposizione in esame non era stato chiesto un mero accertamento negativo della pretesa creditoria dell’Agenzia delle entrate, ma piuttosto era stata proposta una domanda autonoma e diversa avente ad oggetto l’accertamento dell’inesistenza del titolo originario, nonché l’ulteriore domanda di condanna al risarcimento del danno exart. 96 cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo,deducendo omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la circostanza, dirimente, che non si verteva in ipotesi di giudizio di opposizione esecutiva, tanto che lo stesso giudice d’appello aveva escluso che l’Agenzia delle entrate-Riscossione avesse titolo per partecipare al giudizio. 3. Con il terzo motivo, articolato in sub-censure contraddistinte dalle lettere “A”, “B” e “C”, a loro volta articolate in ulteriori paragrafi, il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma , n. 4 , cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt.615 e 617 cod. proc. civ.), nonché la violazione del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Segnatamente, contesta alla Corte di merito di avere omesso la disamina nel merito dei motivi d’appello, così incorrendo nelle violazioni delle disposizioni normative evocate, e di avere totalmente trascuratol’esame di fatti decisivi. 4. Il primo motivo , con il quale si deduce essere stato erroneamente applicato il principio dell’apparenza e comunque la regola dell’esenzione dalla sospensione feriale, perché la causa avrebbe ad oggetto un’azione di accertamento negativo del credito, è infondato. 4.1. Anche a voler prescindere dal rilievo, di per sé assorbente, che nel ricorso non viene trascritto il tenore della sentenza di primo grado e degli atti delle controparti per valutare se il thema decidendum involgesse anche una domanda di tal genere e, quindi, se potesse o meno trovare applicazione il principio generale (su cui, per tutte, v. Cass. 11/07/2014, n. 15892, oppure Cass. 31/03/2016, n. 6235) per il quale, dispiegata in uno a domanda esente da sospensione feriale altra connessa invece a questa soggetta, è di norma (salvo il caso del carattere meramente accessorio di quest’ultima o la sua mancata disamina in quanto subordinata o assorbita) esteso alla prima il regime ordinario di applicazione della sospensione, l’assunto difensivo del ricorrente è, in ogni caso, infondato, in quanto l e contestazion i rivolte a lla cartella esattoriale, asseritamente fondata su titolo esecutivo nullo e priva della specifica indicazione del dettaglio degli addebiti, come pure la dedotta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme portate dalla cartella, integrano sicuramente l’oggettoprincipale di una opposizione all’esecuzione, perché volte a mettere in discussione il diritto stesso della parte istante diprocedere all’esecuzione forzata. Pertanto, la giurisprudenza invocata a sostegno della censura, al fine di ammettere l’applicazione dell’istituto della sospensione feriale dei termini, non è pertinente, visto che l’opposizione non cessa di riguardare in via immediata e diretta l’accertamento del diritto del creditore procedente di pretendere le somme portate dalla cartella esattoriale. 4.2. Né, d’altro canto, a diversa conclusione può pervenirsi per il fatto che, in appello, l’odierno ricorrente abbiainsistito nella richiesta di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. conseguente al preteso illegittimo operato dell’agente della riscossione. Tale domanda va infatti comunque inquadrata nell’ambito della previsione di cui all’art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. ed essa è accessoria e dipendente rispetto a quella principale di opposizione all’esecuzione, onde la sua proposizione non è sufficiente a determinare l’applicazione della sospensione feriale dei termini (in tal senso, Cass., s ez. 3, 28/09/2009, n. 20745 : «le cause di opposizione all’esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell’art. 3 della legge n. 742 del 1969 ed a tal fine nulla rileva che, unitamente all’opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che tali domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione»; in senso conforme, Cass., sez. 3, 07/05/1998, n. 397; Cass., s ez. 3, 25/03/2003, n. 4375; Cass., sez. 3, 28/09/2020, n. 20354; Cass., sez. 6 -3, 21/07/ 2020, n. 15449). Sussistendo, dunque,le ragioni di speditezza processuale poste a base dell’esenzione dalla sospensione feriale, la Corte territoriale, attenendosi alla qualificazione dell’azione operata dal giudice di primo grado, in applicazione del principio dell’apparenza, ha correttamente rilevato la conseguente tardività dell’appello. 5. Anche il secondo motivo è infondato, in quanto le contestazioni riportate in ricorso (da pag. 18) depongono per la qualificazione dell’azione come opposizione all’esecuzione, a nulla rilevando che il giudice d’appello abbia estromesso dal giudizio l’Agenzia delle entrate - Riscossione , posto che tale decisione poggia sul presupposto processuale che quest’ultima non avesse partecipato al giudizio di primo grado, né fosse stata evocata nel giudizio di appello. 6. Il terzo motivo è inammissibile, considerato che l’accertata tardiva proposizione del gravame precludeva al giudice d’appello l’esame del merito. 7. Ilricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto