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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02125/2022

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NZA sul ricorso 16996/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via P. L. Cattolica n.3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro oe-45 Ltk53 , Agenzia del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3739/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].9-\ [OSCURATO:PERSONA] L'Ufficio del Registro di Formia intimò a [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di concessionaria di un'area del demanio marittimo, il pagamento di una somma pari al canone concessorio maggiorato secondo gli adeguamenti ISTAT a decorrere dal 1989. [OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al Tribunale di Roma l'Agenzia del [OSCURATO:SOCIETA] per ivi sentir dichiarare prescritti i canoni richiesti e comunque non dovuti se in data anteriore al 1995.

Infatti a suo dire la clsausola che prevedeva l'aggiornamento del canone era nulla in quanto il canone concessorio, una volta determinato, doveva rimanere fisso mentre l'adeguamento non può che valere per il futuro e mai per il passato non potendo essere applicato a prestazioni già eseguite.

Il Tribunale civile di Roma con sentenza nr. 7542 del 6/4/2009 rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA] compensando le spese processuali per carenza di legittimazione passiva della convenuta Agenzia del [OSCURATO:SOCIETA] in virtù del decentramento amministrativo nel frattempo intervenuto.

Su appello di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Roma confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del [OSCURATO:SOCIETA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.345 cpc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.4 cpc perché la Corte di Appello di Roma, dopo aver ritenuto che l'Agenzia del demanio fosse priva di legittimazione passiva in quanto ogni competenza in materia di concessione di aree demaniali marittime all'interno del porto di Formia appartiene al Comune di Formia, ha ciò nonostante respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere prescritto e comunque non dovuto il canone aggiornato per nullità della clausola di aggiornamento.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

Infatti risulta chiaramente dalla sentenza impugnata che la censura sulla carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia del [OSCURATO:SOCIETA] non era stata formulata dalla ricorrente in primo grado mentre è stata proposta per la prima volta in grado di appello la domanda di mancanza di titolarità del diritto in capo all'Agenzia del demanio Del resto anche dalla lettura dell'atto introduttivo non risulta espressamente formulata una domanda in tal senso.

Pertanto la Corte distrettuale non poteva pronunciarsi sulla carenza di legittimazione passiva della resistente Agenzia del [OSCURATO:SOCIETA] e, ritenute infondate le ulteriori questioni, non poteva che respingere la domanda ritenendo che si trattasse di domanda nuova non proposta in primo grado e pertanto inammissibile.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.99, 115 e 116 cpc e 2697 cc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc perché la Corte di Appello di Roma, sebbene stesse giudicando su una domanda di accertamento negativo della pretesa erariale alla domanda di accertamento negativo della pretesa erariale alla riscossione del canone di concessione demaniale, una volta escluso che l'agenzia del demanio fosse titolare del rapporto concessorio avrebbe dovuto accogliere la domanda della ricorrente, convenuta in senso sostanziale mentre l'Agenzia del [OSCURATO:SOCIETA], quale attrice in senso sostanziale avrebbe dovuto provare la titolarità della pretesa quale elemento costitutivo della domanda.

Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.

La Corte di Appello di Roma, nella sentenza impugnata, ha ritenuto nuova la domanda di carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia del demanio e sul punto non si è pronunciata.

Conseguentemente ha respinto il gravame proposto dalle ricorrenti, ritenendo di non poter pronunciare nel merito sulla prescrizione o nullità della pretesa, ed eventualmente accogliere le domande, in mancanza di legittimazione passiva del soggetto resistente stante l'acclarata mancanza in capo al soggetto evocato in giudizio della attuale titolarità del rapporto concessorio trasferita al Comune di Fomia sin dal 1 gennaio 2002.

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto e i ricorrenti condannata alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in favore del controricorrente in complessive euro 5.000,00 più C 200,00 per spese oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso 16996/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via P. L. Cattolica n.3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro oe-45 Ltk53 , Agenzia del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3739/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].9-\ [OSCURATO:PERSONA] L'Ufficio del Registro di Formia intimò a [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di concessionaria di un'area del demanio marittimo, il pagamento di una somma pari al canone concessorio maggiorato secondo gli adeguamenti ISTAT a decorrere dal 1989. [OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al Tribunale di Roma l'Agenzia del [OSCURATO:SOCIETA] per ivi sentir dichiarare prescritti i canoni richiesti e comunque non dovuti se in data anteriore al 1995. Infatti a suo dire la clsausola che prevedeva l'aggiornamento del canone era nulla in quanto il canone concessorio, una volta determinato, doveva rimanere fisso mentre l'adeguamento non può che valere per il futuro e mai per il passato non potendo essere applicato a prestazioni già eseguite. Il Tribunale civile di Roma con sentenza nr. 7542 del 6/4/2009 rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA] compensando le spese processuali per carenza di legittimazione passiva della convenuta Agenzia del [OSCURATO:SOCIETA] in virtù del decentramento amministrativo nel frattempo intervenuto. Su appello di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Roma confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del [OSCURATO:SOCIETA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.345 cpc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.4 cpc perché la Corte di Appello di Roma, dopo aver ritenuto che l'Agenzia del demanio fosse priva di legittimazione passiva in quanto ogni competenza in materia di concessione di aree demaniali marittime all'interno del porto di Formia appartiene al Comune di Formia, ha ciò nonostante respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere prescritto e comunque non dovuto il canone aggiornato per nullità della clausola di aggiornamento. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Infatti risulta chiaramente dalla sentenza impugnata che la censura sulla carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia del [OSCURATO:SOCIETA] non era stata formulata dalla ricorrente in primo grado mentre è stata proposta per la prima volta in grado di appello la domanda di mancanza di titolarità del diritto in capo all'Agenzia del demanio Del resto anche dalla lettura dell'atto introduttivo non risulta espressamente formulata una domanda in tal senso. Pertanto la Corte distrettuale non poteva pronunciarsi sulla carenza di legittimazione passiva della resistente Agenzia del [OSCURATO:SOCIETA] e, ritenute infondate le ulteriori questioni, non poteva che respingere la domanda ritenendo che si trattasse di domanda nuova non proposta in primo grado e pertanto inammissibile. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.99, 115 e 116 cpc e 2697 cc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc perché la Corte di Appello di Roma, sebbene stesse giudicando su una domanda di accertamento negativo della pretesa erariale alla domanda di accertamento negativo della pretesa erariale alla riscossione del canone di concessione demaniale, una volta escluso che l'agenzia del demanio fosse titolare del rapporto concessorio avrebbe dovuto accogliere la domanda della ricorrente, convenuta in senso sostanziale mentre l'Agenzia del [OSCURATO:SOCIETA], quale attrice in senso sostanziale avrebbe dovuto provare la titolarità della pretesa quale elemento costitutivo della domanda. Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto. La Corte di Appello di Roma, nella sentenza impugnata, ha ritenuto nuova la domanda di carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia del demanio e sul punto non si è pronunciata. Conseguentemente ha respinto il gravame proposto dalle ricorrenti, ritenendo di non poter pronunciare nel merito sulla prescrizione o nullità della pretesa, ed eventualmente accogliere le domande, in mancanza di legittimazione passiva del soggetto resistente stante l'acclarata mancanza in capo al soggetto evocato in giudizio della attuale titolarità del rapporto concessorio trasferita al Comune di Fomia sin dal 1 gennaio 2002. In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto e i ricorrenti condannata alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in favore del controricorrente in complessive euro 5.000,00 più C 200,00 per spese oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella c
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