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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00545/2025

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata per la valutazione della richiesta di applicazione di pene sostitutive. lette le conclusioni del difensore dell’imputato avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la decisione, in data 12 maggio 2022, con cui il Tribunale di Forlì aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui al capo A), previa riqualificazione in tentate lesioni aggravate l’originaria contestazione di minaccia, nonché della contravvenzione di porto di coltello senza giustificato motivo (capo B), condannandolo, per l’effetto, alla pena di anni mesi 11 di reclusione.

La Corte distrettuale, in particolare, ha dichiarato la nullità della sentenza in relazione al capo A) con trasmissione degli atti al Giudice del primo grado ed ha rideterminato la pena inflitta per il reato di cui al capo B) in mesi 6 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda.

2. Ricorre per cassazione Alessandrini, per il tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi.

2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per non avere i giudici di secondo grado preso in esame le conclusioni scritte tempestivamente inviate dal difensore.

Nemmeno nell’intestazione si fa menzione delle conclusioni, che tuttavia, come attestato dalla cancelleria nella nota datata 31 maggio 2024 ed allegata al ricorso per la sua autosufficienza, erano regolarmente pervenute in data 18 marzo 2024 ed inserite nel fascicolo cartaceo.

2.2. Con il secondo motivo censura, ai sensi dell’art. 606 lett. e), cod. proc. pen. l’omessa motivazione in ordine al diniego delle sanzioni sostitutive della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità pur tempestivamente richieste nelle conclusioni scritte non prese in considerazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo.

1. Il primo motivo è privo di pregio.

Risulta dagli atti che le conclusioni, pur trasmesse telematicamente dalla difesa dell’imputato e tempestivamente prevenute al Giudice procedente, non sono state prese in esame nei termini lamentatati dalla difesa; tant’è che di esse non vi è alcun riferimento né nell'intestazione della sentenza impugnata né nella motivazione.

Ritiene il Collegio che l'omesso esame da parte della Corte territoriale delle conclusioni difensive non integra, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, alcun profilo di nullità.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., soltanto se esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché in siffatta eventualità costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa.

Viceversa, l'omessa valutazione delle conclusioni da parte della Corte di appello dà luogo a un'irregolarità non invalidante nel caso in cui esse siano meramente "apparenti” e la sentenza impugnata si sia comunque confrontata con tutti i temi devoluti nell'appello, fornendo ad essi risposte pertinenti ed esaurienti (cfr. Sez. 2, n. 25365 del 16/02/2023, Rv. 284865, Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023, Rv. 284802 e Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004).

Nel caso in esame si è verificata tale seconda ipotesi.

Invero, nelle conclusioni trasmesse telematicamente è presente un mero elenco delle richieste avanzate in via principale e subordinata, mentre non è rinvenibile un apparato argomentativo a sostegno delle censure dedotte nell’atto di appello.

2. E’, invece, fondato il secondo motivo.

La Corte distrettuale non si è pronunciata sulla richiesta di concessione delle sanzioni sostitutive, pur tempestivamente avanzata dal difensore munito di procura speciale nel corpo delle conclusioni formulate nel contraddittorio cartolare dalla difesa.

Trattasi di un vizio non solo motivazionale, ma, più in radice, di vera e propria omessa pronuncia, come tale rilevabile in questa sede.

Una volta investito della richiesta di sanzioni sostitutive, il giudice della cognizione deve provvedervi, fornendo, a mente dell'art. 58, comma 1 seconda parte, l., 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f) d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150, adeguata indicazione delle ragioni a fondamento dell’eventuale rigetto.

D’altra parte, neanche dalla complessiva motivazione possono evincersi implicitamente le ragioni per cui l’invocata pena sostitutiva non è idonea a raggiungere la finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062 - 01; Sez. 5, n. 17959del 26/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286449 – 01).3.

Consegue l'annullamento parziale della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna per nuovo esame della questione concernente l'eventuale concessione delle invocate sanzioni sostitutive.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione delle pene sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata per la valutazione della richiesta di applicazione di pene sostitutive. lette le conclusioni del difensore dell’imputato avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la decisione, in data 12 maggio 2022, con cui il Tribunale di Forlì aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui al capo A), previa riqualificazione in tentate lesioni aggravate l’originaria contestazione di minaccia, nonché della contravvenzione di porto di coltello senza giustificato motivo (capo B), condannandolo, per l’effetto, alla pena di anni mesi 11 di reclusione. La Corte distrettuale, in particolare, ha dichiarato la nullità della sentenza in relazione al capo A) con trasmissione degli atti al Giudice del primo grado ed ha rideterminato la pena inflitta per il reato di cui al capo B) in mesi 6 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda. 2. Ricorre per cassazione Alessandrini, per il tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per non avere i giudici di secondo grado preso in esame le conclusioni scritte tempestivamente inviate dal difensore. Nemmeno nell’intestazione si fa menzione delle conclusioni, che tuttavia, come attestato dalla cancelleria nella nota datata 31 maggio 2024 ed allegata al ricorso per la sua autosufficienza, erano regolarmente pervenute in data 18 marzo 2024 ed inserite nel fascicolo cartaceo. 2.2. Con il secondo motivo censura, ai sensi dell’art. 606 lett. e), cod. proc. pen. l’omessa motivazione in ordine al diniego delle sanzioni sostitutive della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità pur tempestivamente richieste nelle conclusioni scritte non prese in considerazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo. 1. Il primo motivo è privo di pregio. Risulta dagli atti che le conclusioni, pur trasmesse telematicamente dalla difesa dell’imputato e tempestivamente prevenute al Giudice procedente, non sono state prese in esame nei termini lamentatati dalla difesa; tant’è che di esse non vi è alcun riferimento né nell'intestazione della sentenza impugnata né nella motivazione. Ritiene il Collegio che l'omesso esame da parte della Corte territoriale delle conclusioni difensive non integra, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, alcun profilo di nullità. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., soltanto se esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché in siffatta eventualità costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa. Viceversa, l'omessa valutazione delle conclusioni da parte della Corte di appello dà luogo a un'irregolarità non invalidante nel caso in cui esse siano meramente "apparenti” e la sentenza impugnata si sia comunque confrontata con tutti i temi devoluti nell'appello, fornendo ad essi risposte pertinenti ed esaurienti (cfr. Sez. 2, n. 25365 del 16/02/2023, Rv. 284865, Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023, Rv. 284802 e Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004). Nel caso in esame si è verificata tale seconda ipotesi. Invero, nelle conclusioni trasmesse telematicamente è presente un mero elenco delle richieste avanzate in via principale e subordinata, mentre non è rinvenibile un apparato argomentativo a sostegno delle censure dedotte nell’atto di appello. 2. E’, invece, fondato il secondo motivo. La Corte distrettuale non si è pronunciata sulla richiesta di concessione delle sanzioni sostitutive, pur tempestivamente avanzata dal difensore munito di procura speciale nel corpo delle conclusioni formulate nel contraddittorio cartolare dalla difesa. Trattasi di un vizio non solo motivazionale, ma, più in radice, di vera e propria omessa pronuncia, come tale rilevabile in questa sede. Una volta investito della richiesta di sanzioni sostitutive, il giudice della cognizione deve provvedervi, fornendo, a mente dell'art. 58, comma 1 seconda parte, l., 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f) d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150, adeguata indicazione delle ragioni a fondamento dell’eventuale rigetto. D’altra parte, neanche dalla complessiva motivazione possono evincersi implicitamente le ragioni per cui l’invocata pena sostitutiva non è idonea a raggiungere la finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062 - 01; Sez. 5, n. 17959del 26/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286449 – 01).3. Consegue l'annullamento parziale della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna per nuovo esame della questione concernente l'eventuale concessione delle invocate sanzioni sostitutive. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione delle pene sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione d
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