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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 07582/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto del contenuto della memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Milano applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato del delitto di cui agli artt. 110, 582, 585, comma 1, cod. pen. perché ritenuto responsabile di lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA], commesse in concorso con terzi soggetti, in tempo di notte e con l'uso di un'arma impropria (nella specie, una bottiglia).

2. Il difensore articola le proprie censure in un unico motivo di ricorso, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, con il quale lamenta che il Tribunale del riesame ha ritenuto la misura cautelare idonea a fronteggiare le esigenze cautelari sull'erroneo presupposto che alla medesima fosse affiancato il divieto di allontanamento notturno. [OSCURATO:PERSONA]

1. La censura formulata nel motivo di ricorso è manifestamente infondata.

2. La difesa lamenta che l'ordinanza in verifica si basa su un dato erroneo, ossia sulla circostanza che il giudice per le indagini preliminari avesse imposto al ricorrente, in uno con la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Milano, l'ulteriore divieto di allontanamento notturno, in realtà non prescritto.

3. Va evidenziato che i giudici del riesame, con motivazione ampia, logica e coerente hanno dato riscontro al loro argomentare ripercorrendo la dinamica della vicenda, della quale hanno evidenziato la gravità indiziaria in ragione dei numerosi riscontri investigativi, tutti convergenti verso l'individuazione del ricorrente come partecipe attivo dell'aggressione ai danni del povero [OSCURATO:PERSONA].

Hanno, inoltre, rimarcato, in assenza di elementi di segno contrario, nuovi o diversi da quelli già valutati dal giudice per le indagini preliminari, la sussistenza del permanere delle esigenze cautelari, non scalfite dal doveroso adempimento del divieto imposto, la loro attualità, in ragione del particolare contesto in cui si era estrinsecata la condotta, e la proporzionalità della misura volta ad evitare spostamenti incontrollati nel territorio.

Si tratta di argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi ad una sterile critica ai criteri di valutazione utilizzati dai giudici. 3.1 Quanto al ritenuto presupposto della sussistenza dell'ulteriore prescrizione del divieto di allontanarsi dalla dimora in tempo di notte, va evidenziata l'assoluta ininfluenza dell'errore nella indicazione del dato, tenuto conto del dettagliato percorso argomentativo sviluppato nella motivazione con la "messo a fuoco" di tutte le deduzioni delle parti e di tutte le risultanze processuali a sostegno della decisione.

Dal canto suo, la difesa non ha evidenziato in che termini l'erronea indicazione del dato abbia inciso sulla decisione al punto che, in assenza di quel dato, la stessa sarebbe stata diversa, né l'argomentazione proposta ha una efficacia dirimente.

L'incongruenza logica denunciata non sussiste, posto che l'intero e corposo percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata ravvisa nel dato non corretto un elemento ad adiuvandum e, non certamente, il perno fondante e determinante della decisione.

In breve, dunque, il Tribunale del riesame rende ragione dei motivi per i quali la misura cautelare è bene che permanga, non limitandosi affatto a ravvisarne la fondatezza nel dato non corretto.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende.

Così deciso il 01/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e:1) ebAl CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto del contenuto della memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Milano applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato del delitto di cui agli artt. 110, 582, 585, comma 1, cod. pen. perché ritenuto responsabile di lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA], commesse in concorso con terzi soggetti, in tempo di notte e con l'uso di un'arma impropria (nella specie, una bottiglia). 2. Il difensore articola le proprie censure in un unico motivo di ricorso, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, con il quale lamenta che il Tribunale del riesame ha ritenuto la misura cautelare idonea a fronteggiare le esigenze cautelari sull'erroneo presupposto che alla medesima fosse affiancato il divieto di allontanamento notturno. [OSCURATO:PERSONA] 1. La censura formulata nel motivo di ricorso è manifestamente infondata. 2. La difesa lamenta che l'ordinanza in verifica si basa su un dato erroneo, ossia sulla circostanza che il giudice per le indagini preliminari avesse imposto al ricorrente, in uno con la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Milano, l'ulteriore divieto di allontanamento notturno, in realtà non prescritto. 3. Va evidenziato che i giudici del riesame, con motivazione ampia, logica e coerente hanno dato riscontro al loro argomentare ripercorrendo la dinamica della vicenda, della quale hanno evidenziato la gravità indiziaria in ragione dei numerosi riscontri investigativi, tutti convergenti verso l'individuazione del ricorrente come partecipe attivo dell'aggressione ai danni del povero [OSCURATO:PERSONA]. Hanno, inoltre, rimarcato, in assenza di elementi di segno contrario, nuovi o diversi da quelli già valutati dal giudice per le indagini preliminari, la sussistenza del permanere delle esigenze cautelari, non scalfite dal doveroso adempimento del divieto imposto, la loro attualità, in ragione del particolare contesto in cui si era estrinsecata la condotta, e la proporzionalità della misura volta ad evitare spostamenti incontrollati nel territorio. Si tratta di argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi ad una sterile critica ai criteri di valutazione utilizzati dai giudici. 3.1 Quanto al ritenuto presupposto della sussistenza dell'ulteriore prescrizione del divieto di allontanarsi dalla dimora in tempo di notte, va evidenziata l'assoluta ininfluenza dell'errore nella indicazione del dato, tenuto conto del dettagliato percorso argomentativo sviluppato nella motivazione con la "messo a fuoco" di tutte le deduzioni delle parti e di tutte le risultanze processuali a sostegno della decisione. Dal canto suo, la difesa non ha evidenziato in che termini l'erronea indicazione del dato abbia inciso sulla decisione al punto che, in assenza di quel dato, la stessa sarebbe stata diversa, né l'argomentazione proposta ha una efficacia dirimente. L'incongruenza logica denunciata non sussiste, posto che l'intero e corposo percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata ravvisa nel dato non corretto un elemento ad adiuvandum e, non certamente, il perno fondante e determinante della decisione. In breve, dunque, il Tribunale del riesame rende ragione dei motivi per i quali la misura cautelare è bene che permanga, non limitandosi affatto a ravvisarne la fondatezza nel dato non corretto. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. Così deciso il 01/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e:1) ebAl CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITA
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