CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 28223/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06EFCSO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Novara in data 1 febbraio 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con cui l'imputato denunzia la mancanza di motivazione in relazione all'art. 546, cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto aspecifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggano le richieste; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/