CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17401/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 18/11/2022 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 novembre 2022 il Tribunale di Milano, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali e sulla relativa richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA] — indagata, per quanto rileva, per i reati di cui agli artt. 81 comma 2 e 110 cod. pen., 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A); agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B); — ha confermato l'ordinanza del 27 ottobre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese, in forza della quale era stata disposta nei confronti della richiedente, per detti due titoli, la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo la ricorrente, lamentando errata applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990, ha censurato l'avvenuto discrimine tra concorso nel reato e connivenza non punibile, tenuto conto che l'indagata aveva preso parte solamente ad un viaggio in Spagna nell'agosto 2021, peraltro in coincidenza con un periodo di ferie della famiglia, ed invece pacificamente non aveva partecipato ad altri viaggi del coniuge, limitandosi - secondo il capo d'imputazione - all'organizzazione dall'Italia e all'assistenza telefonica al riguardo. In proposito la mera conoscenza dell'attività illecita posta in essere dal coniuge non era sufficiente ad integrare il concorso nel reato, né era sussistente un obbligo giuridico di impedire l'evento. Né in tal senso poteva essere interpretata la telefonata intercorsa tra il coniuge e la Binda per mettere costei al corrente del controllo avvenuto il 19 novembre 2021 da parte delle Forze dell'ordine, mentre ogni altro elemento evocato dall'ordinanza era precedente ovvero successivo ai fatti posti alla base della misura cautelare, così come i pretesi tentativi di riorganizzare l'attività di spaccio gestita dal marito non presupponevano necessariamente un'attività precedente. Al contrario non erano indicate condotte in grado di integrare un concorso materiale o morale, ed era stata solamente affermata la mera conoscenza - da parte della ricorrente - delle condotte illecite del marito. 2.2. Col secondo motivo è stata dedotta mancanza o manifesta illogicità di gravi indizi di colpevolezza. Al riguardo, vi era stata solamente una valutazione congetturale in ordine al fatto che nell'occasione del viaggio dell'agosto 2021 lo stupefacente fosse giunto a destinazione mentre - quanto ai motivi di riesame - una serie di elementi valorizzati dal Giudice per le indagini preliminari non avevano trovato adeguato riscontro in atti, sì che poteva in effetti ritenersi esistente il vizio di travisamento della prova. Né, in ogni caso, potevano essere valorizzati in sede indiziaria episodi pacificamente avvenuti dopo l'arresto del marito, mentre la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia era dipesa da questioni tecniche non legate alla volontà dell'indagata. 2.3. Col terzo motivo, quanto alla motivazione in relazione alle esigenze cautelari, l'inquinamento probatorio doveva considerarsi inesistente, dovendo semmai essere costituito da intimidazione dei testi, distruzione di documenti, accordi per fornire versioni di comodo, e nulla di ciò era stato ipotizzato.In relazione poi alle esigenze cautelari, era semmai emerso che la Binda si era resa indisponibile alla prosecuzione nell'attività di importazione di stupefacenti. 2.4. Col quarto motivo infine, quanto alla scelta della misura cautelare, erano state somministrate solamente motivazioni di stile, né erano state spiegate le ragioni in forza delle quali la ricorrente non sarebbe stata in grado di rispettare gli obblighi connessi alla diversa misura degli arresti donniciliari. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha dimesso memoria di replica e di contestazione alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è infondato. 5.1. Questa Corte di legittimità ha in primo luogo ripetutamente osservato che il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Siffatto genere di censure resta dunque fuori dal vaglio del giudice di legittimità (cfr. anche Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). 5.1.1. Ciò posto, è altresì nozione comune che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019). 5.2. Per quanto riguarda il primo motivo di censura, vero è che la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen. è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (da ult. ad es. Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244). Infatti integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi e altro, Rv. 265167). 5.2.1. Al riguardo, tutt'altro che inerte è stata ravvisata la condotta dell'odierna ricorrente, laddove il Tribunale del riesame ha inteso correttamente richiamare il contesto familiare e sociale in cui era immersa la donna, stante la destinazione della comune abitazione coniugale a non marginale "base" di spaccio di stupefacenti e in ragione dei molteplici contatti telefonici tra la stessa Binda e il coniuge in occasione dei viaggi di quest'ultimo in Spagna, infine bruscamente interrotti a seguito della scoperta di ingenti quantità di stupefacente (hashish e marijuana) nella disponibilità dell'uomo, per un totale ricavabile di quasi un milione e settecentomila dosi medie. Nel medesimo senso sono state correttamente interpretate anche le condotte successive della donna, tanto nell'immediatezza dell'arresto dell'uomo e nella convocazione di incontri per decidere il da farsi, quanto negli stessi propositi della ricorrente di sostituirsi al coniuge nella diretta gestione del traffico di stupefacente. Non sussiste pertanto alcuna violazione di legge, avendo l'ordinanza del Tribunale dato conto del materiale a disposizione e della qualificata probabilità della lettura concorsuale della vicenda. Tanto più che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). 5.3. Allo stesso tempo, ed in aggiunta a quanto già osservato attesa la sostanziale sovrapposizione delle questioni, deve disattendersi anche il secondo motivo di censura, tenuto invero conto che - come è stato sottolineato dal provvedimento impugnato - anche la descrizione delle condotte successive ai fatti contestati all'indagata ben chiarivano il ruolo di costei, naturalmente ai fini di cautela. In tal senso sono stati rievocati dal Tribunale anche fatti e contatti pregressi, che comunque davano ragionevolmente atto della consuetudine illecita anche tra i coniugi, in relazione allo spaccio di stupefacente. 5.4. Per ciò che riguarda le esigenze cautelari, per un verso il concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova ricorre solo in presenza di un'attività di intralcio o di sviamento delle indagini, ovvero di condizionamento delle fonti di prova, e non in conseguenza della mancata collaborazione dell'indagato con la polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 40334 del 12/07/2022, Privitera, Rv. 283656), mentre - quanto al pericolo di reiterazione - detto requisito non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ad es. Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991). 5.4.1. Ciò posto, da un lato sono state evocate le condotte decettive, in primis la distruzione dei dati del cellulare, e dall'altro risulta documentale e pacifica la costante contiguità dell'indagata con i luoghi e le persone del traffico illecito, al di là e nonostante l'arresto del coniuge della ricorrente. I pericula libertatis appaiono pertanto del tutto legittimamente evocati. 5.5. Non è fondato neppure il quarto motivo di ricorso. Al riguardo, infatti, se il Giudice per le indagini preliminari aveva osservato, con motivazione espressamente ripresa dal Tribunale del riesame (cfr. pag. 4), che non potevano comunque concedersi gli arresti domiciliari in quanto l'abitazione era stata sempre il centro dell'attività illecita tanto sotto il profilo organizzativo quanto in relazione alle cessioni di stupefacente, l'ordinanza impugnata - che ha dato espressamente conto della natura complementare delle ordinanze del G.i.p. e del Giudice del riesame (cfr. pag. 4) - ha ritenuto la prognosi sfavorevole "anche" in ragione della saltuarietà dei controlli, che appunto non potevano garantire la ricaduta nel delitto, proprio "attese le condotte finora descritte". Non può pertanto ritenersi una carenza motivazionale circa la scelta, certamente non illogica, della misura custodiale. 6. L'impugnazione proposta è pertanto infondata. Ne consegue il rigetto del ricorso, con la condanna altresì della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6.1. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Ca