CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 35332/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro avverso il provvedimento emesso nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 marzo 2024 il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, ha pronunciato, nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 64. Comma 1, lett. a) e all'art. 68. Comma 1, lett.b) D.Igs. n. 81/2008, nulla osservando il pubblico ministero di udienza in ordine alla eccezione di nullità, formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, "per omessa notifica del decreto che dispone il giudizio notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] anziché all'avv. [OSCURATO:PERSONA]", ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede. 2. Avverso l'ordinanza- de qua il Sost. Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, per abnormità del provvedimento del tribunale. Riassume gli snodi procedimentali come di seguito: a)il 14 gennaio 2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro esecitava azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con richiesta di emissione di decreto penale di condanna per il reato a lui ascritto; b) il decreto veniva emesso il 14 marzo 2022; c)a seguito di opposizione dell'imputato, in difetto di richiesta di riti alternativi, il Tribunale di Catanzaro, Sezione Gip-Gup, il 16 gennaio 2023 disponeva procedersi nelle forme del rito immediato, indicando erroneamente nel decreto il nominativo del difensore di ufficio anzichè di quello di fiducia, già nominato il precedente 5 ottobre 2022; l'avviso di fissazione dell'udienza per la trattazione del processo veniva perciò notificato al difensore di ufficio (avv. [OSCURATO:PERSONA]) anziché a quello di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA]); all'udienza dell'8 maggio 2023 il tribunale, rilevata la mancanza di prova della regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti dell'imputato, ne disponeva la rinnovazione; all'udienza del 17 novembre 2023, costituite le parti, si dichiarava aperto il dibattimento e si procedeva all'esame del teste Marino; all'udienza del 22 marzo 2024 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva la "nullità assoluta degli ati die procedimento per omessa notifica del decreto che dispone il giudizio, notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore di ufficio) anziché all'avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore di fiducia già nominato)"; il giudice accoglieva l'eccezione e restituiva gli atti al pubblico ministero. Tanto premesso, e rilevato che al difensore dell'imputato deve esser notificato l'avviso della data fissata per il giudizio e non già il decreto di giudizio ipmediato, e che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia integra nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.c), e art. 179, comma 1, cod.proc.pen., concorda circa la eccepita causa di nullità. Censura, dunque, non la premessa del provvedimento, ma il disposto di restituzione degli atti al pubblico ministero. A fronte della doverosa decisione di disporre la notifica omessa, rimediando direttamente al vizio a mente dell'art. 185 cod.proc.pen., la decisione adottata viola il disposto normativo, determina una ingiustificata regressione ed un'inutile ripetizione di attività in spregio al principio di ragionevole durata del processo, risultando dunque abnorme perché adottato in carenza di potere determinando una indebita regressione del procedimento. Ne invoca l'annullamento. 3. Con requisitoria e conclusioni scritte la procura generale presso questa Corte di cassazione conclude, motivatamente, per l'abnormità dell'atto impugnato e ne invoca l'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è fondato. 2. Deve preliminarmente rilevarsi che il provvedimento impugnato, avente ad oggetto la declaratoria di nullità della notifica del decreto di citazione e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, può' ritenersi impugnabile in questa sede esclusivamente ove qualificabile quale atto abnorme, nella duplice accezione individuata dalla giurisprudenza a sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 - dep. 22/06/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590) riguardante atti emessi dal giudice cui non sia attribuito tale potere, il cui esercizio provochi una stasi nel procedimento. Secondo la citata sentenza delle Sezioni Unite, in relazione ai rapporti tra giudice e pubblico ministero, deve limitarsi l'ipotesi di abnormità strutturale « al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).L'abnormità funzionale, riscontrabile, come si é detto, nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico winistero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice» Deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (tra le altre Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20449 del 28/03/2014 Ud.,dep. 16/05/2014, v. 259614 - 01) «L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma primo, cod.proc.pen., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perchè non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, comma primo, cod. proc. pen. ». Si osserva che con recente sentenza (n. 42603 del 13/07/2023 Cc., dep. 18/10/2023, rv. 285213 - 02) le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione hanno stabilito il seguente principio: «Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, 'ritenuta la nullità della notificazione della citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione stessa. (In motivazione, la Corte ha rilevato che, diversamente, è abnorme, perché avulso dal sistema processuale, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dichiarata la nullità dell'atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero) ». Alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite deve ritenersi che il provvedimento di restituzione degli atti al Pubblico Ministero sia stato adottato in carenza di potere, per avere il giudice esplicato un potere al di fuori dei casi consentiti e dalle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite, determinando un'alterazione della sequenza procedimentale e un'indebita regressione del procedimento, con conseguente violazione dei principi di rilievo costituzionale, ex art. 111, comma 2, Cost., di efficienza e di ragionevole durata del processo. L'accertamento di abnormità dell'atto impone quindi l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio, e la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per l'ulteriore corso. P.Q.M. v ?nnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata disponendo la trasmissione degli atti