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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28643/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Procuratore generale, in persona del Sostituto dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 2/11/2021 il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per avere presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dichiarando falsamente un reddito complessivo nell'anno di imposta 2016 pari a euro 8.265,21 anziché 19.076,00 con l'aggravante di aver conseguito l'ottenimento dell'ammissione al patrocinio.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., artt. 79 e 95 d.P.R. n. 115/2002.

La difesa sostiene che l'imputato sia caduto in errore nell'individuare il reddito da utilizzare e allegare all'istanza.

Il teste Battaglia, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva chiarito che tale errore risulta molto frequente poiché nella maggior parte dei casi, fatta eccezione solo per alcune prestazioni, tutte le normative che disciplinano l'accesso a benefici economico-assistenziali richiamano quale parametro reddituale la voce ISEE.

L'errore nel quale era incorso l'imputato poteva qualificarsi come ipotesi di buona fede, risultando con evidenza come lo stesso ricorrente avesse indicato esattamente il reddito emergente dalla dichiarazione ISEE allegata all'istanza.

Si tratta di errore dovuto alla non corretta interpretazione delle norme del d.P.R. n. 115/2002, scusabile atteso il livello culturale del ricorrente.

Con riguardo all'elemento psicologico, le argomentazioni della sentenza impugnata, si assume, sono insostenibili in quanto è nella stessa istanza che si manifesta l'errore in cui è incorso il dichiarante.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità anche il dolo generico deve essere rigorosamente provato e, trattandosi di errore scusabile ai sensi dell'art.5 cod. pen., si sarebbe dovuto escludere il dolo.

L'artificiosità della norma, la poca chiarezza nella prassi, il basso livello culturale dell'imputato giustificavano l'errore nel quale era incorso.

Nella sentenza non si rinviene alcuna argomentazione in merito alle allegazioni difensive.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riguardo all'art. 131 bis cod. pen.

Secondo la difesa la Corte è incorsa in un evidente errore di diritto limitandosi a una generica considerazione in merito alla tipologia del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

Si tratta di un reato connotato da cornice edittale che consente il ricorso al beneficio e di danno di lieve entità, in relazione all'assenza del conseguimento della liquidazione delle spese di difesa, posto che la condotta si è arrestata in un momento antecedente qualsiasi richiesta di liquidazione.

3. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d.

Igs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. In un caso analogo la Corte di legittimità ha affermato che ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, debba tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero non dichiarati o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo dell'Indicatore della [OSCURATO:PERSONA], ISEIE (Sez. 4, n.46159 del 24/11/2021, Carroccetto, Rv. 282552 - 01).

3. Nel caso in esame il ricorrente è stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n.115/2002 per avere falsamente attestato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito del procedimento penale n. 2487/14 RGNR, di avere percepito nell'anno 2016 un reddito familiare complessivo pari a 8.265,21 euro, mentre, in realtà, la moglie convivente [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito un reddito da lavoro autonomo di euro 2.258,00 e lo stesso dichiarante aveva percepito redditi per complessivi euro 16.818,00.

Con tale condotta, accertata dai giudici di merito, il Vullo ha illecitamente conseguito il beneficio dell'ammissione al predetto beneficio.

Come emerge dalla sentenza di primo grado, agli atti del fascicolo del dibattimento si riscontra l'istanza di ammissione al beneficio, nella quale il Vullo ha dichiarato che il suo intero nucleo familiare aveva percepito nell'anno di imposta 2016 un reddito complessivo di euro 8.265,00, derivante esclusivamente dall'attività da lui prestata come bidello presso una scuola di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza di Palermo aveva, invece, accertato tramite verifiche su mod. 730 e all'anagrafe tributaria (teste [OSCURATO:PERSONA]), che la situazione lavorativa e reddituale dei coniugi fosse di diversa consistenza, secondo quanto indicato nel capo d'imputazione.

4. E' stato, dunque, documentalmente accertato come il Vullo abbia falsamente attestato la propria condizione economica nell'istanza di ammissione ai fini della fruizione del relativo beneficio, che altrimenti non avrebbe conseguito.

Il primo motivo di ricorso, interamente incentrato sul parametro ISEE dal quale il Vullo avrebbe in buona fede tratto il dato reddituale assumendo l'errore scusabile, risulta aspecifico allorchè difetta di confrontarsi con gli elementi valorizzati nel loro complesso nella sentenza impugnata, segnatamente l'ulteriore mendacio inerente all'essere il dichiarante l'unico percettore di reddito familiare, l'entità «notevolmente superiore» del reddito effettivo (pag.2), l'assunzione di responsabilità che il legislatore ha inteso imporre al dichiarante allorchè nell'art.79, comma 1 lett. c), d.P.R. n.115/2002 ha qualificato come «sostitutiva di certificazione» ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione reddituale incorporata nell'istanza che l'interessato deve rendere in merito alla sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione (pag.3), la non scusabilità dell'errore su quanto prescritto dall'art.76, comma 3, d.P.R. n.115/2002, da considerare norma integratrice della fattispecie penale (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808 — 01; Sez. 4, n. 1305 del 25/11/2014, dep.2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261774 — 01; Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, Barba, Rv. 248404 - 01).

4.1. Le indicazioni normative e giurisprudenziali sul punto sono inequivoche e, dunque, inidonee a rendere inevitabile l'errore del cittadino agli effetti di quanto stabilito con sentenza additiva n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.5 cod. pen.

«nella parte in cui esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile». [OSCURATO:PERSONA], già con la sentenza n. 382 del 1985, nell'affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato, aveva precisato che «nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall' art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc.».

Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato dalla Corte di legittimità, che ha chiarito come, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito, rilev4;no anche i redditi che non sono stati assoggettati a imposte, vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione.

Rilevano, quindi, anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa (ex plurimis, Sez. 3, n. 25194 del 31/03/2011, Brina, Rv. 250960; Sez. 4 n. 36362 del 14/07/2010, in motiv.).

E' consolidato l'orientamento interpretativo del giudice di legittimità nel senso che ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, vanno calcolati tutti i redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata (Sez. 4, n.30238 del 13/07/2021, Basile, Rv. 281742 - 02; Sez. 4, n. 44140 del 26/9/2014, Seck, Rv. 260949; Sez. 4, n. 41271 del 11/10/2007, Gulino, Rv. 237791).

4.2. Inoltre, sin dal 2013, e precisamente con il DPCM 5/12/2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della [OSCURATO:PERSONA]), si è espressamente chiarito che per prestazioni sociali accessibili con tale strumento non possono intendersi quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art. 1, comma 1 lett.d).

Le autorità pubbliche hanno, dunque, variamente reso accessibile al cittadino, in maniera chiara, che l'indicazione dei dati utili ai fini dell'ISEE non è consentita per ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, che evidentemente è incluso tra le prestazioni «assicurate in sede di amministrazione della giustizia».

4.3. La Corte territoriale ha, dunque, logicamente negato valore alla linea difensiva che anche in questa sede è stata proposta, tendente ad avvalorare l'ipotesi che il dichiarante abbia fatto riferimento alle risultanze della dichiarazione ISEE per un errore in cui cadono molti, in quanto tale rilevante per escludere il dolo.

La motivazione della sentenza impugnata risulta logica anche laddove ha desunto il dolo dalla notevole divaricazione tra il reddito autocertificato e quello complessivamente percepito dal nucleo familiare, il cui ammontare sarebbe stato ostativo al beneficio.

Nel ricorso si indicano precedenti giurisprudenziali che, diversamente dal caso in esame, hanno esaminato la rilevanza penale di false dichiarazioni rese da chi, comunque, avrebbe avuto diritto al beneficio, imponendosi soprattutto in tali ipotesi un vaglio particolarmente rigoroso dell'elemento soggettivo del reato.

5. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto allegato dalla difesa, la Corte territoriale non è incorsa in alcun errore di diritto ed ha, invece, esaminato il fatto nel suo complesso, come prescritto dall'art.131 bis cod. pen., considerandolo rivelatore di un elemento intenzionale non tenue.

Del tutto inconferente si rivela l'assunto per cui la condotta si sarebbe arrestata prima di qualsivoglia liquidazione di compensi a carico dello Stato, ove si consideri che si tratta di elemento del tutto indipendente dalla volontà del ricorrente.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Procuratore generale, in persona del Sostituto dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 2/11/2021 il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per avere presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dichiarando falsamente un reddito complessivo nell'anno di imposta 2016 pari a euro 8.265,21 anziché 19.076,00 con l'aggravante di aver conseguito l'ottenimento dell'ammissione al patrocinio. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., artt. 79 e 95 d.P.R. n. 115/2002. La difesa sostiene che l'imputato sia caduto in errore nell'individuare il reddito da utilizzare e allegare all'istanza. Il teste Battaglia, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva chiarito che tale errore risulta molto frequente poiché nella maggior parte dei casi, fatta eccezione solo per alcune prestazioni, tutte le normative che disciplinano l'accesso a benefici economico-assistenziali richiamano quale parametro reddituale la voce ISEE. L'errore nel quale era incorso l'imputato poteva qualificarsi come ipotesi di buona fede, risultando con evidenza come lo stesso ricorrente avesse indicato esattamente il reddito emergente dalla dichiarazione ISEE allegata all'istanza. Si tratta di errore dovuto alla non corretta interpretazione delle norme del d.P.R. n. 115/2002, scusabile atteso il livello culturale del ricorrente. Con riguardo all'elemento psicologico, le argomentazioni della sentenza impugnata, si assume, sono insostenibili in quanto è nella stessa istanza che si manifesta l'errore in cui è incorso il dichiarante. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità anche il dolo generico deve essere rigorosamente provato e, trattandosi di errore scusabile ai sensi dell'art.5 cod. pen., si sarebbe dovuto escludere il dolo. L'artificiosità della norma, la poca chiarezza nella prassi, il basso livello culturale dell'imputato giustificavano l'errore nel quale era incorso. Nella sentenza non si rinviene alcuna argomentazione in merito alle allegazioni difensive. Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riguardo all'art. 131 bis cod. pen. Secondo la difesa la Corte è incorsa in un evidente errore di diritto limitandosi a una generica considerazione in merito alla tipologia del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Si tratta di un reato connotato da cornice edittale che consente il ricorso al beneficio e di danno di lieve entità, in relazione all'assenza del conseguimento della liquidazione delle spese di difesa, posto che la condotta si è arrestata in un momento antecedente qualsiasi richiesta di liquidazione. 3. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. In un caso analogo la Corte di legittimità ha affermato che ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, debba tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero non dichiarati o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo dell'Indicatore della [OSCURATO:PERSONA], ISEIE (Sez. 4, n.46159 del 24/11/2021, Carroccetto, Rv. 282552 - 01). 3. Nel caso in esame il ricorrente è stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n.115/2002 per avere falsamente attestato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito del procedimento penale n. 2487/14 RGNR, di avere percepito nell'anno 2016 un reddito familiare complessivo pari a 8.265,21 euro, mentre, in realtà, la moglie convivente [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito un reddito da lavoro autonomo di euro 2.258,00 e lo stesso dichiarante aveva percepito redditi per complessivi euro 16.818,00. Con tale condotta, accertata dai giudici di merito, il Vullo ha illecitamente conseguito il beneficio dell'ammissione al predetto beneficio. Come emerge dalla sentenza di primo grado, agli atti del fascicolo del dibattimento si riscontra l'istanza di ammissione al beneficio, nella quale il Vullo ha dichiarato che il suo intero nucleo familiare aveva percepito nell'anno di imposta 2016 un reddito complessivo di euro 8.265,00, derivante esclusivamente dall'attività da lui prestata come bidello presso una scuola di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza di Palermo aveva, invece, accertato tramite verifiche su mod. 730 e all'anagrafe tributaria (teste [OSCURATO:PERSONA]), che la situazione lavorativa e reddituale dei coniugi fosse di diversa consistenza, secondo quanto indicato nel capo d'imputazione. 4. E' stato, dunque, documentalmente accertato come il Vullo abbia falsamente attestato la propria condizione economica nell'istanza di ammissione ai fini della fruizione del relativo beneficio, che altrimenti non avrebbe conseguito. Il primo motivo di ricorso, interamente incentrato sul parametro ISEE dal quale il Vullo avrebbe in buona fede tratto il dato reddituale assumendo l'errore scusabile, risulta aspecifico allorchè difetta di confrontarsi con gli elementi valorizzati nel loro complesso nella sentenza impugnata, segnatamente l'ulteriore mendacio inerente all'essere il dichiarante l'unico percettore di reddito familiare, l'entità «notevolmente superiore» del reddito effettivo (pag.2), l'assunzione di responsabilità che il legislatore ha inteso imporre al dichiarante allorchè nell'art.79, comma 1 lett. c), d.P.R. n.115/2002 ha qualificato come «sostitutiva di certificazione» ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione reddituale incorporata nell'istanza che l'interessato deve rendere in merito alla sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione (pag.3), la non scusabilità dell'errore su quanto prescritto dall'art.76, comma 3, d.P.R. n.115/2002, da considerare norma integratrice della fattispecie penale (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808 — 01; Sez. 4, n. 1305 del 25/11/2014, dep.2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261774 — 01; Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, Barba, Rv. 248404 - 01). 4.1. Le indicazioni normative e giurisprudenziali sul punto sono inequivoche e, dunque, inidonee a rendere inevitabile l'errore del cittadino agli effetti di quanto stabilito con sentenza additiva n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.5 cod. pen. «nella parte in cui esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile». [OSCURATO:PERSONA], già con la sentenza n. 382 del 1985, nell'affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato, aveva precisato che «nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall' art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc.». Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato dalla Corte di legittimità, che ha chiarito come, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito, rilev4;no anche i redditi che non sono stati assoggettati a imposte, vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione. Rilevano, quindi, anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa (ex plurimis, Sez. 3, n. 25194 del 31/03/2011, Brina, Rv. 250960; Sez. 4 n. 36362 del 14/07/2010, in motiv.). E' consolidato l'orientamento interpretativo del giudice di legittimità nel senso che ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, vanno calcolati tutti i redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata (Sez. 4, n.30238 del 13/07/2021, Basile, Rv. 281742 - 02; Sez. 4, n. 44140 del 26/9/2014, Seck, Rv. 260949; Sez. 4, n. 41271 del 11/10/2007, Gulino, Rv. 237791). 4.2. Inoltre, sin dal 2013, e precisamente con il DPCM 5/12/2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della [OSCURATO:PERSONA]), si è espressamente chiarito che per prestazioni sociali accessibili con tale strumento non possono intendersi quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art. 1, comma 1 lett.d). Le autorità pubbliche hanno, dunque, variamente reso accessibile al cittadino, in maniera chiara, che l'indicazione dei dati utili ai fini dell'ISEE non è consentita per ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, che evidentemente è incluso tra le prestazioni «assicurate in sede di amministrazione della giustizia». 4.3. La Corte territoriale ha, dunque, logicamente negato valore alla linea difensiva che anche in questa sede è stata proposta, tendente ad avvalorare l'ipotesi che il dichiarante abbia fatto riferimento alle risultanze della dichiarazione ISEE per un errore in cui cadono molti, in quanto tale rilevante per escludere il dolo. La motivazione della sentenza impugnata risulta logica anche laddove ha desunto il dolo dalla notevole divaricazione tra il reddito autocertificato e quello complessivamente percepito dal nucleo familiare, il cui ammontare sarebbe stato ostativo al beneficio. Nel ricorso si indicano precedenti giurisprudenziali che, diversamente dal caso in esame, hanno esaminato la rilevanza penale di false dichiarazioni rese da chi, comunque, avrebbe avuto diritto al beneficio, imponendosi soprattutto in tali ipotesi un vaglio particolarmente rigoroso dell'elemento soggettivo del reato. 5. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto allegato dalla difesa, la Corte territoriale non è incorsa in alcun errore di diritto ed ha, invece, esaminato il fatto nel suo complesso, come prescritto dall'art.131 bis cod. pen., considerandolo rivelatore di un elemento intenzionale non tenue. Del tutto inconferente si rivela l'assunto per cui la condotta si sarebbe arrestata prima di qualsivoglia liquidazione di compensi a carico dello Stato, ove si consideri che si tratta di elemento del tutto indipendente dalla volontà del ricorrente. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de
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