CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 07032/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 19/03/2024 del Tribunale di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 19 marzo 2024 il Tribunale di Genova ha condannato l'imputata alle pene di legge per il reato dell'art. 727, secondo comma, cod. pen., perché deteneva il cane meticcio in condizioni incompatibili con la sua salute e produttive di gravi sofferenze, infatti era privo d'acqua, legato a un guinzaglio corto che ne inibiva il movimento, bloccato in uno spazio angusto coperto di urina e feci, per numerose ore e senza assistenza. 2. L'imputata articola tre motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, il primo relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; il secondo relativo al diniego delle generiche; il terzo relativo alla determinazione della pena. I [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La ricorrente ha affermato che dalla motivazione della sentenza erano emersi i presupposti del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., che le era stato illegittimamente negato: l'episodio era stato isolato e il cane era accudito normalmente, era stata ravvisata una responsabilità colposa e non dolosa, le era stato riaffidato il cane. La prospettazione difensiva coglie solo alcuni profili e ne tralascia altri ben più pregnanti. [OSCURATO:PERSONA] ha accertato sulla base della testimonianza dell'ispettore [OSCURATO:PERSONA] e del volontario della croce gialla [OSCURATO:PERSONA] che il cane si trovava legato con un guinzaglio talmente corto che non poteva girare su stesso, una volta liberato aveva zoppicato a causa della posizione scorretta tenuta per lungo tempo, era assetato, affamato, viveva in una condizione di grave sporcizia e c'era del cibo avariato in casa e nella ciotola per cani. Ha irrogato la pena di euro 5.000 di ammenda, tenuto conto della condizione di particolare sofferenza e del fatto che si era trattato "verosimilmente" di un episodio isolato e che "per quanto noto" il cane era accudito normalmente. Tale motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria per cui sia la terza doglianza sull'entità della pena sia la prima sul diniego del proscioglimento sono inconsistenti. L'accertata grave sofferenza dell'animale è intrinsecamente incompatibile con il fatto di particolare tenuità. Del pari inconsistente è la seconda censura sul diniego delle generiche perché la ricorrente ha dedotto in suo favore circostanze in parte irrilevanti, l'incensuratezza e il contegno processuale, in parte disancorate dalle emergenze processuali, l'occasionalità del fatto e le ottime condizioni di vita del cane, quando il Giudice ha accertato che la donna lo aveva affidato a un amico nella perfetta consapevolezza del pregiudizio che avrebbe subito. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 22 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]