CassazionedecretoSezione 5Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 31405/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE D'APPELLO DI NAPOLIUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli, con il decreto emesso in data 13 gennaio2026, confermava quello del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che avevarigettato la richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianzaspecie con obbligo di soggiorno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta didue motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondoquanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il primo motivo deduce violazione di legge e assenza di motivazione inordine al permanere della pericolosità sociale dopo il periodo di detenzione di setteanni, terminato nel 2025, nonché dopo un periodo di libertà di un anno, senza cheil ricorrente avesse mostrato segni di pericolosità. In particolare, la Corteterritoriale non avrebbe valutato quest’ultimo periodo, limitandosi invece arichiamare le ragioni della verifica di pericolosità del 2018.4. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione ed errore di fatto quanto alruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto di assoluto rilievo nel clan camorristico diappartenenza.[OSCURATO:PERSONA] era un semplice partecipe e comunque la pericolositànon può presumersi, anche in caso di natura qualificata della stessa, dovendosempre confrontarsi con il tempo trascorso.5. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazioneè ammesso soltanto per violazione di legge, come sancito dall'art. 10, comma 3,d.lgs. n.159 del 2011. Tale disposizione recepisce quanto già disposto dall'art. 4legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art.3-ter, secondo comma, legge31 maggio 1965 n. 575. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione,è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicitàmanifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosiesclusivamente denunciare con il ricorso, quanto alla motivazione, quellainesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci,Rv. 260246; nello stesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani, Rv.279434 - 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano).In tal senso deve dunque ribadirsi che non può essere proposta come vizio dimotivazione mancante o apparente, come tale refluente in violazione di legge, ladeduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi inconsiderazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste afondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, Repaci).3. Quanto al primo motivo lo stesso è infondato. A ben vedere la Corte nonsi limita a una riproposizione delle ragioni di pericolosità risalenti al 2018, allorchèdopo un primo periodo di detenzione fu applicata la misura di prevenzione, bensìconsidera anche la successiva detenzione di sette anni fino al 6 gennaio 2025 -per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsioni,commercio di sostanze stupefacenti, condotte tutte poste in essere fino a giugno2017 - che aveva determinato a sua volta la sospensione della applicazione dellamisura di prevenzione medesima.Per altro la Corte di appello richiama il principio autorevole per il quale –poiché ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati diappartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della"attualità" della pericolosità del proposto – le Sezioni Unite di questa Corte hannoaffermato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una"partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare lapresunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la suavalidità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal casoconcreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento diRv. 271511 - 01).Nel caso di specie la Corte richiama la condanna per i delitti citati, compresoquello di partecipazione al sodalizio mafioso, l’assenza di alcun segno diresipiscenza, il ruolo assunto – funzionale all’arricchimento del clan camorristico,consistito nella gestione delle piazze di spaccio e nelle attività estorsive,l’impermeabilità ai periodi di detenzione, l’assenza di segnali di rescissione dalcontesto associativo criminale. Si tratta di una motivazione che certamente nonpuò dirsi apparente o in violazione di legge, il che rende infondato il motivo inesame.4. Quanto al secondo motivo lo stesso si sostanzia in una deduzione di viziodi motivazione che, per quanto evidenziato, non può trovare ingresso in questasede, cosicché il motivo non è consentito.5. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle speseprocessuali del ricorrente. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 29/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente