CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26538/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la mancata derubricazione del fatto contestato nel delitto di furto aggravato, si risolve nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, non consentita in sede di legittimità. Tale doglianza si fonda, infatti, su aspetti già oggetto di approfondito esame da parte del giudice di merito, il quale - con motivazione logica ed esaustiva - ha escluso i presunti vizi rilevati. In particolare, ai punti 1 e 2 della sentenza impugnata, il giudice ha evidenziato come le espressioni utilizzate dall'imputato, valutate nel contesto spazio-temporale in cui sono state pronunciate e tenuto conto della minore età della persona offesa, assumono inequivocabile portata intimidatoria, tale da integrare una minaccia larvata e da qualificare pertanto lo spossessamento come realizzato mediante violenza o minaccia, secondo la previsione dell'art. 628 cod. pen.; osservato che la seconda doglianza, attinente al trattamento sanzionatorio non supera la soglia di ammissibilità in quanto generica. A fronte di una pena determinata in misura prossima al minimo edittale, il ricorrente si limita a contestare il percorso argomentativo tracciato dalla Corte di appello con affermazioni assertive, prive di concreta individuazione dei parametri violati, senza articolare specifici rilievi idonei a consentire l'effettivo esercizio del controllo da parte del giudice di legittimità. La censura si pone, pertanto, in contrasto con quanto prescritto - a pena di inammissibilità - dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in ordine all'obbligo di indicare in modo chiaro e specifico le ragioni di doglianza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,