CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04412/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fr [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 03/04/2025, in riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 20/04/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], lo assolveva anche dal reato di cui all'art. 76 DLGS n. 159 del 2011, dopo che il primo giudice lo aveva già assolto dalla restante imputazione. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità e con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è del tutto fuori fuoco posto che la sentenza ha assolto l'imputato con formula ampia. Non si individua, nella prospettazione del ricorrente, alcun interesse al ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18