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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22732/2026

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appello di Firenze.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ladichiarazione di inammissibilità del ricorso;sentito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma, in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Miraglia, del Foro di Modena, che si è riportato ai motivi del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze haconfermato la sentenza emessa il 22/02/2019 dal GUP presso il Tribunale diritenuta responsabile del reato previsto dall’art.74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre1990, n.309 e condannata alla pena di anni cinque di reclusione, così determinataprevio riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e applicata ladiminuente determinata dalla scelta del rito.Nell’atto di esercizio dell’azione penale era stato contestato all’imputata diessersi associata con altri soggetti, separatamente giudicati, nonché con altri nonidentificati, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti in materiadi detenzione, trasporto, offerta e cessione di sostanze stupefacenti di tipo eroinae cocaina; con condotta specificamente consistita nell’essersi fittiziamenteintestata contratti di locazione relativi ad alcuni immobili e la proprietà di unveicolo, utilizzati dagli altri associati, nonché di avere partecipato ad alcuneriunioni tra i partecipi del sodalizio criminale.La Corte territoriale ha previamente dato atto degli elementi di indaginevalorizzati al fine di ritenere la sussistenza dell’associazione, il cui capo siidentificava in [OSCURATO:PERSONA], cognato dell’imputata; ha esposto come il Tribunaleavesse ritenuto che le condotte tenute dall’imputata medesima fosserofunzionalmente finalizzate all’esistenza dell’associazione criminosa e che la stessenon potessero essere inquadrate sotto la specie della mera connivenza, anche sullabase degli elementi di fatto contestualmente valorizzati.Il giudice di secondo grado ha ritenuto infondato il motivo di appello con ilquale era stata contestata la penale responsabilità dell’imputata; ritenendo che lastessa fosse funzionalmente inquadrata nel sodalizio criminale, con il compito diintestarsi immobili e veicoli in modo che questi potessero essere utilizzati daimembri dell’associazione; esponendo, altresì, come la stessa seguissecostantemente le indicazioni del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad attività connesse a quelle delsodalizio e come, dalle numerose conversazioni intercettate, fosse emersa la suapiena consapevolezza in ordine alla tipologia di traffici posti in atti dal sodalizio.Ha, altresì, ritenuto infondato il motivo attinente alla mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, attesa lagravità della condotta ascritta e il dato del non modesto contributo apportatoall’associazione.2.

Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA],tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – il vizio di motivazione apparente in ordine alla ritenutaresponsabilità dell’imputata per il reato previsto dall’art.74 T.U. stup..Ha esposto che le condotte contestate – consistenti nell’intestazione dellalocazione di tre appartamenti e di una vettura – fossero elementi neutri che, dasoli, non potevano giustificare un giudizio di penale responsabilità; ritenendo lamotivazione della Corte connotata dal vizio denunciato, non essendo stato tenutoconto di elementi quali la mancata partecipazione ai reati fine e la mancata provain ordine alla partecipazione a riunioni coinvolgenti gli associati; oltre che del datoper cui il [OSCURATO:PERSONA] avesse posizionato telecamere di sorveglianza nel bar gestito persuo conto dalla prevenuta, non fidandosi della stessa e delle conversazioniintercettate in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva intimidito la [OSCURATO:PERSONA]; ha quindi ritenutoche la Corte territoriale si sarebbe limitata a condividere le motivazioni dellasentenza di primo grado, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazionidifensive.Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b),cod.proc.pen. – l’erronea applicazione della legge penale in ragione della mancatariqualificazione dei fatti ascritti sotto la specie di quello previsto dall’art.512-biscod.pen..Ha argomentato che le condotte di intestazione fittizia, come desunto neimotivi aggiunti depositati in appello, ben avrebbero potuto essere ricondotte allapredetta fattispecie incriminatrice, con argomentazione del tutto ignorata dallaCorte territoriale.Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – il vizio di omessa e/o apparente motivazione in relazione al motivoloro massima estensione.Ha esposto che la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale dovevaritenersi autoevidente e generica, non consentendo alla difesa di comprendere lereali ragioni del rigetto del motivo; posto che, come ammesso dallo stesso giudicedi appello, il contributo causale fornito dall’imputata doveva comunqueconsiderarsi marginale.3.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.La difesa della ricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Con il primo motivo, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnatasotto il profilo del dedotto carattere apparente della motivazione, derivante dalmancato raffronto rispetto alle censure spiegate in sede di atto di appello.Il motivo è inammissibile, in quanto estrinsecamente aspecifico e,comunque, manifestamente infondato.Da un lato va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questaCorte, è affetto da vizio di aspecificità estrinseca il motivo di ricorso che si risolvanella mera prospettazione di una diversa lettura del compendio probatorio o nellagenerica contestazione della motivazione della sentenza impugnata, senzaevidenziare specifiche violazioni di legge o vizi logici rilevanti ai sensi dell’art. 606cod. proc. pen., nonché privo di un’analitica confutazione delle rationes decidendiposte a fondamento della decisione (ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020,dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482 – 01).In tali ipotesi, il motivo difetta del necessario requisito di correlazione trale argomentazioni della decisione impugnata e le critiche ad essa rivolte,risolvendosi in una mera sollecitazione a una rivalutazione del merito, estranea algiudizio di legittimità.Nel caso in esame, nell’esposizione del motivo, la ricorrente si è quindilimitata a riprodurre, con modalità generiche, le contestazioni già poste alla basedei motivi di appello, ma senza operare un effettivo raffronto con le motivazionidella Corte territoriale in punto di sussistenza degli elementi del reato contestato.Avendo il giudice di appello, in riferimento alle doglianze difensive, datoadeguatamente conto della univoca valenza probatoria degli elementi giàvalorizzati dal primo giudice; il quale aveva accertato il contributo causale fornitodall’imputata all’associazione mediante la fittizia intestazione dei contratti dilocazione a uso abitativo di tre immobili – da lei stessi mai effettivamente occupati– e di una vettura, beni posti dal sodalizio come strumentali per l’esercizio dellapropria attività criminosa.Di contro, la Corte territoriale ha anche valorizzato dati ulteriori elementidall’attività di indagine, quali il costante contatto tra l’imputata e il capodell’associazione (anche in relazione ai flussi di denaro provenienti dal [OSCURATO:PERSONA]), lapartecipazione ad almeno due incontri coinvolgenti gli associati, nonché ilcontenuto delle conversazioni intercettate, come quella del 07/72/2015 con lasorella Elisa (integralmente citata nella sentenza di primo grado) e dalla quale haritenuto emergere la piena consapevolezza, in capo alla ricorrente, dell’attivitàsvolta dal sodalizio; motivando in modo congruo e non palesemente illogico, oltreche in piena coerenza con i principi di riferimento, in ordine al dato – ulteriormenterichiamato dalla difesa – della irrilevanza della mancata contestazione dellapartecipazione a reati fine.Peraltro, la censura tendente a sottolineare l’omessa motivazione su alcunespecifiche argomentazioni difensive è manifestamente infondata; avendo la difesafatto riferimento a elementi del tutto circostanziali e non univoci, qualil’installazione di telecamere di sorveglianza operata dal [OSCURATO:PERSONA] presso il bar al cuiinterno aveva lavorato l’imputata ovvero il tono conflittuale di alcune conversazioniintercettate tra i due.Si trattava di circostanze, difatti, richiamate in sede di atto di appello conmodalità del tutto generiche, per cui ben può richiamarsi il principio in forza delquale il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici,proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorsoper cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilitàoriginaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato inconcreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01;Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700 – 01).D’altra parte, deve pure essere richiamato l’ulteriore principio per cui algiudice di appello può anche essere consentito non esaminare integralmente unodei motivi proposti, allorquando – in applicazione dei principi in tema dimotivazione implicita – il motivo stesso debba ritenersi complessivamentedisatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibili con lastruttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logichee giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 1,n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 – 01; Sez. 2, n. 46261 del18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 – 01).Ne consegue, proprio in considerazione della valenza ex ante del tuttoirrilevante delle predette deduzioni difensive, che non può ravvisarsi alcun vulnusmotivazionale derivante dalla mancata presa in considerazione delle medesime.3.

Il secondo motivo, inerente all’omessa pronuncia sul motivo nuovodepositato nel corso del giudizio di appello, è inammissibile.Va difatti premesso che, in riferimento all’istituto disciplinato dall’art.585,comma 4, cod.proc.pen., la novità del motivo proposto rispetto a quello originarionon può estendersi sino a introdurre un nuovo punto nel thema decidendumoriginariamente proposto e diverso da quello già devoluto; dovendosi quindiintendere il requisito della novità come delimitato all’introduzione di nuovi profilidi diritto o di fatto, ma sempre con il rispetto del requisito della necessariaconnessione con i motivi originariamente proposti, di cui quelli nuovi devonorappresentare mero sviluppo o migliore esposizione (Sez. 6, n. 36206 del30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 – 01; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli,Rv. 272821 – 01; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980- 01).Nel caso in esame – a fronte di motivi originari facenti riferimento all’andella responsabilità penale per il reato associativo e alla richiesta di concessionedelle attenuanti generiche nella massima estensione – ne conseguel’inammissibilità del motivo nuovo, in quanto avente a oggetto un profilo, ovverola richiesta riqualificazione della condotta ascritta sotto la specie di quella previstadall’art.512-bis cod.pen., del tutto privo del necessario vincolo di connessione.Per l’effetto, non può quindi ravvisarsi alcun vizio di omessa motivazione incapo alla Corte per non avere preso in considerazione la questione posta.In ogni caso, l’argomento di diritto sollevato dalla difesa – e inerente allarichiesta riqualificazione della condotta ascritta – è manifestamente infondato.In riferimento alla fattispecie già prevista dall’art.12-quinquies del d.l. 8giugno 1992, n.306 (e poi trasfusa nell’art.512-bis cod.pen.), va rammentato chel’elemento oggettivo della fattispecie è costituito dal trasferimento fittizio dellatitolarità o disponibilità di beni (condotta nella quale rientra anche l’eventualeintestazione di contratti di locazione o di affitto, cfr. Sez. 2, n. 52614 del30/09/2014, Mazzini, Rv. 261544 – 01), mentre quello soggettivo è rappresentatodall’intento di eludere l’applicazione delle disposizioni di prevenzione di rangopatrimoniale ovvero di agevolare la commissione dei reati di cui agli artt. 648,648-bis e 648-ter cod.pen.; vertendosi in ipotesi di dolo specifico, peraltro nonnecessario in capo all'intestatario fittizio del bene, essendo tale elementosoggettivo caratterizzante, invece, la condotta dell'interponente, unico soggettodirettamente interessato a eludere la possibile adozione di misure di prevenzionea suo carico, essendo sufficiente, invece, la consapevolezza del dolo specificoaltrui in capo all’interposto (Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Caterisano,.

Rv.289021 – 02; Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Severini, Rv. 286355 – 01).Va quindi rilevato che, qualora in sede di legittimità venga richiesta lariqualificazione giuridica del fatto, è onere del ricorrente – in relazione ai necessarirequisiti di specificità del motivo – provvedere alla puntuale allegazione deglielementi fattuali idonei a concretizzare tutti gli elementi costitutivi della diversafattispecie invocata, non potendo la stessa fondarsi su mere affermazioni assertiveo su una generica prospettazione alternativa, priva di adeguato riscontro negli attie nella motivazione della sentenza impugnata.Nel caso di specie, la richiesta difensiva di ricondurre la condotta contestatanell’alveo dell’art. 512‑bis cod. pen. si appalesa priva di qualsiasi specificosupporto argomentativo, non essendo stato indicato alcun elemento idoneo adimostrare né la riconducibilità dell’interposizione fittizia a soggetto sottoposto osottoponibile a misure di prevenzione, né, soprattutto – in capo a questi - lasussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma, consistente nella finalità dieludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale.Ne consegue che la difesa non ha prospettato a questa Corte elementiidonei a giungere a una riqualificazione della fattispecie; avendo, di contro, laCorte territoriale correttamente valorizzato, con motivazione immune da vizi logici,il contesto associativo nel quale si colloca la condotta dell’imputata, evidenziandocome l’intestazione di beni immobili e mobili registrati fosse funzionaleall’operatività dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, integrandocosì un contributo stabile e consapevole alla realizzazione del programmacriminoso, coerentemente sussunto nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 2,T.U. stup..4.

Il terzo motivo, con il quale è stata contestata la motivazione della Corteterritoriale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche nella loro massima estensione, è manifestamente infondato.Sotto tale profilo, questa Corte ha sottolineato che la mancata concessionedelle attenuanti generiche nella massima estensione non impone al giudice diconsiderare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pureper disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli dipreponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predettenel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze diindividualizzazione della pena in relazione all’art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 – 01).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di taliprincipi, valorizzando, con motivazione immune da vizi logici, la gravità del fatto,anche in relazione al contesto associativo di riferimento, ritenuto di significativaoffensività, pur a fronte di un contributo causale dell’imputato non qualificabilecome apicale.Tale valutazione, lungi dall’essere carente o contraddittoria, si inscrivecoerentemente nel principio secondo cui la misura delle attenuanti generiche puòessere calibrata anche alla luce della complessiva gravità del reato e del contestoin cui esso si colloca, senza che la minore intensità del contributo individualeimponga necessariamente il riconoscimento delle stesse nella loro massimaestensione.5.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrenteva condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Firenze.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ladichiarazione di inammissibilità del ricorso;sentito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma, in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Miraglia, del Foro di Modena, che si è riportato ai motivi del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze haconfermato la sentenza emessa il 22/02/2019 dal GUP presso il Tribunale diritenuta responsabile del reato previsto dall’art.74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre1990, n.309 e condannata alla pena di anni cinque di reclusione, così determinataprevio riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e applicata ladiminuente determinata dalla scelta del rito.Nell’atto di esercizio dell’azione penale era stato contestato all’imputata diessersi associata con altri soggetti, separatamente giudicati, nonché con altri nonidentificati, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti in materiadi detenzione, trasporto, offerta e cessione di sostanze stupefacenti di tipo eroinae cocaina; con condotta specificamente consistita nell’essersi fittiziamenteintestata contratti di locazione relativi ad alcuni immobili e la proprietà di unveicolo, utilizzati dagli altri associati, nonché di avere partecipato ad alcuneriunioni tra i partecipi del sodalizio criminale.La Corte territoriale ha previamente dato atto degli elementi di indaginevalorizzati al fine di ritenere la sussistenza dell’associazione, il cui capo siidentificava in [OSCURATO:PERSONA], cognato dell’imputata; ha esposto come il Tribunaleavesse ritenuto che le condotte tenute dall’imputata medesima fosserofunzionalmente finalizzate all’esistenza dell’associazione criminosa e che la stessenon potessero essere inquadrate sotto la specie della mera connivenza, anche sullabase degli elementi di fatto contestualmente valorizzati.Il giudice di secondo grado ha ritenuto infondato il motivo di appello con ilquale era stata contestata la penale responsabilità dell’imputata; ritenendo che lastessa fosse funzionalmente inquadrata nel sodalizio criminale, con il compito diintestarsi immobili e veicoli in modo che questi potessero essere utilizzati daimembri dell’associazione; esponendo, altresì, come la stessa seguissecostantemente le indicazioni del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad attività connesse a quelle delsodalizio e come, dalle numerose conversazioni intercettate, fosse emersa la suapiena consapevolezza in ordine alla tipologia di traffici posti in atti dal sodalizio.Ha, altresì, ritenuto infondato il motivo attinente alla mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, attesa lagravità della condotta ascritta e il dato del non modesto contributo apportatoall’associazione.2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA],tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – il vizio di motivazione apparente in ordine alla ritenutaresponsabilità dell’imputata per il reato previsto dall’art.74 T.U. stup..Ha esposto che le condotte contestate – consistenti nell’intestazione dellalocazione di tre appartamenti e di una vettura – fossero elementi neutri che, dasoli, non potevano giustificare un giudizio di penale responsabilità; ritenendo lamotivazione della Corte connotata dal vizio denunciato, non essendo stato tenutoconto di elementi quali la mancata partecipazione ai reati fine e la mancata provain ordine alla partecipazione a riunioni coinvolgenti gli associati; oltre che del datoper cui il [OSCURATO:PERSONA] avesse posizionato telecamere di sorveglianza nel bar gestito persuo conto dalla prevenuta, non fidandosi della stessa e delle conversazioniintercettate in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva intimidito la [OSCURATO:PERSONA]; ha quindi ritenutoche la Corte territoriale si sarebbe limitata a condividere le motivazioni dellasentenza di primo grado, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazionidifensive.Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b),cod.proc.pen. – l’erronea applicazione della legge penale in ragione della mancatariqualificazione dei fatti ascritti sotto la specie di quello previsto dall’art.512-biscod.pen..Ha argomentato che le condotte di intestazione fittizia, come desunto neimotivi aggiunti depositati in appello, ben avrebbero potuto essere ricondotte allapredetta fattispecie incriminatrice, con argomentazione del tutto ignorata dallaCorte territoriale.Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – il vizio di omessa e/o apparente motivazione in relazione al motivoloro massima estensione.Ha esposto che la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale dovevaritenersi autoevidente e generica, non consentendo alla difesa di comprendere lereali ragioni del rigetto del motivo; posto che, come ammesso dallo stesso giudicedi appello, il contributo causale fornito dall’imputata doveva comunqueconsiderarsi marginale.3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.La difesa della ricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Con il primo motivo, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnatasotto il profilo del dedotto carattere apparente della motivazione, derivante dalmancato raffronto rispetto alle censure spiegate in sede di atto di appello.Il motivo è inammissibile, in quanto estrinsecamente aspecifico e,comunque, manifestamente infondato.Da un lato va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questaCorte, è affetto da vizio di aspecificità estrinseca il motivo di ricorso che si risolvanella mera prospettazione di una diversa lettura del compendio probatorio o nellagenerica contestazione della motivazione della sentenza impugnata, senzaevidenziare specifiche violazioni di legge o vizi logici rilevanti ai sensi dell’art. 606cod. proc. pen., nonché privo di un’analitica confutazione delle rationes decidendiposte a fondamento della decisione (ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020,dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482 – 01).In tali ipotesi, il motivo difetta del necessario requisito di correlazione trale argomentazioni della decisione impugnata e le critiche ad essa rivolte,risolvendosi in una mera sollecitazione a una rivalutazione del merito, estranea algiudizio di legittimità.Nel caso in esame, nell’esposizione del motivo, la ricorrente si è quindilimitata a riprodurre, con modalità generiche, le contestazioni già poste alla basedei motivi di appello, ma senza operare un effettivo raffronto con le motivazionidella Corte territoriale in punto di sussistenza degli elementi del reato contestato.Avendo il giudice di appello, in riferimento alle doglianze difensive, datoadeguatamente conto della univoca valenza probatoria degli elementi giàvalorizzati dal primo giudice; il quale aveva accertato il contributo causale fornitodall’imputata all’associazione mediante la fittizia intestazione dei contratti dilocazione a uso abitativo di tre immobili – da lei stessi mai effettivamente occupati– e di una vettura, beni posti dal sodalizio come strumentali per l’esercizio dellapropria attività criminosa.Di contro, la Corte territoriale ha anche valorizzato dati ulteriori elementidall’attività di indagine, quali il costante contatto tra l’imputata e il capodell’associazione (anche in relazione ai flussi di denaro provenienti dal [OSCURATO:PERSONA]), lapartecipazione ad almeno due incontri coinvolgenti gli associati, nonché ilcontenuto delle conversazioni intercettate, come quella del 07/72/2015 con lasorella Elisa (integralmente citata nella sentenza di primo grado) e dalla quale haritenuto emergere la piena consapevolezza, in capo alla ricorrente, dell’attivitàsvolta dal sodalizio; motivando in modo congruo e non palesemente illogico, oltreche in piena coerenza con i principi di riferimento, in ordine al dato – ulteriormenterichiamato dalla difesa – della irrilevanza della mancata contestazione dellapartecipazione a reati fine.Peraltro, la censura tendente a sottolineare l’omessa motivazione su alcunespecifiche argomentazioni difensive è manifestamente infondata; avendo la difesafatto riferimento a elementi del tutto circostanziali e non univoci, qualil’installazione di telecamere di sorveglianza operata dal [OSCURATO:PERSONA] presso il bar al cuiinterno aveva lavorato l’imputata ovvero il tono conflittuale di alcune conversazioniintercettate tra i due.Si trattava di circostanze, difatti, richiamate in sede di atto di appello conmodalità del tutto generiche, per cui ben può richiamarsi il principio in forza delquale il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici,proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorsoper cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilitàoriginaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato inconcreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01;Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700 – 01).D’altra parte, deve pure essere richiamato l’ulteriore principio per cui algiudice di appello può anche essere consentito non esaminare integralmente unodei motivi proposti, allorquando – in applicazione dei principi in tema dimotivazione implicita – il motivo stesso debba ritenersi complessivamentedisatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibili con lastruttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logichee giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 1,n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 – 01; Sez. 2, n. 46261 del18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 – 01).Ne consegue, proprio in considerazione della valenza ex ante del tuttoirrilevante delle predette deduzioni difensive, che non può ravvisarsi alcun vulnusmotivazionale derivante dalla mancata presa in considerazione delle medesime.3. Il secondo motivo, inerente all’omessa pronuncia sul motivo nuovodepositato nel corso del giudizio di appello, è inammissibile.Va difatti premesso che, in riferimento all’istituto disciplinato dall’art.585,comma 4, cod.proc.pen., la novità del motivo proposto rispetto a quello originarionon può estendersi sino a introdurre un nuovo punto nel thema decidendumoriginariamente proposto e diverso da quello già devoluto; dovendosi quindiintendere il requisito della novità come delimitato all’introduzione di nuovi profilidi diritto o di fatto, ma sempre con il rispetto del requisito della necessariaconnessione con i motivi originariamente proposti, di cui quelli nuovi devonorappresentare mero sviluppo o migliore esposizione (Sez. 6, n. 36206 del30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 – 01; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli,Rv. 272821 – 01; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980- 01).Nel caso in esame – a fronte di motivi originari facenti riferimento all’andella responsabilità penale per il reato associativo e alla richiesta di concessionedelle attenuanti generiche nella massima estensione – ne conseguel’inammissibilità del motivo nuovo, in quanto avente a oggetto un profilo, ovverola richiesta riqualificazione della condotta ascritta sotto la specie di quella previstadall’art.512-bis cod.pen., del tutto privo del necessario vincolo di connessione.Per l’effetto, non può quindi ravvisarsi alcun vizio di omessa motivazione incapo alla Corte per non avere preso in considerazione la questione posta.In ogni caso, l’argomento di diritto sollevato dalla difesa – e inerente allarichiesta riqualificazione della condotta ascritta – è manifestamente infondato.In riferimento alla fattispecie già prevista dall’art.12-quinquies del d.l. 8giugno 1992, n.306 (e poi trasfusa nell’art.512-bis cod.pen.), va rammentato chel’elemento oggettivo della fattispecie è costituito dal trasferimento fittizio dellatitolarità o disponibilità di beni (condotta nella quale rientra anche l’eventualeintestazione di contratti di locazione o di affitto, cfr. Sez. 2, n. 52614 del30/09/2014, Mazzini, Rv. 261544 – 01), mentre quello soggettivo è rappresentatodall’intento di eludere l’applicazione delle disposizioni di prevenzione di rangopatrimoniale ovvero di agevolare la commissione dei reati di cui agli artt. 648,648-bis e 648-ter cod.pen.; vertendosi in ipotesi di dolo specifico, peraltro nonnecessario in capo all'intestatario fittizio del bene, essendo tale elementosoggettivo caratterizzante, invece, la condotta dell'interponente, unico soggettodirettamente interessato a eludere la possibile adozione di misure di prevenzionea suo carico, essendo sufficiente, invece, la consapevolezza del dolo specificoaltrui in capo all’interposto (Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Caterisano,. Rv.289021 – 02; Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Severini, Rv. 286355 – 01).Va quindi rilevato che, qualora in sede di legittimità venga richiesta lariqualificazione giuridica del fatto, è onere del ricorrente – in relazione ai necessarirequisiti di specificità del motivo – provvedere alla puntuale allegazione deglielementi fattuali idonei a concretizzare tutti gli elementi costitutivi della diversafattispecie invocata, non potendo la stessa fondarsi su mere affermazioni assertiveo su una generica prospettazione alternativa, priva di adeguato riscontro negli attie nella motivazione della sentenza impugnata.Nel caso di specie, la richiesta difensiva di ricondurre la condotta contestatanell’alveo dell’art. 512‑bis cod. pen. si appalesa priva di qualsiasi specificosupporto argomentativo, non essendo stato indicato alcun elemento idoneo adimostrare né la riconducibilità dell’interposizione fittizia a soggetto sottoposto osottoponibile a misure di prevenzione, né, soprattutto – in capo a questi - lasussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma, consistente nella finalità dieludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale.Ne consegue che la difesa non ha prospettato a questa Corte elementiidonei a giungere a una riqualificazione della fattispecie; avendo, di contro, laCorte territoriale correttamente valorizzato, con motivazione immune da vizi logici,il contesto associativo nel quale si colloca la condotta dell’imputata, evidenziandocome l’intestazione di beni immobili e mobili registrati fosse funzionaleall’operatività dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, integrandocosì un contributo stabile e consapevole alla realizzazione del programmacriminoso, coerentemente sussunto nella fattispecie di cui all’art. 74, comma 2,T.U. stup..4. Il terzo motivo, con il quale è stata contestata la motivazione della Corteterritoriale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche nella loro massima estensione, è manifestamente infondato.Sotto tale profilo, questa Corte ha sottolineato che la mancata concessionedelle attenuanti generiche nella massima estensione non impone al giudice diconsiderare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pureper disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli dipreponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predettenel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze diindividualizzazione della pena in relazione all’art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 – 01).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di taliprincipi, valorizzando, con motivazione immune da vizi logici, la gravità del fatto,anche in relazione al contesto associativo di riferimento, ritenuto di significativaoffensività, pur a fronte di un contributo causale dell’imputato non qualificabilecome apicale.Tale valutazione, lungi dall’essere carente o contraddittoria, si inscrivecoerentemente nel principio secondo cui la misura delle attenuanti generiche puòessere calibrata anche alla luce della complessiva gravità del reato e del contestoin cui esso si colloca, senza che la minore intensità del contributo individualeimponga necessariamente il riconoscimento delle stesse nella loro massimaestensione.5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrenteva condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22732/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris