CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 12216/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata in data 11 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Udine, nel procedimento n. 746/2018, per rispondere del delitto di cui all'art. 595 cod. pen., ha chiesto la rimessione del processo penale instaurato nei suoi confronti. Ha dedotto che il legittimo sospetto, atto a determinare lo spostamento del processo medesimo, deriverebbe dalla circostanza che testimone chiave dei fatti contestatigli ([OSCURATO:PERSONA]) aveva rivestito il ruolo di cancelliere del giudice (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]) assegnatario del processo. 2. Con requisitoria in data 28 gennaio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità della richiesta. 3. Tramite PEC in data 28 gennaio 2022, il difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità della richiesta medesima. [OSCURATO:PERSONA] La richiesta di rimessione è inammissibile in quanto manifestamente infondata. 1. Stando al diritto vivente, l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii". Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Rv. 223638; nello stesso senso Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017 - dep. 29/05/2018, Rv. 273116; Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Rv. 263952).2. Donde, alla stregua di tale indicazione direttiva, è stato affermato che il fatto che le persone offese siano funzionari di cancelleria dell'ufficio giudiziario chiamato a celebrare il processo non integra di per sé il presupposto della grave situazione locale esterna alla dialettica processuale, capace di determinare un pericolo concreto di non imparzialità del giudice o di pregiudizio per la libera determinazione delle parti del processo (Sez. 5, n. 14707 del 06/03/2019, Rv. 275097). 3. Nel caso al vaglio, nulla di abnorme è stato specificamente dedotto dal richiedente, di modo che il pregiudizio per la serenità della decisione non può certo derivare dalla mera constatazione che un testimone del processo esplichi o abbia esplicato la propria funzione presso l'Ufficio del Giudice di Pace ove è incardinato il processo. Da ciò consegue che non sussiste quella grave situazione locale, esterna alla dialettica processuale, atta ad integrare il legittimo sospetto che giustifica lo spostamento del processo in via di celebrazione a carico dell'imputato istante. 4. Consegue la declaratoria di inammissibilità della richiesta, con condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 4.1. All'uopo, il Collegio intende dare seguito all'orientamento interpretativo secondo il quale, in tema di rimessione del processo, se la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la relativa richiesta, deve condannare l'imputato che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi alla giudice di legittimità (Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Rv. 276929; Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, Rv. 271438; Sez. 1, n. 4633 del 15/07/1996, Rv. 205587). Non ignora il Collegio il differente approdo ermeneutico secondo cui, nell'ipotesi di rigetto della richiesta di rimessione del processo non va pronunciata la condanna dei richiedenti alle spese processuali, in quanto, non solo non è prevista dall'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., ma, inoltre, tale mezzo a disposizione dell'imputato non è equiparabile ad una impugnazione, essendo, difatti, caratterizzato dalla finalità di scongiurare il pericolo di condizionamento dell'esercizio della funzione giudiziaria per effetto di gravi situazioni locali, che trova espresso presidio costituzionale nell'art. 111 (Sez. 2, n. 15480 del 21/02/2017, Rv. 269969). Tuttavia la tesi maggioritaria risulta maggiormente aderente al principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 26 del 05/07/1995), secondo cui la condanna alle spese processuali presuppone l'essere, la relativa statuizione, contenuta in un provvedimento definitivo (nel senso che conclude il procedimento dinanzi al giudice che ne è stato investito) e la soccombenza (ovvero il mancato accoglimento dell'impugnazione proposta), sia che essa riguardi il giudizio principale sulla responsabilità, sia che si tratti di un procedimento incidentale (in tal senso Sez. 5 n. 49692 del 04/10/2017, Rv. 271438). P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] n e ItirMAAA LtAiLiAlA~d4' n Cle_ • Q. [OSCURATO:PERSONA]