CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 40701/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che Danilo SANTORO ricorre, a mezzo del difensore, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'opposizione dal medesimo proposta avverso il provvedimento in precedenza emesso dal Magistrato di sorveglianza di Trapani, che aveva negato la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, disponendo in via provvisoria la misura della detenzione domiciliare; RILEVATO che, in pendenza del presente ricorso, è pervenuta in data 5 maggio 2022 a mezzo PEC presso la cancelleria di questa Settima Sezione dichiarazione di rinuncia sottoscritta personalmente dal ricorrente; RITENUTO pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1), lett. d), cod. proc. pen.; che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente