CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 07709/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30957-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., in persona del procuratore speciale pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso il decreto n. cronologico 1304/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 21/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30957/2020 Numero sezionale 1335/2022 Numero di raccolta generale 7709/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 1. Questa Corte, con ordinanza n. 22385/2019, cassava il decreto del Tribunale di Napoli del 19 dicembre 2013 che, confermando la statuizione assunta dal giudice delegato in sede di verifica del passivo, non aveva ammesso il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento a una voce di credito derivata da un rapporto di anticipazioni su fatture e ai saldi passivi di due conti correnti. L’ordinanza, dopo aver ricordato che anche per i contratti bancari il requisito della forma scritta è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente a tal fine la sola sottoscrizione dell'investitore e non essendovi necessità della firma anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti, osservava che l'applicazione di tale regola alla fattispecie concreta in analisi comportava che il giudice del merito avrebbe dovuto prendere in specifica considerazione i fatti di data certa partitamente presentati al suo esame dal ricorrente. 2. Il Tribunale di Napoli, a seguito della riassunzione del giudizio, riteneva che l’istituto di credito avesse l’onere di documentare le singole operazioni da cui discendeva il proprio credito, onere che non era stato adeguatamente assolto attraverso la produzione dei soli estratti conto concernenti lo sviluppo del rapporto di conto corrente. Peraltro, il curatore aveva specificamente articolato contestazioni concernenti determinate poste degli estratti conto prodotti, a fronte delle quali l’istituto di credito non aveva depositato alcuna ulteriore documentazione di supporto. Tale carenza probatoria imponeva il rigetto dell’opposizione proposta. 3. Per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 21 ottobre 2020, ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di rappresentante di Ric. 2020 n. 30957 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -2- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30957/2020 Numero sezionale 1335/2022 Numero di raccolta generale 7709/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., prospettando un unico motivo di doglianza. L’intimato fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1832, 1857, 2697, 2710 e 2729 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto il giudice del rinvio non solo ha disconosciuto la valenza probatoria degli estratti conto integrali prodotti dall’opponente, ma non ha neppure considerato che le loro risultanze potevano essere disattese in presenza di circostanziate contestazioni specificamente dirette contro determinate annotazioni, mai effettuate nel caso di specie dal curatore, che si era limitato a sollevare censure generiche ed astratte. Era poi onere della curatela opposta eccepire e provare l’eventuale erroneità di singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto, giacché la generica contestazione del valore probatorio di tale documentazione non valeva a vincere la presunzione della loro veridicità. In ogni caso l’eventuale contestazione di specifiche operazioni contabilizzate non inficiava l’ammissione al passivo di tutte le altre poste annotate. 5. Il motivo è inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di precisare che la banca, nell'insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare Ric. 2020 n. 30957 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -3- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30957/2020 Numero sezionale 1335/2022 Numero di raccolta generale 7709/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola (Cass. 22208/2018). Il giudice del rinvio, tenendo conto – seppur in subordine rispetto al primo ordine di argomenti offerti – di questi principi, ha constatato che la banca, a seguito delle contestazioni sollevate dal curatore, non aveva prodotto alcuna ulteriore documentazione a supporto della propria domanda di insinuazione. A fronte di un simile rilievo la censura in esame assume che, in realtà, le contestazioni della curatela erano generiche ed astratte e risultavano, quindi, inidonee a porre in contestazione le risultanze degli estratti conto prodotti. Ora, mentre il Tribunale ha ritenuto correttamente articolate le contestazioni sollevate dalla curatela alle pagine 5 e 6 dell’opposizione (rectius della memoria difensiva), “con specifica indicazione del numero d’ordine della data della operazione della causale indicata e dell’importo”, l’odierno ricorrente confuta la specificità delle contestazioni fatte dalla procedura facendo riferimento a quanto dedotto a pag. 4 della comparsa di costituzione, senza curarsi dei riferimenti compiuti dal giudice del rinvio al contenuto delle pagine successive. La critica manca, quindi, del carattere di riferibilità alla decisione impugnata che il ricorso per cassazione deve necessariamente avere (Cass. 6587/2017, Cass. 13066/2007). Il rilievo secondo cui le contestazioni sollevate non impedivano l’ammissione al passivo di tutte le altre poste annotate risulta, poi, formulato in termini del tutto generici, dato che non indica con la necessaria precisione che lo scomputo delle poste contestate avrebbe Ric. 2020 n. 30957 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -4- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30957/2020 Numero sezionale 1335/2022 Numero di raccolta generale 7709/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 comunque condotto all’individuazione di un saldo in favore del creditore istante. 6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 3 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 30957 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -5- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C