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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18010/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 06.11.2024, ha confermato la pronuncia resa in data 23 novembre 2023 dal Tribunale cittadino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 1.700,00 di ammenda ( con sospensione condizionale subordinata alla prestazione di attività non retribuita), essendo stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 7, comma 15 bis, D.Lgs. 285/1992, per aver svolto attività non autorizzata di parcheggiatore. [OSCURATO:PERSONA] risultava già stato sanzionato per la medesima violazione, con fatti commessi in Palermo nelle date del 12.01.2020 e del 21.01.2020.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge ex art. 606, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 7, comma 15 bis, D.Lgs. 285/1992, per erronea configurazione della fattispecie.

Sostiene che la mera presenza del ricorrente nel luogo del parcheggio accompagnata da una semplice indicazione di un posto macchina, senza l'accertamento di una richiesta di denaro o altra utilità, non integrerebbe gli elementi costitutivi della fattispecie.

La norma penale, secondo il ricorrente, richiederebbe lo svolgimento di un'attività organizzata e non autorizzata, a cui si accompagna un vantaggio economico mediante richiesta e ricezione di denaro.

2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione ex art. 606, lett. e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la sentenza non chiarirebbe in che modo il ricorrente avrebbe richiesto o percepito denaro per l'attività di parcheggiatore.

Lamenta, in particolare, che le circostanze concrete del caso (assenza di richiesta di denaro, mancanza di denaro percepito, assenza di testimoni/utenti della strada, mancanza di foto/video) non sarebbero state adeguatamente valutate.

2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per aver ritenuto irrilevante la mancata effettuazione, da parte degli agenti accertatori, della confisca obbligatoria della res con la quale si configura la violazione sanzionata.

Sostiene che la norma prevede espressamente, in caso di recidiva, che "è sempre disposta la confisca delle somme percepite" e che la mancata applicazione di tale misura costituirebbe violazione di legge.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 II primo motivo è manifestamente privo di fondamento.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, D.Lgs. 285/1992, è sufficiente accertare l'attività di direzione e indicazione agli automobilisti dei posti liberi per parcheggiare, senza che sia necessario riscontrare lo scambio di denaro, in quanto il possesso di proventi non è un elemento costitutivo del reato, il quale si perfeziona a prescindere dalla dazione di denaro e con il semplice svolgimento dell'attività di parcheggiatore abusivo, per cui non è necessaria la prova di una controprestazione monetaria, ma solo la reiterazione della condotta già precedentemente sanzionata in via amministrativa con provvedimento divenuto definitivo. (cfr. Sez. 7, Ord. n. 2883 del 2025).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto integrata la fattispecie contestata, valorizzando il fatto che il Ferruggia era stato osservato mentre dirigeva gli automobilisti durante le manovre di parcheggio, indicando gli spazi liberi sulla pubblica via.

Tali condotte, anche in assenza di un accertato scambio di denaro, sono sufficienti a integrare il reato contestato. 3.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Le censure mosse si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio già vagliato dai giudici di merito, inammissibile in sede di legittimità.

La Corte d'Appello ha adeguatamente motivato il proprio convincimento, evidenziando che gli operanti avevano osservato l'imputato mentre svolgeva attività tipica di parcheggiatore, dirigendo gli automobilisti nelle manovre di parcheggio attraverso segnalazioni manuali.

Tale valutazione, immune da vizi logici, si sottrae al sindacato di questa Corte.

Va richiamato il consolidato principio secondo cui sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.3 II terzo motivo è inammissibile.

La mancata confisca delle somme di denaro, che secondo la difesa rappresenterebbe una violazione dell'art. 7, comma 15 bis, D.Lgs. 285/1992, non costituisce irregolarità rilevante ai fini dell'affermazione di responsabilità, atteso che la mancata adozione di un provvedimento ablatorio, quand'anche configurasse un'irregolarità procedurale, non inciderebbe sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, correttamente accertati dai giudici di merito.

Rispetto alla censura è poi palese il difetto di interesse a impugnare.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 06.11.2024, ha confermato la pronuncia resa in data 23 novembre 2023 dal Tribunale cittadino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 1.700,00 di ammenda ( con sospensione condizionale subordinata alla prestazione di attività non retribuita), essendo stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 7, comma 15 bis, D.Lgs. 285/1992, per aver svolto attività non autorizzata di parcheggiatore. [OSCURATO:PERSONA] risultava già stato sanzionato per la medesima violazione, con fatti commessi in Palermo nelle date del 12.01.2020 e del 21.01.2020. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge ex art. 606, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 7, comma 15 bis, D.Lgs. 285/1992, per erronea configurazione della fattispecie. Sostiene che la mera presenza del ricorrente nel luogo del parcheggio accompagnata da una semplice indicazione di un posto macchina, senza l'accertamento di una richiesta di denaro o altra utilità, non integrerebbe gli elementi costitutivi della fattispecie. La norma penale, secondo il ricorrente, richiederebbe lo svolgimento di un'attività organizzata e non autorizzata, a cui si accompagna un vantaggio economico mediante richiesta e ricezione di denaro. 2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione ex art. 606, lett. e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la sentenza non chiarirebbe in che modo il ricorrente avrebbe richiesto o percepito denaro per l'attività di parcheggiatore. Lamenta, in particolare, che le circostanze concrete del caso (assenza di richiesta di denaro, mancanza di denaro percepito, assenza di testimoni/utenti della strada, mancanza di foto/video) non sarebbero state adeguatamente valutate. 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per aver ritenuto irrilevante la mancata effettuazione, da parte degli agenti accertatori, della confisca obbligatoria della res con la quale si configura la violazione sanzionata. Sostiene che la norma prevede espressamente, in caso di recidiva, che "è sempre disposta la confisca delle somme percepite" e che la mancata applicazione di tale misura costituirebbe violazione di legge. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 II primo motivo è manifestamente privo di fondamento. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, D.Lgs. 285/1992, è sufficiente accertare l'attività di direzione e indicazione agli automobilisti dei posti liberi per parcheggiare, senza che sia necessario riscontrare lo scambio di denaro, in quanto il possesso di proventi non è un elemento costitutivo del reato, il quale si perfeziona a prescindere dalla dazione di denaro e con il semplice svolgimento dell'attività di parcheggiatore abusivo, per cui non è necessaria la prova di una controprestazione monetaria, ma solo la reiterazione della condotta già precedentemente sanzionata in via amministrativa con provvedimento divenuto definitivo. (cfr. Sez. 7, Ord. n. 2883 del 2025). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto integrata la fattispecie contestata, valorizzando il fatto che il Ferruggia era stato osservato mentre dirigeva gli automobilisti durante le manovre di parcheggio, indicando gli spazi liberi sulla pubblica via. Tali condotte, anche in assenza di un accertato scambio di denaro, sono sufficienti a integrare il reato contestato. 3.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Le censure mosse si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio già vagliato dai giudici di merito, inammissibile in sede di legittimità. La Corte d'Appello ha adeguatamente motivato il proprio convincimento, evidenziando che gli operanti avevano osservato l'imputato mentre svolgeva attività tipica di parcheggiatore, dirigendo gli automobilisti nelle manovre di parcheggio attraverso segnalazioni manuali. Tale valutazione, immune da vizi logici, si sottrae al sindacato di questa Corte. Va richiamato il consolidato principio secondo cui sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.3 II terzo motivo è inammissibile. La mancata confisca delle somme di denaro, che secondo la difesa rappresenterebbe una violazione dell'art. 7, comma 15 bis, D.Lgs. 285/1992, non costituisce irregolarità rilevante ai fini dell'affermazione di responsabilità, atteso che la mancata adozione di un provvedimento ablatorio, quand'anche configurasse un'irregolarità procedurale, non inciderebbe sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, correttamente accertati dai giudici di merito. Rispetto alla censura è poi palese il difetto di interesse a impugnare. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data
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