CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39765/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natct a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 4/4/2024 la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 16/6/2023 dal Tribunale di Verbania, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 10- ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando l'affermazione di responsabilità, che non avrebbe valutato l'oggettiva impossibilità di adempiere per impossibilità di reperire le rimesse necessarie, per forza maggiore. E' censurata la motivazione, poi, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici dì merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte dì legittimità. 4. La doglíanza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, anche richiamando l'ampia ed articolata pronuncia di primo grado, ha evidenziato in fatto l'assenza di elementi dai quali desumere che l'imputata si trovasse in stato di assoluta impossibilità di adempiere; tale affermazione, peraltro, è stata contestata nel ricorso con asserzioni generiche e di merito, dunque inammissibili, quali "l'assoluta impossibilità di reperire le rimesse necessarie", con particolare riguardo ad un credito restitutorio di una banca riconosciuto da una allegata sentenza del Tribunale di Verbania (con l'effetto - parimenti solo asserito e congetturale - che "se avesse avuto a disposizione gli importi illecitamente trattenuti dall'Istituto di Credito avrebbe potuto sanare parte del mancato versamento e scendere comunque sotto la soglia di punibilità"). Questo credito, peraltro, è stato valutato dalla sentenza impugnata, ma ritenuto elemento inconferente a provare l'impossibilità di adempiere. 5. Con riguardo, infine, alle circostanze attenuanti generiche, basti qui rilevare che le stesse erano state riconosciute in primo grado, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, con conseguente riduzione della pena. 6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024