Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 22689/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della GIP presso il Tribunale di Latina; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il GIP presso il Tribunale di Latina ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova formulata da [OSCURATO:PERSONA] - destinatario di decreto penale di condanna n.348/2021 per il reato previsto deill'art.95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - non risultando allegato alla relativa istanza un programma elaborato di intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna o comunque la relativa richiesta di elaborazidne; e7 non risultando richiesta diversa di giudizio immediato o di altro rito alternativo ed essendo decorso il termine di giorni quindici dalla notifica all'imputato, ha disposto l'esecuzione del decreto penale.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando i seguenti motivi: - violazione di legge in riferimento agli arti:. 464-bis e 464 cod.proc.pen.; ha dedotto che il provvedimento era censurabile nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile la richiesta di sospensione non corredata dal programma di trattamento ovvero dalla relativa richiesta, non essendo prevista l'allegazione medesima come requisito di ammissibilità dell'istanza; - violazione di legge in riferimento all'art.461, commi 2 e 4, cod.proc.pen., essendo abnorme il provvedimento nella parte in cui aveva dichiarato esecutivo il decreto penale nonostante l'imputato avesse proposto rituale atto di opposizione; deduceva che lo stesso art.461 cod.proc.pen., nel positivizzare le ipotesi di inammissibilità dell'opposizione a decreto penale, non contempla tra queste quella conseguente alla inammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova; deducendo come, nel caso di specie, l'imputato avesse comunque espresso la propria esplicita determinazione ad opporsi al decreto penale di condanna e che, solo in via subordinata, aveva avanzato istanza di sospensione con messa alla prova; sicché, una volta, dichiarata inammissibile tale ultima istanza, il Giudice avrebbe comunque dovuto dichiarare la prosecuzione del giudizio secondo le forme del rito immediato in relazione a quanto previsto dall'art.464 cod.proc.pen..

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale, deducendo la fondatezza del secondo motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto, con le precisazioni di seguito indicate.

2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente ha genericamente dedotto l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, è manifestamente infondato.

L'art. 464-bis, comma 4, primo periodo, cod.proc.pen. introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n.67, prevede testualmente che «all'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma», derivando quindi che, per espresso disposto normativo, all'istanza deve essere allegato alternativamente il programma ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di detto programma.

2.1. Si tratta di una previsione volta a comprovare la serietà della istanza e la effettiva volontà da parte dell'imputato di accedere alla messa alla prova e tanto giustifica l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui è illegittima la decisione con cui il tribunale rigetti la richiesta di sospensione per messa alla prova a cagione dell'assenza del programma di trattamento, considerato che, ai sensi dell'art. 464-bis, comma 4, primo periodo, cod.proc.pen. detta richiesta è ritualmente proposta non solo quando sia accompagnata dal programma di trattamento, ma anche quando, non potutosi predisporre detto programma, ne sia comunque rivolta specifica istanza all'ufficio di esecuzione penale (Sez.3, n.12721 del 17/1/2019, Blengino, Rv. 275355; Sez.6, n.31730 del 19/5/2015, Campanaro, Rv. 265307).

2.2. Ne consegue che, anche solo in presenza di una istanza a cui sia allegata la mera richiesta del programma di trattamento all'ufficio di esecuzione penale, al giudice è precluso il rigetto della domanda, non essendo consentito di decidere prima di avere visionato tale programma; l'art. 464-ter, comma 3, cod. proc. pen. prevede infatti che "la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati".

2.3. Nel caso di specie, non è contestato il dato in forza del quale la richiesta di sospensione non è stata accompagnata dal programma di trattamento e nemmeno dall'eventuale richiesta di elaborazione; ragione per la quale il rigetto dell'istanza di sospensione deve ritenersi del tutto conforme rispetto alle disposizioni processuali di riferimento (in termini, Sez.6, n.9197 del 26/9/2019, dep.2020, RV. 278619).

3. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.

Sul punto, va infatti ritenuto che la dichiarata inammissibilità dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova non determini di per sé stessa anche la contestuale inammissibilità dell'opposizione a decreto penale di condanna.

3.1. A tale proposito, la giurisprudenza dii questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (nelle forme del rito immediato ovvero in quelle del giudizio abbreviato o del patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso, di modo che il decreto medesimo deve essere revocato dal giudice procedente dopo la verifica della rituale instaurazione del giudizio (Sez.3, n.20261 del 18/3/2014, Luzzana, RV. 259648); in coerenza con tale ricostruzione, è stato quindi osservato che il mancato accogilimento - per qualsiasi causa - della richiesta di applicazione concordata della pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato (Sez.1, n.40:137 del 18/9/2009, n.40137, Furlan, RV. 245356; Sez.5 del 18/10/2013, n.6369/2014, [OSCURATO:PERSONA], RV. 258866).

In base alle predette considerazioni, deve quindi ritenersi che erroneamente sia stata dichiarata l'integrale inammissibilità dell'opposizione - con conseguente dichiarazione di esecutività del decreto - sulla base del solo dato rappresentato dalla mancanza di richiesta di prosecuzione del giudizio secondo un ulteriore rito alternativo.

3.2. Ne consegue che appare fondata la censura di abnormità formulata dal ricorrente avverso il provvedimento del GIP, in quanto emesso completamente al dì fuori dei casi consentiti dal codice di rito e dovendosi invece ritenere che lo stesso giudice procedente avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del procedimento secondo le forme del rito immediato (in termini, Sez.4, n.10080 del 14/2/2019, Guglielmi, RV. 2752'73; Sez.4 del 16/9/2020, Lachini, RV. 280068).

Rilevando sul punto che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez.

U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552; Sez. 2, n. 2484 del 21/1LO/2014, dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275; Sez. 5, n. 28694 del 19/05/2022, Caggia, Rv. 283578), come ravvisabile nel caso di specie.

4. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti all'Ufficio GIP del Tribunale di Latina per l'ulteriore Corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lati

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della GIP presso il Tribunale di Latina; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il GIP presso il Tribunale di Latina ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova formulata da [OSCURATO:PERSONA] - destinatario di decreto penale di condanna n.348/2021 per il reato previsto deill'art.95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - non risultando allegato alla relativa istanza un programma elaborato di intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna o comunque la relativa richiesta di elaborazidne; e7 non risultando richiesta diversa di giudizio immediato o di altro rito alternativo ed essendo decorso il termine di giorni quindici dalla notifica all'imputato, ha disposto l'esecuzione del decreto penale.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando i seguenti motivi: - violazione di legge in riferimento agli arti:. 464-bis e 464 cod.proc.pen.; ha dedotto che il provvedimento era censurabile nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile la richiesta di sospensione non corredata dal programma di trattamento ovvero dalla relativa richiesta, non essendo prevista l'allegazione medesima come requisito di ammissibilità dell'istanza; - violazione di legge in riferimento all'art.461, commi 2 e 4, cod.proc.pen., essendo abnorme il provvedimento nella parte in cui aveva dichiarato esecutivo il decreto penale nonostante l'imputato avesse proposto rituale atto di opposizione; deduceva che lo stesso art.461 cod.proc.pen., nel positivizzare le ipotesi di inammissibilità dell'opposizione a decreto penale, non contempla tra queste quella conseguente alla inammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova; deducendo come, nel caso di specie, l'imputato avesse comunque espresso la propria esplicita determinazione ad opporsi al decreto penale di condanna e che, solo in via subordinata, aveva avanzato istanza di sospensione con messa alla prova; sicché, una volta, dichiarata inammissibile tale ultima istanza, il Giudice avrebbe comunque dovuto dichiarare la prosecuzione del giudizio secondo le forme del rito immediato in relazione a quanto previsto dall'art.464 cod.proc.pen.. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale, deducendo la fondatezza del secondo motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, con le precisazioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente ha genericamente dedotto l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, è manifestamente infondato. L'art. 464-bis, comma 4, primo periodo, cod.proc.pen. introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n.67, prevede testualmente che «all'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma», derivando quindi che, per espresso disposto normativo, all'istanza deve essere allegato alternativamente il programma ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di detto programma. 2.1. Si tratta di una previsione volta a comprovare la serietà della istanza e la effettiva volontà da parte dell'imputato di accedere alla messa alla prova e tanto giustifica l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui è illegittima la decisione con cui il tribunale rigetti la richiesta di sospensione per messa alla prova a cagione dell'assenza del programma di trattamento, considerato che, ai sensi dell'art. 464-bis, comma 4, primo periodo, cod.proc.pen. detta richiesta è ritualmente proposta non solo quando sia accompagnata dal programma di trattamento, ma anche quando, non potutosi predisporre detto programma, ne sia comunque rivolta specifica istanza all'ufficio di esecuzione penale (Sez.3, n.12721 del 17/1/2019, Blengino, Rv. 275355; Sez.6, n.31730 del 19/5/2015, Campanaro, Rv. 265307). 2.2. Ne consegue che, anche solo in presenza di una istanza a cui sia allegata la mera richiesta del programma di trattamento all'ufficio di esecuzione penale, al giudice è precluso il rigetto della domanda, non essendo consentito di decidere prima di avere visionato tale programma; l'art. 464-ter, comma 3, cod. proc. pen. prevede infatti che "la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati". 2.3. Nel caso di specie, non è contestato il dato in forza del quale la richiesta di sospensione non è stata accompagnata dal programma di trattamento e nemmeno dall'eventuale richiesta di elaborazione; ragione per la quale il rigetto dell'istanza di sospensione deve ritenersi del tutto conforme rispetto alle disposizioni processuali di riferimento (in termini, Sez.6, n.9197 del 26/9/2019, dep.2020, RV. 278619). 3. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. Sul punto, va infatti ritenuto che la dichiarata inammissibilità dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova non determini di per sé stessa anche la contestuale inammissibilità dell'opposizione a decreto penale di condanna. 3.1. A tale proposito, la giurisprudenza dii questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (nelle forme del rito immediato ovvero in quelle del giudizio abbreviato o del patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso, di modo che il decreto medesimo deve essere revocato dal giudice procedente dopo la verifica della rituale instaurazione del giudizio (Sez.3, n.20261 del 18/3/2014, Luzzana, RV. 259648); in coerenza con tale ricostruzione, è stato quindi osservato che il mancato accogilimento - per qualsiasi causa - della richiesta di applicazione concordata della pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato (Sez.1, n.40:137 del 18/9/2009, n.40137, Furlan, RV. 245356; Sez.5 del 18/10/2013, n.6369/2014, [OSCURATO:PERSONA], RV. 258866). In base alle predette considerazioni, deve quindi ritenersi che erroneamente sia stata dichiarata l'integrale inammissibilità dell'opposizione - con conseguente dichiarazione di esecutività del decreto - sulla base del solo dato rappresentato dalla mancanza di richiesta di prosecuzione del giudizio secondo un ulteriore rito alternativo. 3.2. Ne consegue che appare fondata la censura di abnormità formulata dal ricorrente avverso il provvedimento del GIP, in quanto emesso completamente al dì fuori dei casi consentiti dal codice di rito e dovendosi invece ritenere che lo stesso giudice procedente avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del procedimento secondo le forme del rito immediato (in termini, Sez.4, n.10080 del 14/2/2019, Guglielmi, RV. 2752'73; Sez.4 del 16/9/2020, Lachini, RV. 280068). Rilevando sul punto che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552; Sez. 2, n. 2484 del 21/1LO/2014, dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275; Sez. 5, n. 28694 del 19/05/2022, Caggia, Rv. 283578), come ravvisabile nel caso di specie. 4. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti all'Ufficio GIP del Tribunale di Latina per l'ulteriore Corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lati
Decreto Cassazione n. 22689/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris