CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2015
Cassazione n. 24998/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 21466/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardian. 381/50 / 20 1 5 , de positata il 9.02.2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del21 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Milano rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA, relative Oggetto: Tributi– Accertamento all’anno 2006, con il quale erano stati ripresi a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA ritenuta indetraibile, in quanto riguardanti fatture per operazioni oggettivamente inesistenti , emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per presunte prestazioni di servizi; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dal la contribuente, osservando, in via preliminare, chel’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento, perché notificato oltre il termine di prescrizione, era inammissibile, in quanto proposta solo in appello, in violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992; - nel merito, la CTR ha rilevato che la sent enza impugnata era corretta, in quanto dalla documentazione versata in atti era stata dimostrata l’inesistenza delle operazioni contestate, avendo il primo giudice evidenziato come risultassero solo pagamenti parziali delle prestazioni relative alle fatture contestate, mentre la parte rimanente veniva saldata mediante giroconti, e come le fatture non fossero registrate nella contabilità della società emittente che ne aveva esibite altre, riportanti gli stessi estremi, ma con causali ed imponibili diversi, emesse nei confronti di soggetti diversi; - l a [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la nullità dell’avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, per intervenuta decadenza dell’Agenzia delle entratedal potere accertativo, atteso che l’avviso di accertamento per il recupero delle imposte relative all’anno 2006, era stato notificato alla contribuente il 6.11.2012 e, quindi, oltre il termine ordinario di accertamento, scaduto in data 31.12.2011, non potendosi applicare al caso di specie la disciplina del raddoppio del termine, in quanto nessuna denuncia relativa a reati fiscali era stata allegata all’avviso di accertamento, che conteneva solo un generico riferimento ad una comunicazione di notizia di reato a carico della ricorrente, asseritamente trasmessa all’autorità giudiziaria quando il termine ordinario era ormai scaduto; -il motivo è inammissibile; - come è stato più volte affermato da questa Corte, la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi, ai sensi dell'art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., in quanto ilricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede lacassazione, aventi carattere di specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio dicassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate (Cass. n. 17125 del03/08/2007 e n. 15517 del21/07/2020); - la ricorrente non ha censurato la dichiarazione inammissibilità del motivo con il quale solo in appello è stata eccepita la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, limitandosi a reiterare detta eccezione, sebbene la stessa non sia stata esaminata nel merito dal giudice di appello; - il motivo è comunque inammissibile perché la ricorrente non ha dimostrato di avere proposto l’eccezione di decadenza già nel primo grado del giudizio, posto che nel processo tributario la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere impositivo, in quanto stabilita a favore e nell'interesse esclusivo del contribuente, configura un'eccezione in senso stretto che deve essere necessariamente sollevata dallo stesso e non integra, pertanto, una circostanza rilevabile d'ufficio dal giudice (ex plurimis, Cass. n. 24074 del 3.10.2018); - con il secondo motivo, deduce la nullità della se ntenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la CTR non ha rispettato le regole sul riparto dell’onere della prova in materia di accertamento induttivo, gravando sull’Amministrazione finanziaria l’onere di fornire la prova della non inerenza delle prestazioni fatturate, quando i prodotti e/o i servizi indicati in fattura sono strettamente connessi con la produzione, e non ha esaminato la documentazione prodotta dalla contribuente per dimostrare l’effettivo svolgimento e l’inerenza dei servizi contestati; - i l motiv o è inammissibil e perché evoca, in maniera cumulata ed indistinta, vizi diversi ed eterogenei, dando luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione, con l'inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass.23.10.2018, n. 26874 e Cass. 23.09.2011, n. 19443); - il motivo è inammissibile anche perché mira, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo, ad attingere il giudizio di fatto operato dal giudice di appello con riferimento alla valutazione delle prove; - il motivo è in ogni caso inammissibile, con riferimento al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc., operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod.proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 10.06.2014, non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell’11/05/2018); - con il terzo mo tivo, denuncia l’improcedibilità dell’azione amministrativa e del procedimento sanzionatorio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., in quanto svoltosi in violazione degli artt. 649 cod. proc. pen. e 53 del Protocollo CEDU, non avendo la CTR considerato il divieto del bis in idem, a seguito della sentenza definitiva di applicazione della pena concordata, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione agli stessi fatti contestati in sede amministrativa; -il motivo è infondato; - occorre innanzitutto premettere che “il divieto del "bis in idem" non opera rispetto agli atti impositivi in quanto postula, anche in virtù dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte costituzionale, che un soggetto sia stato sottoposto a processo penale e che, per conseguire effetti deterrenti, gli sia stata irrogata un'ulteriore misura, finalizzata alla punizione del medesimo fatto, che, al di là dalla qualificazione giuridica operata dalla legislazione nazionale, sia da ritenere di natura penale per la gravità delle conseguenze da essa derivanti: detti caratteri non sono ascrivibili alla pretesa impositiva, atteso che con la stessa l'Amministrazione finanziaria si limita a recuperare l'imposta non versata” (Cass. n. 24470 del 5/10/2018; Cass. n. 9076 dell’1/04/2021); - la censura è infondata anche con riferimento al provvedimento di irrogazione delle sanzioni, in quanto non vi è coincidenza fra il soggetto sanzionato in via amministrativa (la società) e la persona chiamata a rispondere in sede penale (il legale rappresentante della stessa), essendo stata la sanzione amministrativa inflitta ad un soggetto giuridico diverso da quello al quale è stata ascritta, nel procedimento penale, la violazione costituente reato, non potendosi ritenere, in tal caso, che il fatto sia corrispondente sotto il profilo storico – naturalistico a quello oggetto di sanzione penale ( ex multis , Cass. pen. n. 42897/2018; Cass. pen. 24309/2017); - nella specie non vi è coincidenza di soggetti, in quanto la sanzione amministrativa –tributaria è stata irrogata nei confronti della società contribuente, mentre in sede penale è stato sanzionato il legale rappresentante della stessa; - con il quarto motivo, articolato a sua volta in cinque censure, la ricorrente denuncia: 4)la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.e di norme di diritto in ordine all’omessa pronuncia in relazione alla domanda riguardante i l ciclo di produzione, i tempi e i costi necessari , oggetto dell’appello, con conseguente mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; 4A) l’omesso esame e l’omessa motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nonché la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio e relativo alla mancata dichiarazione di nullità dell’avviso di accertamento, in quanto redatto in modo non conforme e privo di sufficiente motivazione sulle risultanze del contraddittorio; 4B) la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per non avere rilevato, nel primo grado di giudizio, il mancato deposito da parte dell’Agenzia del PVC, da cui conseguiva l’improcedibilità processuale e l’illegittimità e nullità della sentenza; 4C) la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, fra cui l’art. 74, commi 4 e 5, del TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR effettuato alcun accertamento in ordine alla concreta deducibilità dei costi che dovevano considerarsi deducibili, in forza dell’art. 14, comma 4-bis, anche in presenza di operazioni fraudolente, se risultavano rispettati i principi di effettività, inerenza, competenza, determinatezza o determinabilità; sostiene che sia in primo che in secondo grado aveva chiesto di annullare l’atto impugnato, perché reso oltre i termini di prescrizione / decadenza; - la censura è complessivamente inammissibile, perché sovrappone motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5, cod. proc. civ. e tale sovrapposizione non può essere in alcun modo superata, in quanto la formulazione del motivo non permette di cogliere conchiarezza le doglianze prospettate (Cass. n. 38169 del 9.12.2021; Sez. U. n. 37552 del 30.11.2021), dando luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione, con l'inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23.10.2018, n. 26874 e Cass. 23.09.2011, n. 19443); - il motivo è in ogni caso inammissibile per difetto di specificità, non avendola contribuente riportato nel corpo del ricorso per cassazione le pertinenti deduzioni contenute negli atti processuali dei gradi di merito e non avendo illustrato in modo specifico gli elementi di prova in quella sede dedotti, non consentendo così a questa Corte di esprimere il suo giudizio in ordine alle denunciate censure;- in conclusione, il ricorso va riget tato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che liquida in euro 7.800,00 oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di