CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13817/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 9 maggio 2024 che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 189, commi 1 e 6, cod. strada, 110 cod. pen. e 189, commi 1 e 7, cod. strada, condannandolo alla pena, sospesa, di mesi dieci di reclusione e alla sospensione della patente di guida per anni 2 e mesi 6, con il beneficio della non menzione. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione, deducendo due motivi di ricorso: I) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati contestati mancando il confronto con le specifiche doglianze difensive; II) vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio, in presenza di rilevante discostamento dai minimi edittali. 3. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, congruamente riferite alla motivazione dell'atto impugnato. Inoltre, il secondo motivo afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 4. Rispetto al primo motivo di censura, la Corte d'appello ha ben ricostruito la dinamica del sinistro, valorizzando una pluralità di fonti probatorie convergenti: le immagini delle telecamere di videosorveglianza, la relazione sul sinistro redatta dagli operanti intervenuti, nonché il dato obiettivo dell'assenza dell'imputato sul luogo all'arrivo delle forze dell'ordine. La Corte ha inoltre evidenziato che l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] non fu affatto immediata, ma avvenne solo grazie al rinvenimento, all'interno dell'abitacolo della sua auto, di un atto giudiziario contenente i suoi dati; gli operanti dovettero contattarlo telefonicamente più volte, fingendosi addirittura carristi per indurlo a fare ritorno sul posto. Circostanza, questa, che costituisce un elemento fattuale di particolare rilievo nel dimostrare la volontarietà dell'allontanamento. Risulta pertanto priva di fondamento la tesi dell'odierno ricorrente secondo cui il bene giuridico tutelato — individuato nella corretta identificazione dei soggetti coinvolti — non sarebbe stato leso. In tema di reato di fuga a seguito di incidente stradale con danno alle persone, l'obbligo di fermarsi può dirsi adempiuto solo ove l'agente effettui una fermata concreta ed effettiva, tale da consentirgli di rendersi conto dell'accaduto, di porsi in condizione di prestare assistenza e, comunque, di essere identificato ai fini della completa ricostruzione del fatto e delle eventuali azioni risarcitorie. Ne consegue che non è sufficiente una presenza meramente 2momentanea o inidonea allo scopo, dovendo la condotta consentire una effettiva identificazione (cfr. Sez. 4, n. 9212 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv 278606 - 01). Nel caso in esame, l'identificazione non fu affatto "pronta", ma avvenne solo grazie a un'attività investigativa successiva e non per spontanea permanenza del [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del sinistro. La condotta tipica si perfeziona con l'allontanamento consapevole prima dell'identificazione. Il temporaneo sottrarsi integra già l'offesa al bene giuridico protetto. Quanto all'art. 189, comma 7, cod. strada, si sostiene che, essendo intervenuta tempestivamente l'ambulanza, non ci sarebbe una concreta lesione del bene giuridico. L'assunto è infondato perché il reato di omissione di assistenza presuppone un incidente dal quale sorga l'obbligo di attivarsi anche in assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente uno stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso possa derivare per la vita o l'integrità fisica della persona. L'obbligo di prestare assistenza è dunque personale, immediato e non subordinato alla prova di un danno effettivo né eliso dall'intervento di terzi (Sez. 4, n. 21049 del 06/04/2018, Rv 273255). La norma tutela non solo l'effettiva prestazione materiale di soccorso, ma l'adempimento del dovere solidaristico gravante su chi abbia causato l'evento lesivo. L'omissione si consuma nel momento in cui il conducente si allontana senza verificare le condizioni della persona coinvolta e senza attivarsi per prestarle aiuto; l'intervento dell'ambulanza o di altri soggetti non elide retroattivamente la condotta omissiva già perfezionata. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte d'Appello ha ritenuto pacifica la sussistenza del dolo, valorizzando non soltanto il consapevole allontanamento dal luogo del sinistro, ma altresì il tentativo di sottrarsi nuovamente al controllo una volta rientrato sul posto e il comportamento aggressivo tenuto nei confronti degli operanti, elementi logicamente indicativi della piena coscienza e volontà della condotta. Va altresì ricordato che il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, C.d.S. ha natura di reato omissivo di pericolo, come chiarito da questa Corte, la quale ha affermato che esso è integrato dalla violazione dell'obbligo di fermarsi in presenza di un incidente percepito e riconducibile al proprio comportamento, concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che sia necessario l'accertamento di un effettivo danno alle persone. Ne consegue che, ai fini del dolo, è sufficiente la consapevolezza del sinistro e della sua potenziale idoneità lesiva, non occorrendo la rappresentazione certa dell'esistenza di lesioni (Sez.2 n. 42744 del 22/09/2021, Rv 282294). 5. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso. 3Nel caso di specie, non è ravvisabile alcun rilevante discostamento dai minimi edittali tale da imporre una motivazione rafforzata. La determinazione della pena e l'aumento per la continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e deve essere valutato alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. Allorché venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice risulta attenuato, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono implicitamente ricompresi gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464; Sez. 2 n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01). Nel caso di specie, la pena base è stata determinata nella misura del minimo edittale previsto per il reato più grave, sicché non era richiesta una motivazione analitica e particolarmente articolata, risultando sufficiente il riferimento alla gravità complessiva del fatto, desumibile dalla pluralità di veicoli coinvolti, dalle modalità del sinistro, dalla condotta successiva dell'imputato e dalla personalità dello stesso, desunta dai precedenti. L'aumento di tre mesi, applicato a titolo di continuazione, considerata la complessiva gravità della vicenda già evidenziata dalla motivazione, consente il controllo giudiziale di legittimità e dunque non integra il vizio denunciato dal ricorrente (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01). 5. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichi P.Q.MCANCF:( A 4