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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 27487/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7080-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (già I.S.A. - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.7080/2021 Cron.

Rep.

Ud.24/09/2024 CC avverso la sentenza n. 1146/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/12/2020 R.G.N. 2191/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] - dipendente della società ISA [OSCURATO:PERSONA] presso cui aveva prestato servizio inquadrato nell’[OSCURATO:PERSONA] secondo il CCNL delle Aziende del [OSCURATO:PERSONA] –volta ad ottenere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] Istituto di Servizi per il [OSCURATO:PERSONA], presso cui era transitato in seguito ad incorporazione prevista dall’art. 1, commi 659-664, della legge n. 208 del 2015, l’inquadramento nel livello Quadri del CCNL applicabile presso l’Istituto incorporante;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con due motivi, cui ha resistito l’intimata società con controricorso; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

1. risultano depositati sia l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo procuratore Avv. [OSCURATO:PERSONA], sia l’accettazione della rinuncia della parte controricorrente, come rappresentata e difesa;2.pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del processo; in considerazione dell’accettazione della società controricorrente non occorre provvedere sule spese ai sensi dell’art. 391, u.c., c.p.c.; l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (tra molte: Cass. n. 23175 del 2015); P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7080-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (già I.S.A. - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.7080/2021 Cron. Rep. Ud.24/09/2024 CC avverso la sentenza n. 1146/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/12/2020 R.G.N. 2191/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] - dipendente della società ISA [OSCURATO:PERSONA] presso cui aveva prestato servizio inquadrato nell’[OSCURATO:PERSONA] secondo il CCNL delle Aziende del [OSCURATO:PERSONA] –volta ad ottenere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] Istituto di Servizi per il [OSCURATO:PERSONA], presso cui era transitato in seguito ad incorporazione prevista dall’art. 1, commi 659-664, della legge n. 208 del 2015, l’inquadramento nel livello Quadri del CCNL applicabile presso l’Istituto incorporante; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con due motivi, cui ha resistito l’intimata società con controricorso; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. risultano depositati sia l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo procuratore Avv. [OSCURATO:PERSONA], sia l’accettazione della rinuncia della parte controricorrente, come rappresentata e difesa;2.pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del processo; in considerazione dell’accettazione della società controricorrente non occorre provvedere sule spese ai sensi dell’art. 391, u.c., c.p.c.; l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (tra molte: Cass. n. 23175 del 2015); P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Così de
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