CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15683/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 06 / 05/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 27303 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27303del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55S49 G702N) LUONGO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 80L65 G702W) rappresentatee difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A04G702K) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Guglielmo(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70B11 B950F ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BTTBRC 74T59 G702D ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1384/2021, pubblicatain data 6 luglio 2021 (e che si assume notificata in data 30 luglio 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 6 maggio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudi- zio nei confronti del geom etra [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni che assumono di aver subito in conse- guenza dell’inesatto adempimento alle obbligazioni Ric. n. 27303/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 15 professionali gravanti sullo stesso in virtù di un rapporto con- trattuale avente ad oggetto la progettazione e la successiva di- rezione dei lavori di modifica ed ampliamento di unfabbricato per civile abitazione di loro proprietà.Il convenuto, contestando la domanda delle attrici, ha altresì proposto, in via riconvenzio- nale, domanda di pagamento delle proprie residue competenze professionali. Il Tribunale di Pisa ha parzialmente accolto sia la domanda prin- cipale, condannando il [OSCURATO:PERSONA] a pagare alle attrici Mameli e Luongo la somma di € 38.340,82 a titolo risarcitorio, oltre ac- cessori, sia la domanda riconvenzionale, condannando le me- desime attrici Mameli e Luongo pagare al [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 10.867,32, oltre accessori, a titolo di competenze professionali. La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto l’importo della condanna a carico del [OSCURATO:PERSONA] ad € 4.980,00, oltre accessori, e quella a carico delle at- trici Mameli e Luogo ad € 9.134,17, oltre accessori. Ricorrono la Mameli e la Luongo, sulla base di otto motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto(art. 360 n. 3 cpc) in rela- zione agli artt. 115 e 167 cpc in ordine alla asserita mancata contestazione della affermazione di non conoscenza della desti- nazione dell’immobile a [OSCURATO:PERSONA]». 1.1Si premette che, nell’atto introduttivo del giudizio, le attrici avevano, tra l’altro, chiesto il risarcimento del danno Ric. n. 27303/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 15 determinato dal ritardo nell’apertura dell’attività commerciale di [OSCURATO:PERSONA] svolgersi nell’immobile oggetto dei lavori, ritardo a loro dire causato dalla necessità di attendere i tempi di svolgimento dell’accertamento tecnico preventivo che ha preceduto il presente procedimento. Il convenuto, nella comparsa di risposta, aveva negato di es- sere a conoscenza dell’intenzione delle attrici di esercitare nell’immobile la predetta attività commerciale. Le attrici avevano, poi, solo genericamente contestato, con la prima memoria depositata ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., tutte le difese contenute nella comparsa di risposta. In questa situazione, la corte d’appello, come già il tribunale, ha ritenuto non contestata la circostanza di fatto che il conve- nuto non fosse a conoscenza della predetta intenzione di adibire l’immobile ad attività commerciale. 1.2Le ricorrenti sostengono che, dopo aver integralmente con- testato, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., le difese del convenuto, «nella seconda memoria 183/6, raffor- zando le loro resistenze anche sul punto, avevano anche chie- sto ammissione di tre capitoli di prova per interrogatorio del convenuto e testi (n. 16, 17 e 18) proprio in punto alla cono- scenza della destinazione dell'immobile a [OSCURATO:PERSONA]», ri- chieste peraltro non ammesse dal giudice istruttore. A loro avviso, poiché il [OSCURATO:PERSONA] non aveva ulteriormente conte- stato il fatto indicato in tali istanze istruttorie (pur essendosi espressamente opposto all’ammissione di esse), tale fatto avrebbe dovuto ritenersi non contestato o, addirittura, dimo- strato. Il motivo di ricorso in esame è inammissibile. 1.3La questione della conoscenza o meno, da parte del conve- nuto [OSCURATO:PERSONA], dell’intenzione delle attrici di adibire l’immobile all’attività commerciale di [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi irri- levante ai fini dell’esito del giudizio, in quanto il risarcimento Ric. n. 27303/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 15 richiesto a tale riguardoè stato escluso anche sulla base di altri argomenti, da soli sufficienti a sostenere la decisione ed in re- lazione ai quali il ricorso non contiene specifiche censure. La corte territoriale, infatti, ha espressamente affermato, in proposito: «deve condividersi il rilievo del Giudice di prime cure secondo cui non “vi è prova certa che un taleprogetto fosse effettivo e concreto, essendo gli elementi offerti sul punto piut- tosto vaghi (tanto più che a detta dei testi, come visto, pur essendo venuto meno l’ostacolo delle opere murarie mancanti, l’attività recettiva non sarebbe ancora cominciata” (cfr. al ri- guardo deposizione di [OSCURATO:PERSONA]). A ciò deve aggiungersi che lo stesso consulente di parte appellata nel procedimento di ATP, Arch. [OSCURATO:PERSONA], ha riferito che, dopo essere suben- trato nel ruolo del Geom. [OSCURATO:PERSONA], aveva significativamente mo- dificato il progetto, cambiando la disposizione interna delle stanze (pur essendo il progetto già di per sé funzionale) e pre- cisando che allorquando era stato chiamato come consulente le committenti avevano già intenzione di inaugurare l’attività nella primavera-estate del 2008…». In altri termini, i giudici di secondo grado non solo hanno rite- nuto che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza delle intenzioni delle attrici in ordine alla destinazione commerciale dell’immobile, ma, soprattutto, hanno ritenuto che, comunque, non fosse stato provato il nesso di causa oggettivo tra l’inadempimento alle obbligazioni professionali imputato al [OSCURATO:PERSONA] e il dedotto evento dannoso del ritardato avvio dell’iniziativa commerciale, per non essere stata fornita la prova che quella iniziativa avrebbe avuto effettivamente avvio prima, in mancanza dell’inadempimento. Si tratta di un accertamento di fatto che è, anche da solo, ido- neo a sostenere la decisione in merito al mancato riconosci- mento della voce di danno di cui si controverte e che è fondato su una motivazione adeguata, non meramente apparente, né Ric. n. 27303/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 15 insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come talenon censurabile nella presente sede ( anzi, in realtà, tale accerta- mento non risultaaffatto specificamente censurato). 1.4Solo per completezza è, infine, opportuno altresì osservare che, anche a ritenere oggetto di contestazione la questione della conoscenza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], delle intenzioni delle at- trici in ordine alla destinazione commerciale dell’immobile, deve certamente,quanto meno, escludersi che la circostanza fosse incontroversa (avendola il [OSCURATO:PERSONA] certamente contestata): sa- rebbe stato, quindi, in ogni caso onere delle stesse attrici dan- neggiate fornirne la prova. Peraltro, come emerge dallo stesso ricorso, le loro richieste istruttorie finalizzate a fornire tale prova erano state disattese dall’istruttore. Di conseguenza, le ricorrenti avrebbero dovuto allegare e dimostrare che avevano specificamente (e non solo genericamente) reiterato tali istanze istruttoriein sede di pre- cisazione delle conclusioni, il che non è avvenuto, onde esse dovrebbero ritenersi abbandonate e il fatto in discussione non potrebbe ritenersi in nessun caso dimostrato. Né, d’altronde, potrebbero prendersi in considerazione, nella presente sede, le ulteriori argomentazioni svolte nel ricorso con le quali si sostiene che le prove documentali disponibili sareb- bero state di per sé sufficienti a dimostrare la circostanza di fatto controversa, risolvendosi tali argomentazioni in una ri- chiesta di nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione o falsa appli- cazione di norme di diritto(art. 360 n. 3 cpc ) in relazione agli artt. 115 e 167 cpccirca l’asserita mancata contestazione delle singole voci della notula del geom. [OSCURATO:PERSONA]». Il motivo è in parte inammissibileed in parte infondato. 2.1 I n palese violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non viene richiamato nel ricorso, in modo puntuale e specifico, Ric. n. 27303/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 15 il contenuto rilevante dei documenti e degli atti di causa sui quali si fondano le censure: in primo luogo, non è richiamato il preciso contenuto della comparsa di costituzione e risposta,con la domanda riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA], nonché quello della no- tula contenente l’indicazione della attività professionali (estra- nee alla direzione dei lavori) da quest’ultimo svolte, con i rela- tivi compensi; ma neanche è richiamato il preciso contenuto delle stesse difese in cui sarebbero state formulate le contesta- zionidelle attrici in proposito. In particolare, le contestazioni formulate nella prima memoria di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., trascritte nel ricorso, ap- paiono effettivamente del tutto generiche e, comunque, non di- rette specificamente a contestare l’allegazione in fatto dell’av- venuto svolgimento delle attività professionali estranee alla di- rezione dei lavori, come indicate nella notula depositata dal [OSCURATO:PERSONA]; il contenuto delle contestazioni formulate nella comparsa conclusionale non viene, invece, richiamato in modo puntuale e preciso. In ogni caso, non si potrebbe valutare l’idoneità e la specificità delle predette contestazioni, in mancanza di un adeguato e puntuale richiamo del contenuto delle allegazioni in fatto della controparte che avrebbero dovuto essere oggetto di esse. 2.2È, poi, appena il caso di osservare che, in diritto, l’afferma- zione della corte d’appello in ordine alla tardività di una conte- stazione di fatti specificamente allegati dalla controparte negli atti introduttivi del giudizio, se operata solo con la comparsa conclusionale, risulta del tutto conforme all’indirizzo consolidato di questa stessa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare), secondo il quale «la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti dellanon con- testazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere cor- relata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all’esaurimento della fase Ric. n. 27303/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 15 processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di pre- cisare e modificare, sia allegando nuovi fatti –diversi da quelli indicati negli atti introduttivi –sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in partico- lare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime di- fese, dei fatti allegati dall’attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali con- sentite dall’art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all’esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall’esercizio della facoltà deduttiva» (Cass.,Sez. 6 - 2, Ordi- nanza n. 31402 del 02/12/2019, Rv. 656256 – 02 ; in senso conforme: Sez. 2, Sentenza n. 26859 del 29/11/2013, Rv. 629109 –01; Sez. 3, Sentenza n. 24415 del 09/09/2021 , Rv. 662400 -01). Sotto tale profilo, il motivo di ricorso in esame risulta manife- stamente infondato. 2.3Per quanto, infine, attiene alle argomentazioni a sostegno dell’assunto per cui al [OSCURATO:PERSONA] spetterebbe solo un compenso commisurato al 10% dell’importo dei lavori effettivamente ese- guiti sotto la sua direzione, si tratta di un assunto fondato su una interpretazione della volontà negoziale delle parti consa- crata nel loro accordo scritto diversa da quella accertata dalla corte d’appello, che ha ritenuto l’indicazionein esame non vin- colante ai fini della determinazione del compenso, se non in caso di regolare e completa ultimazione della propria presta- zione da parte del professionista. Trattandosi di un accertamento di fatto sostenuto da motiva- zione adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede e, comunque, certamente non adeguatamente censurata, sotto il profilo dell’eventuale violazione delle Ric. n. 27303/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 15 disposizioni in tema di ermeneutica negoziale, tale accerta- mento non può essere ulteriormente contestato, tanto meno attraverso la richiesta di una applicazione dei termini dell’ac- cordo sul compenso del tutto incompatibile con dettainterpre- tazione. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione o falsa applica- zione di norme di diritto(art. 360 n. 3 cpc) in relazione agli artt. 1457 e 1362 cod.civ. circa la essenzialità del termine di fine lavori quale indizio della destinazione dell’immobile a [OSCURATO:PERSONA]». Il motivo è inammissibile. Le censure con esso formulate hanno ad oggetto, come quelle di cui al primo motivo, la questione della conoscenza, da parte del convenuto, dell’intenzione delle attrici di adibire l’immobile oggetto dei lavori ad attività commerciale ([OSCURATO:PERSONA]). Per le medesime ragioni già esposte in relazione al primo mo- tivo (cui si fa espresso rinvio, per quanto possa occorrere), si tratta di censure prive di rilievo ai fini dell’esito della controver- sia, in quanto, come già visto,il rigetto della domanda risarci- toria, con riguardo alla voce di danno in questione, è sufficien- temente sostenuto dall’accertato difetto del nesso di causa og- gettivo tra l’inadempimento alle obbligazioni professionali im- putato al [OSCURATO:PERSONA] e il dedotto eventodannoso del ritardato avvio dell’iniziativa commerciale, per non essere stata fornita la prova che quella iniziativa avrebbe avuto effettivamente avvio prima, in mancanza dell’inadempimento. 4.Con il quarto motivo si denunzia « Violazione o falsa applica- zione di norme di diritto(art. 360 n. 3 cpc) in relazione agli artt. 115 e 167circa la mancata contestazione della produzione degli assegni attestanti gli acconti versati dalle ricorrenti al geom. [OSCURATO:PERSONA]». Con il quintomotivosi denunzia «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto(art. 360 n. 3 cpc) in relazione agli artt. 115 Ric. n. 27303/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 15 e 167circa la mancata contestazione – nel merito – dell ’ am- montare degli acconti versati dalle ricorrenti al geom. [OSCURATO:PERSONA]». Il quarto ed il quinto motivo hanno ad oggetto la questione della prova dei versamenti in acconto sui relativi compensi profes- sionali, effettuati in favore del [OSCURATO:PERSONA]; sono connessi, logica- mente e giuridicamente, e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili. 4.1Le ricorrenti sostengono che la corte d’appello avrebbe do- vuto ritenere oggetto di “non contestazione”, ai sensi degli artt.115 e 167 c.p.c., una produzione documentale, segnatamente «la produzione operata in appello dalle ricorrenti medesime, che in tale occasione depositarono la copia degli assegni com- provanti il versamento». Ma, in base all’indirizzo costante di questa stessa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare), «l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giu- dice» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12748 del 21/06/2016, Rv. 640254 – 01 ; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3306 del 11/02/2020, Rv. 657014 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 6172 del 05/03/2020, Rv. 657154 –01). Già solo in base a tale rilievo in diritto, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame devono ritenersi inammissibili. 4.2In realtà, tali censure non colgono neanche adeguatamente l’effettiva ratio decidendialla base della statuizione impugnata, in quanto la corte d’appello ha ritenuto in radice inammissibile la produzione documentale di cui si controverte, perché avve- nuta solo in appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c., con la conseguenza che non vi sarebbe nessuno spazio, neanche in astratto, per una valutazione di una eventuale “non Ric. n. 27303/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 15 contestazione” (se anche, per assurdo, la si fosse potuta rite- nere possibile) in relazione ad essa. 5.Con il sesto motivo si denunzia « Violazione o falsa applica- zione di norme di diritto(art. 360 n. 3 cpc) in relazione all’art.345 cpccirca la produzione degli assegni attestanti gli acconti versati al geom. [OSCURATO:PERSONA]». Le censure di cui al motivo di ricorso in esame non risultano formulate con la necessaria chiarezza espositiva. Per quanto è possibile comprendere, le ricorrenti contestano, comunque, il rilievo di tardività e conseguente inammissibilità della produzione documentale, avvenuta solo in appello, degli assegni bancari comprovanti il pagamento di acconti in favore del [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell’art. 345 c.p.c.,chiedendo a questa Corte di «dichiarare il principio di diritto secondo il quale il geom. [OSCURATO:PERSONA], non essendosi tempestivamente opposto alla pro- duzione di documenti in appello, ha comunqueaccettato il con- traddittorio sul punto e la sua solo tardiva eccezione (contenuta nella comparsa conclusionale) deve far ritenere ammissibile la produzione». È allora sufficiente osservare che il principio di diritto che le ricorrenti chiedono a questa Corte di affermare , risolvendosi nella richiesta di riconoscere la rilevanza della mancata conte- stazione di una produzione documentale, è certamente infon- dato, per le ragioni già esposte con riguardo ai due precedenti motivi, cui si fa integrale rinvio. Per quanto poi riguarda i rilievi relativi ad una eventuale omessa contestazione dell’avvenuto pagamento degli acconti in questione già nel corso del giudizio di primo grado, è sufficiente rilevare che si tratta di rilievi formulati, di per sé, in modo ge- nerico e confuso e che, comunque, sarebbero in ogni caso inammissibili per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non sostenuti dal pun- tuale richiamo del contenuto degli atti processuali dai quali Ric. n. 27303/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 15 eventualmente potrebbe desumersi la specifica allegazione di quei fatti, da parte delle attrici, e l’omessa contestazione degli stessi, da parte del convenuto. 6.Con il settimo motivo si denunzia « Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione fra le parti(art. 360 n. 5 cpc) in relazione ai versamenti in acconto alla Impresa I.C.R.E. da parte delle ricorrenti, alla loro origine e al loro sviluppo». Ilmotivo è fondato , per quanto di ragione . 6.1Per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata , le at- trici avevano dedotto di avere pagato all’impresa appaltatrice, complessivamente, € 58.000,00, mentre l’importo dei lavori ef- fettivamente da quest’ultima realizzati era risultato pari a soli € 31.404,47: poiché i pagamenti in corso d’opera erano stati effettuati sulla base di stati di avanzamento dei lavori e di cer- tificati di pagamento emessi dal direttore dei lavoriconvenuto, che aveva erroneamente attestato l’esecuzione di lavori in mi- sura (almeno) corrispondente agli importi versati, avevano chiesto, a titolo di risarcimento, la differenza, pari ad € 26.595,53. Il tribunale aveva accolto tale domanda. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello sostenendo che non era stato provato il pagamento all’impresa dell’importo complessivo di € 58.000,00 e che egli aveva emesso esclusivamente un certifi- cato di pagamento per l’importo relativo allo stato di avanza- mento dei lavori del 30% delle opere, per complessivi € 27.500,00 (€ 25.000,00, oltre IVA), in data 21 agosto 2007, somma poi corrisposta all’impresa in data 23 agosto 2007. 6.2La corte d’appello ha ritenuto dirimente tale ultima circo- stanza, cioè il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse emesso esclusivamente un certificato di pagamento per € 27.500,00, IVA inclusa, ad agosto 2007, rilevando che il pagamento dell’ulteriore importo di € 27.500,00 effettuato dalle committenti in precedenza, nel Ric. n. 27303/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 15 luglio 2007, era avvenuto prima dell’emissione del certificato di pagamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] e concludendo che«i pagamenti effettuati dalle committenti in data antecedente all’emissione del primo certificato di pagamento non sono imputabili all’ope- rato del Geom. [OSCURATO:PERSONA] bensì ascrivibili ad autonome scelte delle stesse» e, pertanto, doveva «escludersi che la committenza ab- bia pagato importi eccedenti rispetto al valore delle opere, così come calcolato nella somma di euro 31.404,47». 6.3Le ricorrenti fanno presente che il pagamento dell’importo di € 27.500,00 effettuato a luglio 2007, prima dell’emissione del certificato di pagamento da parte del direttore dei lavoriad agosto 2007, era espressamente previsto come acconto nel contratto d’appalto; sostengono che di tale pagamento era, pertanto, certamente edotto lo stesso direttore dei lavori, al quale era noto il contratto di appalto, ed il quale, nell’attestare, il 21 agosto 2007, uno stato di avanzamento dei lavori pari al 30% delle opere con contestuale emissione di un certificato di pagamento per ulteriori € 25.000,00, oltre IVA(per complessivi € 27.500,00), aveva certamente tenuto conto, come era suo dovere,dell’importo già versato, essendo del resto pacifico che il corrispettivo complessivo dell’appalto ammontava ad € 155.000,00 e che, di conseguenza, il corrispettivo del 30% delle opere non ammontava certo ad € 25.000,00 (in effetti,è appena il caso di osservare che il 30% di € 155.000,00 è pari ad € 46.500,00). Sostengono che la corte d’appello, nel ritenere dirimente la mera circostanza che il pagamento autorizzato dal [OSCURATO:PERSONA] era pari a soli € 27.500,00, cifra di per sé inferiore all’importo dei lavori complessivamente eseguiti dall’impresa (senza, quindi, neanche valutare l’ulteriore contestazioneavanzata dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla prova dell’effettivo pagamento all’impresa di ulte- riori somme), non aveva tenuto conto di tali fatti decisivi e con- troversi. Ric. n. 27303/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 13 di 15 6.4 Rileva la Corte che , effettivamente, la corte d’appello ha del tutto omesso di considerare: a) che i certificati di pagamento da emettere a stati di avanza- mento lavori devono tener conto non solo delle opereeseguite fino al momento dell’attestazioneda parte d el direttore dei la- vori, ma anche dei pagamenti già effettuati fino a tale mo- mento; b) che, coerentemente, il certificato di pagamento emesso dal direttore dei lavori il 21 agosto 2007 per € 27.500,00 (com- prensivi di IVA) in base ad uno stato di avanzamento lavoripari al 30% delleopere complessive (il cui corrispettivo ammontava pacificamente ad € 155.000,00), doveva necessariamente te- ner conto dei precedenti pagamenti già effettuati in favore dell’impresa, non giustificandosi, d’altra parte, diversamente l’importodel suddetto certificato; c) che, pertanto, non poteva ritenersi affatto dirimente la cir- costanza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso un unico certificato di pa- gamento per € 27.500,00(IVA inclusa) a fronte di opere com- plessivamente realizzate per un importo superiore, in quanto quel certificato di pagamento doveva tener conto anche degli importi già versati fino a quel momento. La corte d’appelloavrebbe, invece, dovuto verificare: a) se, ed in quali termini, il certificato di pagamento emesso dal [OSCURATO:PERSONA] il 21 agosto 2007 «con il quale si autorizzava il paga- mento del SAL del 30% delle opere e cioè per il corrispondente importo di € 27.500,00, di cui € 25.000,00 per stato di avan- zamento lavori ed € 2.500,00 per IVA al 10% e quindi per com- plessivi € 27.500,00, versati con gli assegni emessi il 23 agosto del 2007» aveva tenuto conto (come avrebbe dovuto essere) dei precedenti importi già versatiall’impresa, e ciò anche con- siderando che il suddetto importo non corrispondeva affatto, da solo, al 30% del totale importo dei lavori commissionati, even- tualmente chiarendo (in caso negativo) per quale ragione ciò Ric. n. 27303/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 14 di 15 non era avvenuto e in che modo poteva spiegarsi l’anomalia senza responsabilità professionale del direttore dei lavori; b) se, dunque, l’importo complessivo del cui pagamento il di- rettore dei lavori doveva ritenersi responsabile, avendolo auto- rizzato quanto meno in parte, ma sul presupposto di precedenti importi già versati, fosse o meno eccedente quello dei lavori effettivamente eseguiti dall’impresa appaltatrice. Atanto dovrà provvedersi in sede di rinvio, previa cassazione della decisione impugnata, inparte qua. 7.Con l’ottavo motivo si denunzia « Nullità della sentenza ( art. 360 n. 4 c.p.c.) in relazione all’art. 132 cpcper carenze insa- nabili della motivazione». Il motivo è inammissibile. Esso contiene la reiterazione delle medesime censure formulate con i precedenti motivi, in relazione ai danni conseguenti al ri- tardo nel completamento dei lavori ed all’autorizzazione dei pa- gamenti eccedenti il valore delle opere effettivamente realiz- zate dall’impresa appaltatrice, sotto il profilo del difetto asso- luto di motivazione. È sufficiente, pertanto, osservare: a) che il dedotto difetto assoluto di motivazione certamente non sussiste con riguardo alla questione relativaai danni conseguenti al ritardo nel completamento dei lavori, in quanto, come già ampiamente esposto, sul punto la de- cisione impugnata risulta, al contrario, addirittura fon- data su una pluralità di rationes decidendida sole idonee a sostenerla, di cui solo alcune censurate; b) che, con riguardo alla questione dell’autorizzazione dei pagamenti eccedenti il valore delle opere effettivamente realizzate dall’impresa appaltatrice, ogni questione resta assorbita in virtù dell’accoglimento del settimo motivo del ricorso. Ric. n. 27303/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 15 di 15 8.È accolto il settimo motivo del ricorso, che è rigettato