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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37939/2022

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o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 9454 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Campanian. 4395 / 16 / 20 depositata i n data 30 / 0 9 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 9 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento notificatogli con il quale l’Ufficio richiedeva, all’esito di indagini finanziarie, Oggetto: erronea pronuncia di cessazione della materia del contendere Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 maggioritributi oltre a interessi e sanzioni per IRPEF, IRAP e IVA allostudio professionale del quale lo stesso era par tecipante; - la CTP accoglieva il ricorso; impugnava tale pronuncia l’Ufficio; - la CTR con la sentenza qui gravata dichiarava cessata la materia delcontendere; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a unsolo motivo; - il contribuent e è rimasto intimato; Consideratoche: - con l’unico motivo di ricorso dedotto l’[OSCURATO:PERSONA] siduole della violazione a falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., peravere la CTR erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere, fra intendendo il contenuto dell’istanza presentata dall’Ufficio che era volta a segnalare l’esito dell’accertamento societario presupposto di quello per cui è giudizio, definito con condono e per il quale altro accertamento, pertanto, era stata chiestala dic hiarazione di cessata materia del contendere; - il motivo è all’evidenza fondato; - dalla trascrizione in ricorso dell’istanza di cui si è detto a pag. 10 dell’atto, si evince con solare chiarezza che effettivamente l’istanzaera diretta solo a notiziare la CT R che “per l’appello con R.G.A.n. 4337/2017 (società di cui il contribuente è socio) è stata presentataistanza di definizione lite pendente, avverso la quale l’Ufficioha presentato istanza di cessata materia del contendere”; - il tenore dell’istanza, in ogni suo dato, era del tutto inequivoco; il giudice del gravame ha quindi del tutto mancato di esaminare l'istanza in parola, diretta alla fissazione della controversia, che segnalava la cessazione della materia del contendere in altro giudizio n. r.g. 433 7/2017, con ciò travisando il contenuto di quantorichiesto dall’Ufficio – in violazione dell’art. 112 c.p.c. - che nonaveva chiesto la cessazione della materia del contendere nel presentegiudizio ma la fissazione dell’udienza di discussione; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - in diritto, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, previstodall'art. 112 c.p.c. , implica il divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, e deve ritenersi violatoogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda" (Cass. n. 27727 /2005, n. 18991 /2003; in termini recentemente si veda Cass. Sez. 6 - 5, Sentenza n. 12281 del 2013); - nel caso che ci occupa, la CTR ha in effetti provveduto ponendosi con la propria statuizione del tutto al di là de l perimetro delle domandedelle parti, e quindi violando la disposizione di cui all’art.112c.p.c. ricitato; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvioal giudice dell’appello che dovrà esaminare il merito della controversia; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 9454 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Campanian. 4395 / 16 / 20 depositata i n data 30 / 0 9 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 9 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento notificatogli con il quale l’Ufficio richiedeva, all’esito di indagini finanziarie, Oggetto: erronea pronuncia di cessazione della materia del contendere Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 maggioritributi oltre a interessi e sanzioni per IRPEF, IRAP e IVA allostudio professionale del quale lo stesso era par tecipante; - la CTP accoglieva il ricorso; impugnava tale pronuncia l’Ufficio; - la CTR con la sentenza qui gravata dichiarava cessata la materia delcontendere; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a unsolo motivo; - il contribuent e è rimasto intimato; Consideratoche: - con l’unico motivo di ricorso dedotto l’[OSCURATO:PERSONA] siduole della violazione a falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., peravere la CTR erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere, fra intendendo il contenuto dell’istanza presentata dall’Ufficio che era volta a segnalare l’esito dell’accertamento societario presupposto di quello per cui è giudizio, definito con condono e per il quale altro accertamento, pertanto, era stata chiestala dic hiarazione di cessata materia del contendere; - il motivo è all’evidenza fondato; - dalla trascrizione in ricorso dell’istanza di cui si è detto a pag. 10 dell’atto, si evince con solare chiarezza che effettivamente l’istanzaera diretta solo a notiziare la CT R che “per l’appello con R.G.A.n. 4337/2017 (società di cui il contribuente è socio) è stata presentataistanza di definizione lite pendente, avverso la quale l’Ufficioha presentato istanza di cessata materia del contendere”; - il tenore dell’istanza, in ogni suo dato, era del tutto inequivoco; il giudice del gravame ha quindi del tutto mancato di esaminare l'istanza in parola, diretta alla fissazione della controversia, che segnalava la cessazione della materia del contendere in altro giudizio n. r.g. 433 7/2017, con ciò travisando il contenuto di quantorichiesto dall’Ufficio – in violazione dell’art. 112 c.p.c. - che nonaveva chiesto la cessazione della materia del contendere nel presentegiudizio ma la fissazione dell’udienza di discussione; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - in diritto, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, previstodall'art. 112 c.p.c. , implica il divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, e deve ritenersi violatoogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda" (Cass. n. 27727 /2005, n. 18991 /2003; in termini recentemente si veda Cass. Sez. 6 - 5, Sentenza n. 12281 del 2013); - nel caso che ci occupa, la CTR ha in effetti provveduto ponendosi con la propria statuizione del tutto al di là de l perimetro delle domandedelle parti, e quindi violando la disposizione di cui all’art.112c.p.c. ricitato; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvioal giudice dell’appello che dovrà esaminare il merito della controversia; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Ca
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