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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36817/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Milano del 2.3.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza, in esito a rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili di tutti i reati loro ascritti in rubrica, ovvero dei fatti rapina aggravata di cui al capo A), di falso di cui al capo B), di uso di atto falso di cui al capo C), di usurpazione di pubbliche funzioni di cui al capo D), di detenzione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente di cui al capo E), e di porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di oggetto atto alla offesa alla persona, di cui al capo E); ritenute le diverse violazioni di legge riunite nel vincolo della continuazione ed applicata la diminuente finale per la scelta del rito, gli odierni ricorrenti erano stati condannati alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.400 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere e con la applicazione delle pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale;

2. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, il Cifone così come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1 erronea applicazione della legge penale per non essere stato riqualificato il fatto in termini di tentata rapina: rileva, infatti, che, come segnalato con l'atto di appello, sussistevano tutti i presupposti per ritenere la ipotesi del delitto tentato in quanto gli imputati si erano impossessati della refurtiva in maniera sostanzialmente apparente poiché l'intera azione criminosa si era svolta sotto la stretta vigilanza delle Forze di Polizia che non erano intervenute per ragioni di natura investigativa non potendosi perciò ritenere consumato l'impossessamento dei beni sottratti con la realizzazione, su di essi, di una autonoma ed effettiva disponibilità e signoria; 2.1.2 erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione in merito al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.: segnala che, prima ancora del giudizio, il Cifone (unitamente agli altri due coimputati) aveva provveduto a risarcire il danno alla persona offesa che, in udienza preliminare, aveva dichiarato di essere pienamente soddisfatto di quanto gli era stato corrisposto ma che la Corte ha ciò non di meno stimato inadeguato a riparare integralmente il danno negando perciò anche le attenuanti generiche che, pure in presenza di un risarcimento parziale, avrebbero potuto essere riconosciute; 2.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1 erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 62 n. 6 e 62bis cod. pen.: rileva che la Corte ha confermato la sentenza di primo grado quanto al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ricorrendo ad una motivazione che non si attaglia al caso di specie e risulta solo apparente in quanto fondata su mere formule di stile; segnala, in particolare, che la Corte si è soffermata sulla gravità del fatto senza considerare la personalità della vittima, pluripregiudicato dedito al traffico di stupefacenti nei cui confronti è stata inscenata una finta perquisizione, e le reali modalità della rapina che aveva comunque comportato la restituzione integrale della refurtiva; sottolinea che, in questo contesto, il risarcimento avrebbe dovuto comportare la applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. o, quantomeno, delle attenuanti generiche;2.2.2 erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 73 DPR 309 del 1990: rileva che i fatti descritti al capo E) avrebbero dovuto essere ricondotti nella ipotesi contemplata dal comma 5 dell'art. 73 DPR 309 del 1990 trattandosi della estemporanea acquisizione di sostanza stupefacente da parte di soggetti che mai si erano dedicati a questo genere di attività segnalando che i giudici di merito hanno valorizzato il dato rappresentato dall'impossessamento violento che, tuttavia, è estraneo ai parametri di valutazione previsti dalla norma sopra indicata; 2.3 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 2.3.1 violazione di legge e vizio di motivazione: rileva che i tre coimputati, prima del processo, avevano risarcito il danno alla parte offesa che si era dichiarata soddisfatta della somma ricevuta laddove i giudici di merito hanno invece considerato la riparazione solo parziale; segnala che tale valutazione non può intervenire qualora, come nel caso di specie, sia stata la stessa persona offesa a stimare congruo ed adeguato il risarcimento del danno; rileva come la circostanza attenuante contempli sia l'avvenuto risarcimento che l'essersi il reo spontaneamente adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del fatto; ribadisce come nel caso in esame la refurtiva fosse stata immediatamente recuperata e restituita residuando, perciò, il solo danno "morale" costituito dal turbamento emotivo suscitato dall'azione delittuosa attraverso lo stratagemma della falsa perquisizione che aveva indotto il Barion, senza ricorso a violenza, a consegnare quanto richiestogli. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono complessivamente infondati.

Gli odierni ricorrenti sono stati condannati, nei due gradi di merito e sulla scorta di una conforma valutazione delle medesime emergenze istruttorie, per il delitto di rapina aggravata "perché, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, qualificandosi come appartenenti alla Guardia di Finanza, introducendosi all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] con il pretesto di una perquisizione volta alla ricerca di armi e droga, mediante violenza e minaccia (consistite nel minacciare più volte il predetto Barion che si sarebbe fatto due anni a [OSCURATO:PERSONA] se non avesse collaborato, consegnandolo loro la droga, nonché nel legargli i polsi dietro la schiena con delle fascette e nel rinchiuderlo dentro la camera da letto dove avevano chiuso anche le tapparelle per impedirgli di chiedere aiuto) si impossessavano del portafogli della vittima contenente la somma di denaro pari a 150 Euro e i suoi documenti di identità e carte di credito, dell'ulteriore somma di denaro di 450 Euro nonché di cinque cellulari ed un computer portatile marca Samsung, di un paio di scarpe da ginnastica, di un navigatore [OSCURATO:PERSONA], un borsello in tessuto, due playstation, un tablet, un giubbotto, un amacchina fotografica, sottraendoli al predetto Barion. 1 Tutti i ricorrenti hanno denunziato, nei rispettivi ricorsi, violazione violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen..

Le doglianze sono certamente infondate avendo la Corte territoriale vagliato l'omologo motivo di appello comune a tutti (cfr., pagg. 9-10) e respinto la censura sul rilievo, assolutamente corretto in diritto, secondo cui "... la riparazione deve essere integrale, sicché non possono giovare all'imputato, in caso di riparazione parziale o inadeguata, la dichiarazione liberatoria della persona offesa o la considerazione degli sforzi economici affrontati per effettuarla" (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. Pen., 5, 17.1.2013 n. 13.282, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255187).

Ha sottolineato, per altro verso, la gravità oggettiva del fatto atteso che il Barion era stato trovato "... legato con fascette da elettricista ai polsi ed alle caviglie e solo il provvidenziale intervento della Pg ha consentito di liberarlo" attribuendo perciò rilievo ad elementi fattuali indubbiamente suscettibili di incidere sulla valutazione del complessivo pregiudizio subito dalla vittima non solo sul piano patrimoniale (cfr., Cass. Pen., 2, 24.1.2013 n. 9.143, Corsini; Cass. Pen., 6, 12.11.2015 n. 6.405, Rv. 265831, secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice che, se congruamente motivato, non è censurabile in questa sede).

La Corte di Appello, inoltre, ha escluso che il sia pur parziale risarcimento potesse valere agli imputati il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche "... poiché se si ritenesse che la corresponsione di qualsiasi somma di denaro in favore della persona offesa, anche la più esigua, consentisse di ottenere lo stesso beneficio in termini di attenuazione del trattamento sanzionatorio dell'integrale risarcimento del danno (non attraverso l'art. 62 n. 6 ma attraverso l'art. 62bis cod. pen.) non avrebbe più ragione di esistere la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ..."; inoltre, secondo la Corte, il risarcimento offerto si sarebbe risolto nella non elevata somma di 300 Euro per ciascuno degli imputati che, peraltro, è stata comunque valutata, quale sforzo meritevole di considerazione, ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen..La questione relativa alla possibilità di valutare il parziale risarcimento del danno ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è effettivamente controversa nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., per la soluzione positiva, Cass. Pen., 6, 27.6.2013 n. 34.522, Vinetti, Rv. 256134, Cass. Pen., 1, 16.4.2021 n. 25.180, Hakani; Cass. Pen., 3, 21.11.2019 n. 10.084, Solarino).

In realtà, nel caso di specie, la Corte di Appello ha fondato la sua decisione non tanto su una affermazione "di principio", ma ha operato un apprezzamento "di merito" sulla inadeguatezza della condotta (in ogni caso parzialmente) risarcitoria a consentire il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto della oggettiva gravità dei fatti e, perciò, in forza di una valutazione che, in quanto non illogica o arbitraria, non è suscettibile di essere censurata in questa sede; tanto più, come è opportuno ribadire, laddove si consideri che la Corte non ha omesso di vagliare la portata positiva di tale condotta che ha invece valorizzato nella quantificazione iniziale della pena-base per il delitto di rapina.

Non è d'altro canto inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836).

2. Con il primo motivo del suo ricorso, la difesa del Cifone ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale per non essere stato riqualificato il fatto in termini di tentata rapina dal momento che gli imputati si erano solo apparentemente impossessati della refurtiva in quanto l'intera azione criminosa si era svolta sotto la stretta vigilanza delle Forze di Polizia che non erano intervenute per ragioni di natura investigativa non potendosi perciò ritenere consumato l'impossessamento dei beni sottratti con la realizzazione, su di essi, di una autonoma ed effettiva disponibilità e signoria.

Il motivo è a sua volta infondato avendo la Corte di Appello affrontato la analoga questione sollevata con l'atto di impugnazione della sentenza di primo grado che ha correttamente respinto richiamando la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.305, Moretti, resa in un caso nel quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell'imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest'ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato; conf., Cass. Pen., 2, 22.10.2013 n. 5.512, Barbato che, in forza del medesimo principio, ha a sua volta ritenuto consumata la rapina in banca commessa dall'imputato, che, dopo essersi impossessato del denaro, veniva bloccato all'interno dell'istituto dal sistema girevole di accesso e successivamente immobilizzato da una guardia giurata; cfr., ancora, Cass. Pen., 2. 20.11.2012 n. 5.663, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 35.006, Pistola; Cass. Pen., 1, 11.2.2010 n. 8.073, Pallotta; Cass. Pen., 4, 6.2.2003 n. 20.031, Fusi).

3. Altrettanto infondato ma, prima ancora, generico, è il secondo motivo articolato nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sulla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo E) nella ipotesi contemplata dal comma 5 dell'art. 73 del DPR 309 del 1990.

La Corte di Appello ha respinto la doglianza anche in tal caso articolata con l'atto di gravame "... poiché il quantitativo di sostanza sequestrato e le modalità di acquisizione della stessa (la rapina è stata effettuata proprio per la sostanza stupefacente) ne esclude la riconducibilità".

La decisione, perciò, si fonda su due diverse ed analogamente sufficienti argomentazioni che fanno leva per un verso sulla quantità di stupefacente (cfr., sul punto, anche pag. 19 della sentenza di primo grado) e, per altro verso, sulle modalità del fatto.

Il ricorso, a ben guardare, si limita a censurare questo secondo aspetto dimenticando e trascurando il dato ponderale invece ben considerato dalla Corte di Appello con la conseguente genericità del ricorso in quanto diretto a censurare una soltanto delle due argomentazioni autonomamente in grado di giustificare la decisione finale (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass. Pen., 3, 6.12.2017 n. 2.754, Rv. 272448, secondo cui deve essere considerato e dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti).

Il motivo è generico anche sotto altro profilo: i giudici di merito, infatti, avevano considerato il delitto di cui al capo E) ai fini dell 'aumento di pena per la continuazione sul capo A) nella misura di mesi 2 e giorni 12 di reclusione ed Euro 240 di multa da ulteriormente ridurre per il rito abbreviato e, perciò, in termini talmente modesti da imporre al ricorrente l 'onere di dedurre quale sarebbe stato il concreto beneficio derivante da una riqualificazione del fatto nella ipotesi "lieve" del comma 5.

4. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta i ricorsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Milano del 2.3.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza, in esito a rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili di tutti i reati loro ascritti in rubrica, ovvero dei fatti rapina aggravata di cui al capo A), di falso di cui al capo B), di uso di atto falso di cui al capo C), di usurpazione di pubbliche funzioni di cui al capo D), di detenzione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente di cui al capo E), e di porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di oggetto atto alla offesa alla persona, di cui al capo E); ritenute le diverse violazioni di legge riunite nel vincolo della continuazione ed applicata la diminuente finale per la scelta del rito, gli odierni ricorrenti erano stati condannati alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.400 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere e con la applicazione delle pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale; 2. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, il Cifone così come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1 erronea applicazione della legge penale per non essere stato riqualificato il fatto in termini di tentata rapina: rileva, infatti, che, come segnalato con l'atto di appello, sussistevano tutti i presupposti per ritenere la ipotesi del delitto tentato in quanto gli imputati si erano impossessati della refurtiva in maniera sostanzialmente apparente poiché l'intera azione criminosa si era svolta sotto la stretta vigilanza delle Forze di Polizia che non erano intervenute per ragioni di natura investigativa non potendosi perciò ritenere consumato l'impossessamento dei beni sottratti con la realizzazione, su di essi, di una autonoma ed effettiva disponibilità e signoria; 2.1.2 erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione in merito al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.: segnala che, prima ancora del giudizio, il Cifone (unitamente agli altri due coimputati) aveva provveduto a risarcire il danno alla persona offesa che, in udienza preliminare, aveva dichiarato di essere pienamente soddisfatto di quanto gli era stato corrisposto ma che la Corte ha ciò non di meno stimato inadeguato a riparare integralmente il danno negando perciò anche le attenuanti generiche che, pure in presenza di un risarcimento parziale, avrebbero potuto essere riconosciute; 2.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1 erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 62 n. 6 e 62bis cod. pen.: rileva che la Corte ha confermato la sentenza di primo grado quanto al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ricorrendo ad una motivazione che non si attaglia al caso di specie e risulta solo apparente in quanto fondata su mere formule di stile; segnala, in particolare, che la Corte si è soffermata sulla gravità del fatto senza considerare la personalità della vittima, pluripregiudicato dedito al traffico di stupefacenti nei cui confronti è stata inscenata una finta perquisizione, e le reali modalità della rapina che aveva comunque comportato la restituzione integrale della refurtiva; sottolinea che, in questo contesto, il risarcimento avrebbe dovuto comportare la applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. o, quantomeno, delle attenuanti generiche;2.2.2 erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 73 DPR 309 del 1990: rileva che i fatti descritti al capo E) avrebbero dovuto essere ricondotti nella ipotesi contemplata dal comma 5 dell'art. 73 DPR 309 del 1990 trattandosi della estemporanea acquisizione di sostanza stupefacente da parte di soggetti che mai si erano dedicati a questo genere di attività segnalando che i giudici di merito hanno valorizzato il dato rappresentato dall'impossessamento violento che, tuttavia, è estraneo ai parametri di valutazione previsti dalla norma sopra indicata; 2.3 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 2.3.1 violazione di legge e vizio di motivazione: rileva che i tre coimputati, prima del processo, avevano risarcito il danno alla parte offesa che si era dichiarata soddisfatta della somma ricevuta laddove i giudici di merito hanno invece considerato la riparazione solo parziale; segnala che tale valutazione non può intervenire qualora, come nel caso di specie, sia stata la stessa persona offesa a stimare congruo ed adeguato il risarcimento del danno; rileva come la circostanza attenuante contempli sia l'avvenuto risarcimento che l'essersi il reo spontaneamente adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del fatto; ribadisce come nel caso in esame la refurtiva fosse stata immediatamente recuperata e restituita residuando, perciò, il solo danno "morale" costituito dal turbamento emotivo suscitato dall'azione delittuosa attraverso lo stratagemma della falsa perquisizione che aveva indotto il Barion, senza ricorso a violenza, a consegnare quanto richiestogli. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono complessivamente infondati. Gli odierni ricorrenti sono stati condannati, nei due gradi di merito e sulla scorta di una conforma valutazione delle medesime emergenze istruttorie, per il delitto di rapina aggravata "perché, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, qualificandosi come appartenenti alla Guardia di Finanza, introducendosi all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] con il pretesto di una perquisizione volta alla ricerca di armi e droga, mediante violenza e minaccia (consistite nel minacciare più volte il predetto Barion che si sarebbe fatto due anni a [OSCURATO:PERSONA] se non avesse collaborato, consegnandolo loro la droga, nonché nel legargli i polsi dietro la schiena con delle fascette e nel rinchiuderlo dentro la camera da letto dove avevano chiuso anche le tapparelle per impedirgli di chiedere aiuto) si impossessavano del portafogli della vittima contenente la somma di denaro pari a 150 Euro e i suoi documenti di identità e carte di credito, dell'ulteriore somma di denaro di 450 Euro nonché di cinque cellulari ed un computer portatile marca Samsung, di un paio di scarpe da ginnastica, di un navigatore [OSCURATO:PERSONA], un borsello in tessuto, due playstation, un tablet, un giubbotto, un amacchina fotografica, sottraendoli al predetto Barion. 1 Tutti i ricorrenti hanno denunziato, nei rispettivi ricorsi, violazione violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.. Le doglianze sono certamente infondate avendo la Corte territoriale vagliato l'omologo motivo di appello comune a tutti (cfr., pagg. 9-10) e respinto la censura sul rilievo, assolutamente corretto in diritto, secondo cui "... la riparazione deve essere integrale, sicché non possono giovare all'imputato, in caso di riparazione parziale o inadeguata, la dichiarazione liberatoria della persona offesa o la considerazione degli sforzi economici affrontati per effettuarla" (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. Pen., 5, 17.1.2013 n. 13.282, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255187). Ha sottolineato, per altro verso, la gravità oggettiva del fatto atteso che il Barion era stato trovato "... legato con fascette da elettricista ai polsi ed alle caviglie e solo il provvidenziale intervento della Pg ha consentito di liberarlo" attribuendo perciò rilievo ad elementi fattuali indubbiamente suscettibili di incidere sulla valutazione del complessivo pregiudizio subito dalla vittima non solo sul piano patrimoniale (cfr., Cass. Pen., 2, 24.1.2013 n. 9.143, Corsini; Cass. Pen., 6, 12.11.2015 n. 6.405, Rv. 265831, secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice che, se congruamente motivato, non è censurabile in questa sede). La Corte di Appello, inoltre, ha escluso che il sia pur parziale risarcimento potesse valere agli imputati il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche "... poiché se si ritenesse che la corresponsione di qualsiasi somma di denaro in favore della persona offesa, anche la più esigua, consentisse di ottenere lo stesso beneficio in termini di attenuazione del trattamento sanzionatorio dell'integrale risarcimento del danno (non attraverso l'art. 62 n. 6 ma attraverso l'art. 62bis cod. pen.) non avrebbe più ragione di esistere la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ..."; inoltre, secondo la Corte, il risarcimento offerto si sarebbe risolto nella non elevata somma di 300 Euro per ciascuno degli imputati che, peraltro, è stata comunque valutata, quale sforzo meritevole di considerazione, ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen..La questione relativa alla possibilità di valutare il parziale risarcimento del danno ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è effettivamente controversa nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., per la soluzione positiva, Cass. Pen., 6, 27.6.2013 n. 34.522, Vinetti, Rv. 256134, Cass. Pen., 1, 16.4.2021 n. 25.180, Hakani; Cass. Pen., 3, 21.11.2019 n. 10.084, Solarino). In realtà, nel caso di specie, la Corte di Appello ha fondato la sua decisione non tanto su una affermazione "di principio", ma ha operato un apprezzamento "di merito" sulla inadeguatezza della condotta (in ogni caso parzialmente) risarcitoria a consentire il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto della oggettiva gravità dei fatti e, perciò, in forza di una valutazione che, in quanto non illogica o arbitraria, non è suscettibile di essere censurata in questa sede; tanto più, come è opportuno ribadire, laddove si consideri che la Corte non ha omesso di vagliare la portata positiva di tale condotta che ha invece valorizzato nella quantificazione iniziale della pena-base per il delitto di rapina. Non è d'altro canto inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836). 2. Con il primo motivo del suo ricorso, la difesa del Cifone ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale per non essere stato riqualificato il fatto in termini di tentata rapina dal momento che gli imputati si erano solo apparentemente impossessati della refurtiva in quanto l'intera azione criminosa si era svolta sotto la stretta vigilanza delle Forze di Polizia che non erano intervenute per ragioni di natura investigativa non potendosi perciò ritenere consumato l'impossessamento dei beni sottratti con la realizzazione, su di essi, di una autonoma ed effettiva disponibilità e signoria. Il motivo è a sua volta infondato avendo la Corte di Appello affrontato la analoga questione sollevata con l'atto di impugnazione della sentenza di primo grado che ha correttamente respinto richiamando la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.305, Moretti, resa in un caso nel quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell'imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest'ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato; conf., Cass. Pen., 2, 22.10.2013 n. 5.512, Barbato che, in forza del medesimo principio, ha a sua volta ritenuto consumata la rapina in banca commessa dall'imputato, che, dopo essersi impossessato del denaro, veniva bloccato all'interno dell'istituto dal sistema girevole di accesso e successivamente immobilizzato da una guardia giurata; cfr., ancora, Cass. Pen., 2. 20.11.2012 n. 5.663, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 35.006, Pistola; Cass. Pen., 1, 11.2.2010 n. 8.073, Pallotta; Cass. Pen., 4, 6.2.2003 n. 20.031, Fusi). 3. Altrettanto infondato ma, prima ancora, generico, è il secondo motivo articolato nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sulla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo E) nella ipotesi contemplata dal comma 5 dell'art. 73 del DPR 309 del 1990. La Corte di Appello ha respinto la doglianza anche in tal caso articolata con l'atto di gravame "... poiché il quantitativo di sostanza sequestrato e le modalità di acquisizione della stessa (la rapina è stata effettuata proprio per la sostanza stupefacente) ne esclude la riconducibilità". La decisione, perciò, si fonda su due diverse ed analogamente sufficienti argomentazioni che fanno leva per un verso sulla quantità di stupefacente (cfr., sul punto, anche pag. 19 della sentenza di primo grado) e, per altro verso, sulle modalità del fatto. Il ricorso, a ben guardare, si limita a censurare questo secondo aspetto dimenticando e trascurando il dato ponderale invece ben considerato dalla Corte di Appello con la conseguente genericità del ricorso in quanto diretto a censurare una soltanto delle due argomentazioni autonomamente in grado di giustificare la decisione finale (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass. Pen., 3, 6.12.2017 n. 2.754, Rv. 272448, secondo cui deve essere considerato e dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti). Il motivo è generico anche sotto altro profilo: i giudici di merito, infatti, avevano considerato il delitto di cui al capo E) ai fini dell 'aumento di pena per la continuazione sul capo A) nella misura di mesi 2 e giorni 12 di reclusione ed Euro 240 di multa da ulteriormente ridurre per il rito abbreviato e, perciò, in termini talmente modesti da imporre al ricorrente l 'onere di dedurre quale sarebbe stato il concreto beneficio derivante da una riqualificazione del fatto nella ipotesi "lieve" del comma 5. 4. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta i ricorsi