CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21644/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- controricorrente -avverso la sentenza n. 229/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 24/03/2022 R.G.N. 446/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23424/2022Numero sezionale 2889/2026Data pubblicazione 24/06/20261.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Bologna haaccolto l’appello dell’I.N.P.S. avverso la sentenza del tribunaledi Bologna n. 1303/2019, che aveva accolto l’opposizioneproposta, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all’avviso diaddebito n. 320 2019 0000 2693 61 000, del 9 aprile 2019,emesso a seguito di note rettifica, per il recupero di agevolazionicontributive, relative al periodo da giugno 2015 a novembre2016.2. In particolare, la Corte territoriale, richiamandol’orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità, haritenuto che l’irregolarità contributiva accertata, imputatadall’Istituto alla società, avesse, in difetto di operatività dellostrumento eccezionale sanante, di cui all’art. 7 del d.m. 24ottobre 2017, provocato l’emissione del DURC negativo, con laconseguente decadenza dai benefici goduti nel medesimo lassotemporale, ai sensi del comma 1175, dell’art. 1, della legge n.296/2006, impedendo qualsiasi regolarizzazione postuma.3. Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione, articolando tre motivi di ricorso, illustrati anchecon memoria; l’I.N.P.S. resiste con controricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Col primo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, per aver laCorte territoriale di Bologna attribuito efficacia retroattiva adun’irregolarità del DURC, accertata solo nel febbraio 2018,revocandosi così erroneamente benefici contributivi goduti in unNumero registro generale 23424/2022periodo precedente (giugno 2015-novembre 2016), in cui laN umero sezionale 2889/2026Numero di raccolta generale 21644/2026società era in possesso di un DURC pienamente regolare.Data pubblicazione 24/06/20262.Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenzaper insanabile contraddittorietà della motivazione, in quanto laCorte d’Appello, da un lato, affermerebbe correttamente che ilDURC non genera e non estingue i benefici, ma si pone comeun’autorizzazione amministrativa al fine di usufruire degli stessi,ma, dall’altro lato, concluderebbe in modo logicamenteincompatibile, ritenendo legittima la revoca di benefici inprecedenza regolarmente “autorizzati”, sulla base di un DURCvalido ed efficace al momento della loro fruizione.3. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente, per la loroconnessione logica, sono infondati.4. L’art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, dispone,nel testo, qui applicabile ratione temporis, vigente fino al 1°settembre 2024 (per il periodo successivo, valendo, invece, lemodifiche introdotte dall’art. 29, c. 1, del d.l. n. 19 del 2024,convertito dalla legge n. 56 del 2024): «A decorrere dal 1° luglio2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativain materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati alpossesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico diregolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di leggeed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonchédi quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e deilavoratori comparativamente più rappresentative sul pianonazionale».Questa disposizione ha introdotto una disciplina generale eunitaria per l'accesso a tutti i benefici normativi e contributivi,imponendo, oltre al rispetto degli obblighi di legge e degliaccordi e contratti collettivi nazionali, il possesso del DURC.Numero registro generale 23424/2022Numero sezionale 2889/2026Attraverso questo strumento, l’ordinamento richiede, quNiunmderio, dli ara ccolta generale 21644/2026Data pubblicazione 24/06/2026necessaria e costante regolarità contributiva, quale presuppostoimprescindibile per il godimento degli sgravi da parte del datoredi lavoro (Cass. 25/10/2018 n. 27107).5.L'art. 1, comma 1176, della legge n. 296 cit. prevedel'adozione di un decreto ministeriale per la definizione dellemodalità di rilascio e dei contenuti analitici del Documento e,alla presente fattispecie, trova applicazione, ratione temporis, ildecreto ministeriale 30.1.2015.6. Ora, secondo l’assunto sostenuto in ricorso, l’emissione di unDURC positivo consentirebbe di ritenere, una volta per sempre,soddisfatti gli adempimenti periodici posti a carico del datore dilavoro, e, per conseguenza, il godimento dei beneficicontributivi, in pendenza di Documento positivo, dovrebberitenersi definitivamente avvenuto nel rispetto dei requisiti postidalla legge, senza possibilità di revoca postuma.7. L’assunto non è fondato.8. Nel caso di specie, come dà atto la sentenza impugnata, èstata accertata dall’I.N.P.S. a carico della società in epigrafe unaserie di violazioni della disciplina vigente, in tema di obblighicontributivi (oltre ad altre violazioni nei confronti dell’INAIL),avvenute nel periodo temporale indicato, violazioni che hannogenerato una situazione di irregolarità contributiva.La Corte territoriale ribadisce quanto già accertato in primogrado, in ordine alla «conclamata situazione di irregolaritàcontributiva sin dal giugno del 2015» (pag. 5).In data 14.2.2018, come accertato dalla Corte territoriale, èintervenuto l’invito a regolarizzare, notificato alla società, alquale non è seguita tuttavia alcuna regolarizzazione.9. Ciò detto, rispetto alle doglianze avanzate, il Collegio nonravvisa ragioni per discostarsi dal costante orientamento diNumero registro generale 23424/2022questa Corte, anche di recente ribadito (n. 9057/2026;N umero sezionale 2889/2026Numero di raccolta generale 21644/2026sentenza n. 2678/ 2026) secondo il quale il DURC, qualeData pubblicazione 24/06/2026documento che certifica la regolarità contributiva del datore dilavoro, è indispensabile per quest’ultimo per poter accedere aqualsivoglia sgravio o beneficio contributivo.10. La menzionata recente sentenza n. 2678, richiamando unprecedente orientamento (ord. n. 30273 del 2024) ha, peraltro,precisato che non è attribuito “al rilascio del DURC un valorecostitutivo, che esso non può logicamente possedere,trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporti contributivi,che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali edessendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in materiaprevidenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione,resta sempre demandata all’accertamento giudiziale la verificadella reale consistenza delle situazioni di fatto e di dirittooggetto della certazione, trattandosi di presupposti dialtrettante obbligazioni ex lege” (cfr. in tal senso già Cass. nn.6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768 del 2007, 14295 del2011, 9235 del 2021)».11. Questa Corte ha anche più volte ribadito che «il meropossesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso comedimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può,quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto,all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi cherisultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzionie finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1,comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizionenecessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi,posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nellepredette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di legge e ilNumero registro generale 23424/2022rispetto degli accordi e contratti collettivi» (n. 30459 del 2025N umero sezionale 2889/2026Numero di raccolta generale 21644/2026che richiama la n. 30788 del 2024).Data pubblicazione 24/06/202612. Nello specifico, il D.M. richiamato, all’art. 4, primo comma,dispone che, qualora non sia possibile attestare la regolaritàcontributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusionedi cui all'art. 9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettonotramite PEC, all'interessato l'invito a regolarizzare conindicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate; ladisposizione prevede, quindi che l'interessato può regolarizzarela propria posizione entro un termine non superiore a 15 giornidalla notifica dell'invito e la regolarizzazione entro il termine di15 giorni genera il DURC.Decorso inutilmente il termine di 15 giorni la risultanza negativadella verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuatol'interrogazione con indicazione degli importi a debito e dellecause di irregolarità.13. Nel caso di specie, non vi sono specifici profili controversimancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio delDURC, da parte dell'I.N.P.S., non determina l'inesigibilità delledifferenze contributive rispetto agli sgravi, né, in assenza dellospecifico procedimento di cui decreto ministeriale citato, dinatura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione ex posted in qualsiasi tempo (da ultimo, Cass. n. 33315/2025), «incontrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co.1175, con riferimento alla necessaria e costante regolaritàcontributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravicontributivi. Semmai, la violazione degli obblighi procedimentalida parte dell'ente previdenziale può comportare una suaresponsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato alrealizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance diNumero registro generale 23424/2022fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'enteN umero sezionale 2889/2026Numero di raccolta generale 21644/2026ha comportato causalmente un tale danno» (n. 27107 cit.), maData pubblicazione 24/06/2026non è questo l'oggetto di questa controversia.14. Dunque, correttamente i giudici territoriali, una voltaaccertata l’esistenza di una irregolarità nel pagamento deicontributi per il periodo in questione, hanno reputato legittimala richiesta di restituzione degli sgravi fruiti, discendendo taleconclusione non già da una presunta retroattività del DURC, masemplicemente dal suo valore di accertamento(necessariamente ex post) di una irregolarità che di per sé èostativa alla fruizione degli sgravi (cfr. in tal senso già Cass. n.12591 del 2024).15. La necessaria e costante regolarità contributiva, nondisgiunta dal pieno rispetto di tutti gli obblighi di legge,definisce, quindi, un tratto caratterizzante dell’impresa virtuosa,consentendole di poter godere nel mercato di benefici, confunzione incentivante e premiale. Nella logica di sistema,pertanto, in caso di difetto della generale posizione di regolaritàcontributiva in capo al datore di lavoro o di violazione “degli altriobblighi di legge”, necessariamente opera una decadenza daldiritto di fruire dei benefici nei termini chiariti.16. Nel caso in esame, come puntualmente osservato dallasentenza impugnata, all’esito di un accertamento in fatto noncontestabile innanzi a questa Corte, per i limiti connaturati allafunzione del giudizio di legittimità, essendo stata riscontratal’irregolarità contributiva, nei termini chiariti, correttamente èstato ritenuto venuto meno il diritto agli sgravi per il predettoperiodo e per tutta la compagine aziendale. In questo senso,risulta esatta l’affermazione contenuta a pag. 5 della sentenza,secondo cui la pronuncia di primo grado appellata «appareerronea nella parte in cui, pur affermando una conclamataNumero registro generale 23424/2022Numero sezionale 2889/2026situazione di irregolarità contributiva sin dal giugno deNlu m2er0o 1di 5ra ccolta generale 21644/2026Data pubblicazione 24/06/2026non adotta le conseguenze del caso, prendendo atto che propriol’irregolarità contributiva comporta ex lege, art. 1, co. 1175,legge n. 296/2006cit., il recupero degli sgravi contributivi fruitinel tempo».17. Alla luce di quanto esposto, i primi due motivi sonoinfondati.18. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 1175, cit. in relazione qui all’art.360, primo comma, num. 5, per l’omesso esame di un fattostorico, decisivo per il giudizio, facendosi riferimento alla palesee ingiustificata disparità di trattamento che risulterebbe operatadall’I.N.P.S., e avallata dalla Corte di merito, nel regimeapplicato nei periodi tra il periodo giugno 2015 - novembre 2016e il mese di dicembre 2016.In particolare, ad avviso della società, come sarebbedocumentato in atti, l’I.N.P.S., a seguito di altro contenzioso,avrebbe riconosciuto la legittimità degli sgravi contributivi fruitidalla MAPE, per il mese di dicembre 2016, annullando i relativiavvisi di addebito. Tale periodo, tuttavia, secondo quantosostenuto dalla ricorrente avrebbe «dovuto essere anch’essointeressato dalla medesima logica di recupero retroattivoapplicata per i mesi precedenti, essendo la presunta“irregolarità” successiva a entrambe le annualità. [OSCURATO:PERSONA]Appello ha completamente omesso di esaminare talecircostanza, che pure era stata puntualmente dedotta dalladifesa della ricorrente. Se esaminato, tale fatto avrebbepalesato l’intrinseca contraddittorietà e l’arbitrarietà dell’azionedi recupero dell’Istituto, che ha applicato criteri diversi asituazioni identiche, e avrebbe condotto a una diversadecisione».Numero registro generale 23424/2022Numero sezionale 2889/202619. Il motivo è inammissibile. Numero di raccolta generale 21644/2026Data pubblicazione 24/06/2026Come anche di recente ribadito (Cass. n.), quanto alla censurasvolta ex art. 360 comma primo, num. 5, occorre considerareche costituisce un "fatto", agli effetti della suddetta norma, nonuna "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", insenso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero unaprecisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodiofenomenico rilevante (Cass. n. 7983/2014; n. 17761/2016; n.29883/2017; Cass., sez. Un. n. 5745/2015). Non costituiscono,viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizioex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. le argomentazioni odeduzioni difensive (Cass. n. 14802/2017; n. 21152/2014); glielementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il"vario insieme dei materiali di causa" (Cass., n. 21439/2015)né tantomeno l’omessa impugnazione di una parte dellamotivazione della sentenza di primo grado.20. Nel caso di specie, le deduzioni di cui al ricorso, a suffragiodel mezzo articolato, si riferiscono alla asserita omessavalutazione di una pretesa disparità di trattamento e adun’asserita illogicità di valutazione, profili questi che nonconfigurano un fatto storico nell’accezione e nella consistenzarichieste dalla norma dell’art. 360 cit.21. In ogni caso, le censure non sono sviluppate secondo glienunciati di cui alle Sezioni unite nn. 8053 e 8054 del 2014.Invero, l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattereNumero registro generale 23424/2022Numero sezionale 2889/2026decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinNuamteoro udi nra ccolta generale 21644/2026Data pubblicazione 24/06/2026esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigorosorispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testualeo extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie.22. Nel caso di specie, gli elementi essenziali della doglianzanon risultano articolati secondo gli oneri minimi indicati dalleSezioni unite.23. In ogni caso, il motivo, nel suo nucleo argomentativo èanche infondato. Infatti, come afferma lo stesso ricorrente ecome si legge nella premessa della sentenza impugnata (pag.3), la pretesa creditoria contributiva - relativa al periodotemporale assunto dalla società quale parametro dimostrativodell’irragionevolezza ed illogicità del trattamento applicato - èstata oggetto di un diverso giudizio, conclusosi con la sentenzadel tribunale di Bologna n. 836/2019 dichiarativa dellacessazione della materia del contendere.24. Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 7981del 2016, richiamata nell’ordinanza n. 30853/2021 e nellesuccessive pronunce di seguito indicate), si è così espressa: «intema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi didebenza, pur nella identità dei termini di riferimento e diNumero registro generale 23424/2022connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversNi umero sezionale 2889/2026Numero di raccolta generale 21644/2026i rapporti contributivi ad essi afferenti».Data pubblicazione 24/06/2026Pertanto, la diversità dei periodi temporali e quindi la diversitàdelle obbligazioni contributive e le differenti vicende sostanzialie processuali che le hanno interessate, escludono in apicibus lacorrettezza del raffronto preteso dalla parte ricorrente.25. Il ricorso va quindi complessivamente respinto.26. Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono lasoccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favore delcontroricorrente come in dispositivo, tenuto conto del valoredella causa.27. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00, ed agli accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 23424/2022Numero sezionale 2889/2026Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale Ndumeelr o 1di 2ra ccolta generale 21644/2026Data pubblicazione 24/06/2026giugno 2026.La Presidente