CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50420/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che contesta la sussistenza del reato, sottopone al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione delle circostanze di fatto; Ritenuto che il medesimo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui rileva che il reato di falsità in copia di atto pubblico non è riferibile al privato, dato che l'imputato è stato condannato per il reato di falsità in certificazione amministrativa e non per aver falsificato una copia di atto pubblico e considerato che la decisione si pone in linea con la costante giurisprudenza di legittimità che, prendendo le mosse da Sezioni Unite Marcis (sentenza n. 35814 del 28/03/2019), ha chiarito come integri il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazione di una copia di un provvedimento inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del caso concreto ed all'atteggiamento psicologico dell'agente, diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell'atto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale (cfr. Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019, Muscogiuri, Rv 277006; Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021, Loioli, Rv. 280731; Sez. 5, n. 11537 del 26/11/2021, Stucchi, n.m.); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de