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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 settembre 2024

Cassazione n. 25805/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024Data pubblicazione 26/09/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoRESPONSABILITA* * Presidente** * Consigliere Ud 15/03/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 18072/2021 R G proposto da* * * * * *elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * *27 presso lo studio dell avvocato * * * che li rappresenta e difende domiciliazionetelematica come in atti ricorrenticontro* * * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] * che lo rappresenta e difende domiciliazionetelematica come in atti* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024 controricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]nonchè contro* DELLA * domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentato e difeso dagli avvocati * * * DELL * * * domiciliazione telematica come in atti controricorrentenonchè controREGIONE * * intimataavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO BOLOGNA n 3295/2020depositata il 23/12/2020Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024dal Consigliere * *1 * * * che all epoca aveva 81 anni si èsottoposto ad un intervento di biopsia diagnostica prostaticaeseguito il 6 * 2001 presso l ospedale di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha subìto una lesione emorragica causatasecondo la prospettazione dei ricorrenti da un errata manovrachirurgica alla quale i medici intervenuti hanno poi cercato diporre rimedio aggravandone tuttavia le conseguenzegiorno che ha costretto il paziente ad un ricovero di 30 giornipresso quel medesimo ospedale da dove poi è stato trasferito2 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024presso il centro di lunga degenza * di cura * * eData pubblicazione 26/09/2024dove le sue condizioni sono peggiorate fino al decessoavvenuto il 19 marzo 20011 1 I suoi eredi e cioè * * * * e* * hanno dunque citato in giudizio la Regione* * la * di Ravenna e la * * sparavvisando nella condotta di ciascuna di tali parti la causa deldecesso del loro congiunto hanno chiesto di conseguenza ilrisarcimento sia del danno iure proprio che di quello iurehereditatisNel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Bologna sisono costituite le convenute ed hanno chiesto il rigetto delladomanda1 2 Il Tribunale di Bologna espletata una CTU ha ritenutoche ciascuna delle convenute con condotta propria sia purediversa l una dall altra ha contribuito all evento finale edunque ha riconosciuto sia il danno iure proprio per la perditadel rapporto parentale che il danno iure hereditatisTuttavia questa sentenza è stata oggetto sia di appelloprincipale da parte degli eredi del paziente che hannolamentato un risarcimento inferiore a quello inizialmentepreteso sia con appello incidentale dalla * e dalla clinica* * spa1 3 La Corte di appello ha parzialmente riformato ladecisione di primo grado accogliendo gli appelli incidentali erigettando l appello principale* decisione è oggetto di ricorso per cassazione da partedegli eredi * con quattro motivi di ricorso illustrati damemoria Si sono costituite con controricorso sia la ** spa che la * della *Motivi della decisione3 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024Data pubblicazione 26/09/20242 I ricorrenti avevano fatto questione in primo luogo inrelazione alla mancanza di adeguata informazione al loro dantecausa circa i rischi e gli esiti che avrebbe potuto averel intervento cui il paziente veniva sottoposto [OSCURATO:PERSONA] appello ha ritenuto che pur essendo carente l informazionefornita tuttavia il danneggiato avrebbe dovuto provare qualedanno ne era derivato ossia cosa avrebbe fatto sel informazione fosse stata completa e corretta ed hannoipotizzato che poiché l intervento era necessario per accertarsidi una probabile patologia oncologica egli non lo avrebbecomunque rifiutato data l importanza che quell esamerivestivaNel merito hanno osservato che non si può attribuireresponsabilità ai sanitari per la scelta di eseguire la biopsianel corso della quale si è poi verificato il danno iatrogeno inquanto come risultava dalla stessa consulenza si trattava diun esame diagnostico assolutamente necessario attese lecondizioni del paziente onde verificare lo sviluppo di unaneoplasia prostaticaTuttavia i giudici di appello hanno ritenuto la colpa dei sanitaridella * intervenuti nella biopsia e successivamente doposia nel non aver tenuto conto della cardiopatia di cui soffriva ilpaziente sia nell avergli procurato l emorragia durantel intervento sia infine per avere praticato due emotrasfusionisuccessive che si sono dimostrate invece pregiudizievoli* tuttavia escluso ed è questo il punto decisivo che lecondotte dei sanitari sia pure censurabili nei termini che sisono detti possano aver contribuito a causare la morte delpaziente ed hanno invece sostenuto che quelle condotte sonostate causa soltanto di una invalidità temporanea risarcibile incirca 4 000 €4 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024Quanto invece alla condotta dei sanitari della * * spaData pubblicazione 26/09/2024che come si è detto è la clinica dove il paziente era statoricoverato a seguito dell intervento dopo che era insortal emorragia e dunque al fine di porre rimedio a quest ultima igiudici hanno altresì negato che l atteggiamento per così diremorte del paziente avendo il CTU stimato che se costoroavessero tenuto un approccio più attento ed attivo avrebberoevitato l evento con un grado di probabilità medio altosecondo i giudici d appello la probabilità medio alta non èsufficiente ad un giudizio di maggiore probabilità rispettoall ipotesi alternativa ossia non soddisfa il criterio del “piùprobabile che non”La Corte di appello tuttavia ha riconosciuto una responsabilitàper perdita di chance posto che “l inadeguata gestione delpaziente ha comportato la perdita della possibilità di unasopravvivenza incerta perché è gravata da quello scompensocardiaco preesistente di cui soffriva il paziente”* ratio è censurata con quattro motivi di ricorso3 Il primo motivo di ricorso prospetta una nullità dellasentenza per violazione sia dell articolo 132 del codice diprocedura civile e dunque per difetto assoluto di motivazionesia per violazione degli articoli 1218 ss 2727 e ss e 2697 delcodice civileI ricorrenti osservano come il CTU aveva chiaramente ritenutola condotta dei medici quale causa del decesso sia per effettodell erroneo intervento che aveva provocato la emorragia siaper effetto della condotta successiva che non era valsa arimediare a tale danno* i ricorrenti che il CTU ha indicato come causa dellamorte la condotta dei sanitari intervenuti nella prima e nellaseconda fase e che con ciò deve ritenersi assolto l onere5 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024della prova in capo al danneggiato spettando invece allaData pubblicazione 26/09/2024controparte di provare la causa ignota ossia di dimostrare chela morte è avvenuta per altre e diverse ragioniIn altri termini pur avendo riconosciuto i giudici che c è statoun errore nell intervento chirurgico essi hanno escluso che lamorte possa essere sopravvenuta a causa di quell errore e delsuccessivo trattamento volto a rimediarvi ma non hannoindicato per quale ragione allora il paziente è comunquedecedutoI ricorrenti ravvisano nella decisione impugnata altresì unevidente difetto di motivazione in quanto i giudici di merito sisono discostati dalla consulenza tecnica senza dare ragione ditale decisioneIl motivo è fondato* i giudici di merito dopo aver ammesso chel emorragia è stata causata dalla manovra chirurgica erratahanno tuttavia escluso che tale errore possa essere statocausa della morte e lo hanno invece ritenuto causa di unatemporanea invalidità* motivazione manca del tutto la spiegazione del nessocausale ossia l indicazione della ragione per la qualequell errore manovra chirurgica errata non può essere statocausa della morte avvenuta da lì a pochi giorni mentresarebbe stato causa della sola invalidità temporanea ciò incontrasto con quanto invece ipotizzato dal consulente tecnico le cui conclusioni sono riportate integralmente in ricorso allepagine 30 31 secondo cui la morte è stata conseguenzadelle condotte concorrenti dei diversi sanitari o delle diversestrutture ed è onere del giudice che intenda discostarsi dallaCTU di illustrarne le ragioni indicando le diverse prove cheinvece giustificano una conclusione diversa Cass 36638/20216 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024Ma soprattutto la motivazione resa dai giudici di merito vìolaData pubblicazione 26/09/2024le regole sul riparto dell onere della prova il danneggiato devedimostrare quale sia stata la causa del danno e resta a suocarico il difetto di tale prova Ed in questo caso il danneggiatoha allegato e provato con CTU che la causa della morte ènell errore dei medici intervento prima e trattamento pocoprospettiva dei giudici di merito secondo la quale non sicomprende per quale ragione è intervenuto il decesso delpazienteSe è vero dunque che la causa ignota resta a carico dell attoree che ciò accade quando l attore non è in stato in grado didimostrare la causa del danno è altresì vero che qui la causadiventa ignota non per effetto della carente attività probatoriadel danneggiato ma per effetto della stessa ricostruzione deigiudici di merito i quali pur ammettendo che v è stato errorechirurgico negano che esso sia stato causa della morte la cuicausa resta dunque ignota come conseguenza di tale ipotesinon già come conseguenza di quella della parte attrice2 1 Il secondo motivo denuncia anch esso oltre che undifetto assoluto di motivazione e dunque violazionedell articolo 132 del codice di procedura civile altresìviolazione degli articoli 1218 e 2697 del codice civileIn questo caso la censura è rivolta a quella parte delladecisione di merito che ha negato un nesso di causalità tra lacondotta dei medici della * * spa e la morte delpaziente come si è ricordato il paziente era stato trasferitopresso la clinica per rimediare alla emorragia causatadall intervento chirurgicoLa tesi dei ricorrenti era che in quella occasione ossia pressola clinica in questione i medici hanno tenuto un atteggiamentodi attesa senza adottare le misure necessarie a scongiurare7 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024l evento questa tesi era stata accolta dal giudice di primoData pubblicazione 26/09/2024grado sulla scorta delle stesse indicazioni del consulentetecnico il quale aveva ritenuto che se i medici della casa dicura si fossero attivati il paziente sarebbe sopravvissuto moltoprobabilmente ed ha indicato questa probabilità come digrado medio alto sul piano statisticoI giudici di appello hanno però interpretato il giudizio delconsulente tecnico come un giudizio di insufficiente probabilitàdi evitare la morte in quanto l espressione “con grado diprobabilità medio alta” secondo loro non è tale da soddisfareil requisito del “più probabile che no”* i ricorrenti che illegittimamente i giudici d appellohanno fatto degradare la probabilità medio alta a qualcosa dimeno di un “più probabile che no” in modo tuttavia oltre cheerroneo altresì immotivatoAnche questo motivo è fondatoEd invero i giudici di merito fanno erronea applicazione di uncriterio giuridico di valutazione del nesso causale quello cheimpone di ritenere provata la causa di un evento quandoquella causa è più probabile di una causa diversa o di unacausa contraria criterio che solitamente si esprime nellaformula del “più probabile che no”Infatti hanno ritenuto che il giudizio del CTU non consentissedi raggiungere quella probabilitàSe è vero che l accertamento della probabilità in concreto è unaccertamento di fatto è altresì vero che il criterio con cui laprobabilità si accerta o meglio il criterio che guida il giudiziosulla probabilità è invece un criterio logico giuridico la cuiviolazione è censurabile in cassazione cosa significhi “piùprobabile che no” è questione giuridica se nel caso concretoquella probabilità si sia verificata è questione di fatto8 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024È compito del giudice di merito stabilire se l accertamento fattoData pubblicazione 26/09/2024dal CTU consenta di ritenere come più probabile la causa da luiindicata rispetto invece a cause alternative e nel compierequesta valutazione il giudice di merito deve attenersi alconcetto di probabilità non necessariamente statistico maaltresì logico Cass 21530/ 2021 Cass 2474/ 2021 Cass23197/ 2018 probabilità logica vuol dire che nellacomparazione tra due o più possibili spiegazioni di un eventouna di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontriprobatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio digiudizio valido a sorreggere una decisioneNel valutare dunque quale sia il grado di probabilità di unaipotesi – nella specie quella formulata dal CTU il giudice dimerito deve apprezzare se quella ipotesi spieghi quella causacome più probabile di altre * fattispecie il CTU le cuiconclusioni sono integralmente riportare alle pagine 30 31 delricorso in nota aveva affermato che l emorragia provocatadurante la biopsia era da intendersi causa altamente probabiledella morte se non si fosse procurata l emorragia il pazienteavrebbe avuto alte probabilità di sopravvivenza mentreaveva indicato l altra causa ossia l inerzia dei sanitari dellacausa di cura come una probabilità di grado medioIn questo caso i giudici di merito hanno escluso dunque chel accertamento del CTU corrispondesse al concetto di “causapiù probabile” perché egli aveva usato il termine “grado mediosul piano statistico”* si sono limitati dunque a qualificare la probabilità sullabase della letterale espressione “grado medio sul pianostatistico” senza tenere conto che il giudizio reso dal CTU eradi comparazione delle cause egli aveva chiaramente detto chele altre possibili spiegazioni ossia la preesistenza di uno stato9 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024cardiaco deficitario e la preesistenza della neoplasia nonData pubblicazione 26/09/2024avevano inciso affatto data la loro lieve entitàConseguentemente una concezione della probabilità sotto ilprofilo logico ossia della causa che spiega l evento conmaggiore probabilità rispetto alle altre cause impone di tenereconto per l appunto della probabilità di queste ultime e dellacomparazione tra le diverse ipotesi comparazione che il CTUaveva fatto escludendo categoricamente che le altrespiegazioni causali fossero plausibili e dunque che le altrecause preesistenza di quelle patologie potessero avere avutoun qualche ruolo causale nella determinazione dell eventoIl che significa che i giudici di merito non hanno fatto buon usodel concetto che pure ritengono di avere applicato del criteriodel “più probabile che no” il quale si ripete nel caso dispiegazioni causali alternative significa dare la prevalenza allaspiegazione che si presenta come più probabile rispetto allealtre disponibili2 3 Con il terzo motivo si prospetta nuovamente difetto dimotivazione dunque violazione dell articolo 132 del codice diprocedura civile nonché violazione degli articoli 1218 e 2697del codice civile oltre che dell articolo 112 cpc* i ricorrenti di avere richiesto tra i danni iureproprio non solo quelli derivanti dalla perdita del rapportoparentale e dunque quelli causati dalla morte del paziente maaltresì quelli derivanti dalla sofferenza patita dal lorocongiunto durante quei 41 giorni di malattia prima dellamorte in sostanza di avere chiesto il risarcimento dellesofferenze che ai parenti sono derivate dalla stessa sofferenzadel del cuiusIl motivo è fondatoI ricorrenti dimostrano riportando i passaggi dell atto diappello di avere chiesto il risarcimento dei danni personali10 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024non solo come conseguenza della morte ma altresì comeData pubblicazione 26/09/2024conseguenza della sofferenza del congiunto e dunque dellatemporanea invalidità di costui che come si è detto è stataperaltro riconosciuta come dovuta alla colpa dei mediciSu tale domanda non risulta pronuncia2 4 Con il quarto motivo si prospetta violazione degli articoli132 del codice di procedura civile e 1218 e seguenti del codicecivileLa censura attiene al rigetto del risarcimento dei danni damancata informazione e dunque da elusione del consensoinformatoCome si è detto in precedenza la Corte di merito ha escluso ilrisarcimento per violazione dell autodeterminazione in quantoha ritenuto che pur essendo stata l informazione incompleta ilpaziente non aveva dimostrato che cosa avrebbe deciso sel avesse ricevuta in modo completo ossia non avevadimostrato che avrebbe agito diversamente o che avrebberifiutato l intervento* i ricorrenti che non solo avevano chiesto una provatestimoniale volta a dimostrare che il de cuius avrebbe evitatol intervento se gli avessero prospettato correttamente i rischicui andava incontro ma aggiungono che come emergevadalla stessa CTU l intervento non era assolutamentenecessario trattandosi di un adenocarcinoma prostaticocircoscritto e con basso grado di malignità* altresì i ricorrenti che ai fini della dimostrazione deldanno subìto da mancata informazione il paziente non devenecessariamente dimostrare che avrebbe rifiutato iltrattamento in caso di esaustiva informazioneMa soprattutto obiettano che l ipotesi che il paziente secorrettamente informato avrebbe comunque accettatol intervento anziché evitarlo è un ipotesi frutto di scienza11 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024privata del giudice o comunque formulata in assenza diNumero di raccolta generale 25805/2024elementi presuntivi significativi Data pubblicazione 26/09/2024Il motivo è fondato* i ricorrenti avevano chiesto prova testimoniale propriosu questa ipotesi che il de cuius aveva accettato proprioperché l intervento era stato prospettato come poco rischiosoe che di conseguenza non avrebbe accettato in caso diinformazione diversa ed adeguata La prova testimoniale èstata rigettata in primo grado riproposta in conclusionale eriproposta in appello v p 48 del ricorsoIn secondo luogo se è vero che la volontà del paziente omeglio quale sarebbe stata la sua decisione se correttamenteinformato può presumersi è altresì vero che gli elementi sucui basare la presunzione come di regola devono essere graviprecisi e concordanti i giudici di merito hanno cercato loro dipresumere quale sarebbe stata la volontà del paziente se loavessero informato dei veri rischi che correva ed hannoritenuto che poiché l intervento serviva a monitorare unaneoplasia di certo egli avrebbe acconsentitoIl che è cattivo uso delle presunzioni posto che i fatti noti dacui la corte di merito ha ricavato il fatto ignoto non sono néprecisi che fosse urgente la diagnosi della neoplasia quandoinvece il CTU l aveva ritenuta inziale e non grave né graviossia che un paziente pur di fare una biopsia accetti il rischiodi morire e non è grave tale indizio poiché non è giustificatoda alcuna massima di esperienza3 Il ricorso va dunque accolto e la decisione cassata con rinvioanche per le spese di legittimità4 Ai sensi dell art 52 del d lgs n 196 del 2003 deve disporsiche in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti edel loro dante causa12 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024Data pubblicazione 26/09/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoRESPONSABILITA* * Presidente** * Consigliere Ud 15/03/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 18072/2021 R G proposto da* * * * * *elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * *27 presso lo studio dell avvocato * * * che li rappresenta e difende domiciliazionetelematica come in atti ricorrenticontro* * * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] * che lo rappresenta e difende domiciliazionetelematica come in atti* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024 controricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]nonchè contro* DELLA * domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentato e difeso dagli avvocati * * * DELL * * * domiciliazione telematica come in atti controricorrentenonchè controREGIONE * * intimataavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO BOLOGNA n 3295/2020depositata il 23/12/2020Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024dal Consigliere * *1 * * * che all epoca aveva 81 anni si èsottoposto ad un intervento di biopsia diagnostica prostaticaeseguito il 6 * 2001 presso l ospedale di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha subìto una lesione emorragica causatasecondo la prospettazione dei ricorrenti da un errata manovrachirurgica alla quale i medici intervenuti hanno poi cercato diporre rimedio aggravandone tuttavia le conseguenzegiorno che ha costretto il paziente ad un ricovero di 30 giornipresso quel medesimo ospedale da dove poi è stato trasferito2 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024presso il centro di lunga degenza * di cura * * eData pubblicazione 26/09/2024dove le sue condizioni sono peggiorate fino al decessoavvenuto il 19 marzo 20011 1 I suoi eredi e cioè * * * * e* * hanno dunque citato in giudizio la Regione* * la * di Ravenna e la * * sparavvisando nella condotta di ciascuna di tali parti la causa deldecesso del loro congiunto hanno chiesto di conseguenza ilrisarcimento sia del danno iure proprio che di quello iurehereditatisNel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Bologna sisono costituite le convenute ed hanno chiesto il rigetto delladomanda1 2 Il Tribunale di Bologna espletata una CTU ha ritenutoche ciascuna delle convenute con condotta propria sia purediversa l una dall altra ha contribuito all evento finale edunque ha riconosciuto sia il danno iure proprio per la perditadel rapporto parentale che il danno iure hereditatisTuttavia questa sentenza è stata oggetto sia di appelloprincipale da parte degli eredi del paziente che hannolamentato un risarcimento inferiore a quello inizialmentepreteso sia con appello incidentale dalla * e dalla clinica* * spa1 3 La Corte di appello ha parzialmente riformato ladecisione di primo grado accogliendo gli appelli incidentali erigettando l appello principale* decisione è oggetto di ricorso per cassazione da partedegli eredi * con quattro motivi di ricorso illustrati damemoria Si sono costituite con controricorso sia la ** spa che la * della *Motivi della decisione3 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024Data pubblicazione 26/09/20242 I ricorrenti avevano fatto questione in primo luogo inrelazione alla mancanza di adeguata informazione al loro dantecausa circa i rischi e gli esiti che avrebbe potuto averel intervento cui il paziente veniva sottoposto [OSCURATO:PERSONA] appello ha ritenuto che pur essendo carente l informazionefornita tuttavia il danneggiato avrebbe dovuto provare qualedanno ne era derivato ossia cosa avrebbe fatto sel informazione fosse stata completa e corretta ed hannoipotizzato che poiché l intervento era necessario per accertarsidi una probabile patologia oncologica egli non lo avrebbecomunque rifiutato data l importanza che quell esamerivestivaNel merito hanno osservato che non si può attribuireresponsabilità ai sanitari per la scelta di eseguire la biopsianel corso della quale si è poi verificato il danno iatrogeno inquanto come risultava dalla stessa consulenza si trattava diun esame diagnostico assolutamente necessario attese lecondizioni del paziente onde verificare lo sviluppo di unaneoplasia prostaticaTuttavia i giudici di appello hanno ritenuto la colpa dei sanitaridella * intervenuti nella biopsia e successivamente doposia nel non aver tenuto conto della cardiopatia di cui soffriva ilpaziente sia nell avergli procurato l emorragia durantel intervento sia infine per avere praticato due emotrasfusionisuccessive che si sono dimostrate invece pregiudizievoli* tuttavia escluso ed è questo il punto decisivo che lecondotte dei sanitari sia pure censurabili nei termini che sisono detti possano aver contribuito a causare la morte delpaziente ed hanno invece sostenuto che quelle condotte sonostate causa soltanto di una invalidità temporanea risarcibile incirca 4 000 €4 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024Quanto invece alla condotta dei sanitari della * * spaData pubblicazione 26/09/2024che come si è detto è la clinica dove il paziente era statoricoverato a seguito dell intervento dopo che era insortal emorragia e dunque al fine di porre rimedio a quest ultima igiudici hanno altresì negato che l atteggiamento per così diremorte del paziente avendo il CTU stimato che se costoroavessero tenuto un approccio più attento ed attivo avrebberoevitato l evento con un grado di probabilità medio altosecondo i giudici d appello la probabilità medio alta non èsufficiente ad un giudizio di maggiore probabilità rispettoall ipotesi alternativa ossia non soddisfa il criterio del “piùprobabile che non”La Corte di appello tuttavia ha riconosciuto una responsabilitàper perdita di chance posto che “l inadeguata gestione delpaziente ha comportato la perdita della possibilità di unasopravvivenza incerta perché è gravata da quello scompensocardiaco preesistente di cui soffriva il paziente”* ratio è censurata con quattro motivi di ricorso3 Il primo motivo di ricorso prospetta una nullità dellasentenza per violazione sia dell articolo 132 del codice diprocedura civile e dunque per difetto assoluto di motivazionesia per violazione degli articoli 1218 ss 2727 e ss e 2697 delcodice civileI ricorrenti osservano come il CTU aveva chiaramente ritenutola condotta dei medici quale causa del decesso sia per effettodell erroneo intervento che aveva provocato la emorragia siaper effetto della condotta successiva che non era valsa arimediare a tale danno* i ricorrenti che il CTU ha indicato come causa dellamorte la condotta dei sanitari intervenuti nella prima e nellaseconda fase e che con ciò deve ritenersi assolto l onere5 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024della prova in capo al danneggiato spettando invece allaData pubblicazione 26/09/2024controparte di provare la causa ignota ossia di dimostrare chela morte è avvenuta per altre e diverse ragioniIn altri termini pur avendo riconosciuto i giudici che c è statoun errore nell intervento chirurgico essi hanno escluso che lamorte possa essere sopravvenuta a causa di quell errore e delsuccessivo trattamento volto a rimediarvi ma non hannoindicato per quale ragione allora il paziente è comunquedecedutoI ricorrenti ravvisano nella decisione impugnata altresì unevidente difetto di motivazione in quanto i giudici di merito sisono discostati dalla consulenza tecnica senza dare ragione ditale decisioneIl motivo è fondato* i giudici di merito dopo aver ammesso chel emorragia è stata causata dalla manovra chirurgica erratahanno tuttavia escluso che tale errore possa essere statocausa della morte e lo hanno invece ritenuto causa di unatemporanea invalidità* motivazione manca del tutto la spiegazione del nessocausale ossia l indicazione della ragione per la qualequell errore manovra chirurgica errata non può essere statocausa della morte avvenuta da lì a pochi giorni mentresarebbe stato causa della sola invalidità temporanea ciò incontrasto con quanto invece ipotizzato dal consulente tecnico le cui conclusioni sono riportate integralmente in ricorso allepagine 30 31 secondo cui la morte è stata conseguenzadelle condotte concorrenti dei diversi sanitari o delle diversestrutture ed è onere del giudice che intenda discostarsi dallaCTU di illustrarne le ragioni indicando le diverse prove cheinvece giustificano una conclusione diversa Cass 36638/20216 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024Ma soprattutto la motivazione resa dai giudici di merito vìolaData pubblicazione 26/09/2024le regole sul riparto dell onere della prova il danneggiato devedimostrare quale sia stata la causa del danno e resta a suocarico il difetto di tale prova Ed in questo caso il danneggiatoha allegato e provato con CTU che la causa della morte ènell errore dei medici intervento prima e trattamento pocoprospettiva dei giudici di merito secondo la quale non sicomprende per quale ragione è intervenuto il decesso delpazienteSe è vero dunque che la causa ignota resta a carico dell attoree che ciò accade quando l attore non è in stato in grado didimostrare la causa del danno è altresì vero che qui la causadiventa ignota non per effetto della carente attività probatoriadel danneggiato ma per effetto della stessa ricostruzione deigiudici di merito i quali pur ammettendo che v è stato errorechirurgico negano che esso sia stato causa della morte la cuicausa resta dunque ignota come conseguenza di tale ipotesinon già come conseguenza di quella della parte attrice2 1 Il secondo motivo denuncia anch esso oltre che undifetto assoluto di motivazione e dunque violazionedell articolo 132 del codice di procedura civile altresìviolazione degli articoli 1218 e 2697 del codice civileIn questo caso la censura è rivolta a quella parte delladecisione di merito che ha negato un nesso di causalità tra lacondotta dei medici della * * spa e la morte delpaziente come si è ricordato il paziente era stato trasferitopresso la clinica per rimediare alla emorragia causatadall intervento chirurgicoLa tesi dei ricorrenti era che in quella occasione ossia pressola clinica in questione i medici hanno tenuto un atteggiamentodi attesa senza adottare le misure necessarie a scongiurare7 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024l evento questa tesi era stata accolta dal giudice di primoData pubblicazione 26/09/2024grado sulla scorta delle stesse indicazioni del consulentetecnico il quale aveva ritenuto che se i medici della casa dicura si fossero attivati il paziente sarebbe sopravvissuto moltoprobabilmente ed ha indicato questa probabilità come digrado medio alto sul piano statisticoI giudici di appello hanno però interpretato il giudizio delconsulente tecnico come un giudizio di insufficiente probabilitàdi evitare la morte in quanto l espressione “con grado diprobabilità medio alta” secondo loro non è tale da soddisfareil requisito del “più probabile che no”* i ricorrenti che illegittimamente i giudici d appellohanno fatto degradare la probabilità medio alta a qualcosa dimeno di un “più probabile che no” in modo tuttavia oltre cheerroneo altresì immotivatoAnche questo motivo è fondatoEd invero i giudici di merito fanno erronea applicazione di uncriterio giuridico di valutazione del nesso causale quello cheimpone di ritenere provata la causa di un evento quandoquella causa è più probabile di una causa diversa o di unacausa contraria criterio che solitamente si esprime nellaformula del “più probabile che no”Infatti hanno ritenuto che il giudizio del CTU non consentissedi raggiungere quella probabilitàSe è vero che l accertamento della probabilità in concreto è unaccertamento di fatto è altresì vero che il criterio con cui laprobabilità si accerta o meglio il criterio che guida il giudiziosulla probabilità è invece un criterio logico giuridico la cuiviolazione è censurabile in cassazione cosa significhi “piùprobabile che no” è questione giuridica se nel caso concretoquella probabilità si sia verificata è questione di fatto8 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024È compito del giudice di merito stabilire se l accertamento fattoData pubblicazione 26/09/2024dal CTU consenta di ritenere come più probabile la causa da luiindicata rispetto invece a cause alternative e nel compierequesta valutazione il giudice di merito deve attenersi alconcetto di probabilità non necessariamente statistico maaltresì logico Cass 21530/ 2021 Cass 2474/ 2021 Cass23197/ 2018 probabilità logica vuol dire che nellacomparazione tra due o più possibili spiegazioni di un eventouna di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontriprobatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio digiudizio valido a sorreggere una decisioneNel valutare dunque quale sia il grado di probabilità di unaipotesi – nella specie quella formulata dal CTU il giudice dimerito deve apprezzare se quella ipotesi spieghi quella causacome più probabile di altre * fattispecie il CTU le cuiconclusioni sono integralmente riportare alle pagine 30 31 delricorso in nota aveva affermato che l emorragia provocatadurante la biopsia era da intendersi causa altamente probabiledella morte se non si fosse procurata l emorragia il pazienteavrebbe avuto alte probabilità di sopravvivenza mentreaveva indicato l altra causa ossia l inerzia dei sanitari dellacausa di cura come una probabilità di grado medioIn questo caso i giudici di merito hanno escluso dunque chel accertamento del CTU corrispondesse al concetto di “causapiù probabile” perché egli aveva usato il termine “grado mediosul piano statistico”* si sono limitati dunque a qualificare la probabilità sullabase della letterale espressione “grado medio sul pianostatistico” senza tenere conto che il giudizio reso dal CTU eradi comparazione delle cause egli aveva chiaramente detto chele altre possibili spiegazioni ossia la preesistenza di uno stato9 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024cardiaco deficitario e la preesistenza della neoplasia nonData pubblicazione 26/09/2024avevano inciso affatto data la loro lieve entitàConseguentemente una concezione della probabilità sotto ilprofilo logico ossia della causa che spiega l evento conmaggiore probabilità rispetto alle altre cause impone di tenereconto per l appunto della probabilità di queste ultime e dellacomparazione tra le diverse ipotesi comparazione che il CTUaveva fatto escludendo categoricamente che le altrespiegazioni causali fossero plausibili e dunque che le altrecause preesistenza di quelle patologie potessero avere avutoun qualche ruolo causale nella determinazione dell eventoIl che significa che i giudici di merito non hanno fatto buon usodel concetto che pure ritengono di avere applicato del criteriodel “più probabile che no” il quale si ripete nel caso dispiegazioni causali alternative significa dare la prevalenza allaspiegazione che si presenta come più probabile rispetto allealtre disponibili2 3 Con il terzo motivo si prospetta nuovamente difetto dimotivazione dunque violazione dell articolo 132 del codice diprocedura civile nonché violazione degli articoli 1218 e 2697del codice civile oltre che dell articolo 112 cpc* i ricorrenti di avere richiesto tra i danni iureproprio non solo quelli derivanti dalla perdita del rapportoparentale e dunque quelli causati dalla morte del paziente maaltresì quelli derivanti dalla sofferenza patita dal lorocongiunto durante quei 41 giorni di malattia prima dellamorte in sostanza di avere chiesto il risarcimento dellesofferenze che ai parenti sono derivate dalla stessa sofferenzadel del cuiusIl motivo è fondatoI ricorrenti dimostrano riportando i passaggi dell atto diappello di avere chiesto il risarcimento dei danni personali10 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024non solo come conseguenza della morte ma altresì comeData pubblicazione 26/09/2024conseguenza della sofferenza del congiunto e dunque dellatemporanea invalidità di costui che come si è detto è stataperaltro riconosciuta come dovuta alla colpa dei mediciSu tale domanda non risulta pronuncia2 4 Con il quarto motivo si prospetta violazione degli articoli132 del codice di procedura civile e 1218 e seguenti del codicecivileLa censura attiene al rigetto del risarcimento dei danni damancata informazione e dunque da elusione del consensoinformatoCome si è detto in precedenza la Corte di merito ha escluso ilrisarcimento per violazione dell autodeterminazione in quantoha ritenuto che pur essendo stata l informazione incompleta ilpaziente non aveva dimostrato che cosa avrebbe deciso sel avesse ricevuta in modo completo ossia non avevadimostrato che avrebbe agito diversamente o che avrebberifiutato l intervento* i ricorrenti che non solo avevano chiesto una provatestimoniale volta a dimostrare che il de cuius avrebbe evitatol intervento se gli avessero prospettato correttamente i rischicui andava incontro ma aggiungono che come emergevadalla stessa CTU l intervento non era assolutamentenecessario trattandosi di un adenocarcinoma prostaticocircoscritto e con basso grado di malignità* altresì i ricorrenti che ai fini della dimostrazione deldanno subìto da mancata informazione il paziente non devenecessariamente dimostrare che avrebbe rifiutato iltrattamento in caso di esaustiva informazioneMa soprattutto obiettano che l ipotesi che il paziente secorrettamente informato avrebbe comunque accettatol intervento anziché evitarlo è un ipotesi frutto di scienza11 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024privata del giudice o comunque formulata in assenza diNumero di raccolta generale 25805/2024elementi presuntivi significativi Data pubblicazione 26/09/2024Il motivo è fondato* i ricorrenti avevano chiesto prova testimoniale propriosu questa ipotesi che il de cuius aveva accettato proprioperché l intervento era stato prospettato come poco rischiosoe che di conseguenza non avrebbe accettato in caso diinformazione diversa ed adeguata La prova testimoniale èstata rigettata in primo grado riproposta in conclusionale eriproposta in appello v p 48 del ricorsoIn secondo luogo se è vero che la volontà del paziente omeglio quale sarebbe stata la sua decisione se correttamenteinformato può presumersi è altresì vero che gli elementi sucui basare la presunzione come di regola devono essere graviprecisi e concordanti i giudici di merito hanno cercato loro dipresumere quale sarebbe stata la volontà del paziente se loavessero informato dei veri rischi che correva ed hannoritenuto che poiché l intervento serviva a monitorare unaneoplasia di certo egli avrebbe acconsentitoIl che è cattivo uso delle presunzioni posto che i fatti noti dacui la corte di merito ha ricavato il fatto ignoto non sono néprecisi che fosse urgente la diagnosi della neoplasia quandoinvece il CTU l aveva ritenuta inziale e non grave né graviossia che un paziente pur di fare una biopsia accetti il rischiodi morire e non è grave tale indizio poiché non è giustificatoda alcuna massima di esperienza3 Il ricorso va dunque accolto e la decisione cassata con rinvioanche per le spese di legittimità4 Ai sensi dell art 52 del d lgs n 196 del 2003 deve disporsiche in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti edel loro dante causa12 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024 P Q MNumero di raccolta generale 25805/2024La Corte accoglie il ricorso * la decisione impugnaDtata peu bblicazione 26/09/2024rinvia alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizioneanche per le spese del giudizio di cassazioneAi sensi dell art 52 del d lgs n 196 del 2003 dispone che incaso di diffusione del presente provvedimento siano omessele generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e del lorodante causaCosì deciso in Roma il 15/03/2024Il Presidente* *13 di 13P Q MNumero di raccolta generale 25805/2024La Corte accoglie il ricorso * la decisione impugnaDtata peu bblicazione 26/09/2024rinvia alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizioneanche per le spese del giudizio di cassazioneAi sensi dell art 52 del d lgs n 196 del 2003 dispone che incaso di diffusione del presente provvedimento siano omessele generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e del lorodante causaCosì deciso in Roma il 15/03/2024Il Presidente* *13 di 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024Data pubblicazione 26/09/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoRESPONSABILITA* * Presidente** * Consigliere Ud 15/03/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 18072/2021 R G proposto da* * * * * *elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * *27 presso lo studio dell avvocato * * * che li rappresenta e difende domiciliazionetelematica come in atti ricorrenticontro* * * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] * che lo rappresenta e difende domiciliazionetelematica come in atti* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024 controricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]nonchè contro* DELLA * domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentato e difeso dagli avvocati * * * DELL * * * domiciliazione telematica come in atti controricorrentenonchè controREGIONE * * intimataavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO BOLOGNA n 3295/2020depositata il 23/12/2020Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024dal Consigliere * *1 * * * che all epoca aveva 81 anni si èsottoposto ad un intervento di biopsia diagnostica prostaticaeseguito il 6 * 2001 presso l ospedale di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha subìto una lesione emorragica causatasecondo la prospettazione dei ricorrenti da un errata manovrachirurgica alla quale i medici intervenuti hanno poi cercato diporre rimedio aggravandone tuttavia le conseguenzegiorno che ha costretto il paziente ad un ricovero di 30 giornipresso quel medesimo ospedale da dove poi è stato trasferito2 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024presso il centro di lunga degenza * di cura * * eData pubblicazione 26/09/2024dove le sue condizioni sono peggiorate fino al decessoavvenuto il 19 marzo 20011 1 I suoi eredi e cioè * * * * e* * hanno dunque citato in giudizio la Regione* * la * di Ravenna e la * * sparavvisando nella condotta di ciascuna di tali parti la causa deldecesso del loro congiunto hanno chiesto di conseguenza ilrisarcimento sia del danno iure proprio che di quello iurehereditatisNel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Bologna sisono costituite le convenute ed hanno chiesto il rigetto delladomanda1 2 Il Tribunale di Bologna espletata una CTU ha ritenutoche ciascuna delle convenute con condotta propria sia purediversa l una dall altra ha contribuito all evento finale edunque ha riconosciuto sia il danno iure proprio per la perditadel rapporto parentale che il danno iure hereditatisTuttavia questa sentenza è stata oggetto sia di appelloprincipale da parte degli eredi del paziente che hannolamentato un risarcimento inferiore a quello inizialmentepreteso sia con appello incidentale dalla * e dalla clinica* * spa1 3 La Corte di appello ha parzialmente riformato ladecisione di primo grado accogliendo gli appelli incidentali erigettando l appello principale* decisione è oggetto di ricorso per cassazione da partedegli eredi * con quattro motivi di ricorso illustrati damemoria Si sono costituite con controricorso sia la ** spa che la * della *Motivi della decisione3 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024Data pubblicazione 26/09/20242 I ricorrenti avevano fatto questione in primo luogo inrelazione alla mancanza di adeguata informazione al loro dantecausa circa i rischi e gli esiti che avrebbe potuto averel intervento cui il paziente veniva sottoposto [OSCURATO:PERSONA] appello ha ritenuto che pur essendo carente l informazionefornita tuttavia il danneggiato avrebbe dovuto provare qualedanno ne era derivato ossia cosa avrebbe fatto sel informazione fosse stata completa e corretta ed hannoipotizzato che poiché l intervento era necessario per accertarsidi una probabile patologia oncologica egli non lo avrebbecomunque rifiutato data l importanza che quell esamerivestivaNel merito hanno osservato che non si può attribuireresponsabilità ai sanitari per la scelta di eseguire la biopsianel corso della quale si è poi verificato il danno iatrogeno inquanto come risultava dalla stessa consulenza si trattava diun esame diagnostico assolutamente necessario attese lecondizioni del paziente onde verificare lo sviluppo di unaneoplasia prostaticaTuttavia i giudici di appello hanno ritenuto la colpa dei sanitaridella * intervenuti nella biopsia e successivamente doposia nel non aver tenuto conto della cardiopatia di cui soffriva ilpaziente sia nell avergli procurato l emorragia durantel intervento sia infine per avere praticato due emotrasfusionisuccessive che si sono dimostrate invece pregiudizievoli* tuttavia escluso ed è questo il punto decisivo che lecondotte dei sanitari sia pure censurabili nei termini che sisono detti possano aver contribuito a causare la morte delpaziente ed hanno invece sostenuto che quelle condotte sonostate causa soltanto di una invalidità temporanea risarcibile incirca 4 000 €4 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024Quanto invece alla condotta dei sanitari della * * spaData pubblicazione 26/09/2024che come si è detto è la clinica dove il paziente era statoricoverato a seguito dell intervento dopo che era insortal emorragia e dunque al fine di porre rimedio a quest ultima igiudici hanno altresì negato che l atteggiamento per così diremorte del paziente avendo il CTU stimato che se costoroavessero tenuto un approccio più attento ed attivo avrebberoevitato l evento con un grado di probabilità medio altosecondo i giudici d appello la probabilità medio alta non èsufficiente ad un giudizio di maggiore probabilità rispettoall ipotesi alternativa ossia non soddisfa il criterio del “piùprobabile che non”La Corte di appello tuttavia ha riconosciuto una responsabilitàper perdita di chance posto che “l inadeguata gestione delpaziente ha comportato la perdita della possibilità di unasopravvivenza incerta perché è gravata da quello scompensocardiaco preesistente di cui soffriva il paziente”* ratio è censurata con quattro motivi di ricorso3 Il primo motivo di ricorso prospetta una nullità dellasentenza per violazione sia dell articolo 132 del codice diprocedura civile e dunque per difetto assoluto di motivazionesia per violazione degli articoli 1218 ss 2727 e ss e 2697 delcodice civileI ricorrenti osservano come il CTU aveva chiaramente ritenutola condotta dei medici quale causa del decesso sia per effettodell erroneo intervento che aveva provocato la emorragia siaper effetto della condotta successiva che non era valsa arimediare a tale danno* i ricorrenti che il CTU ha indicato come causa dellamorte la condotta dei sanitari intervenuti nella prima e nellaseconda fase e che con ciò deve ritenersi assolto l onere5 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024della prova in capo al danneggiato spettando invece allaData pubblicazione 26/09/2024controparte di provare la causa ignota ossia di dimostrare chela morte è avvenuta per altre e diverse ragioniIn altri termini pur avendo riconosciuto i giudici che c è statoun errore nell intervento chirurgico essi hanno escluso che lamorte possa essere sopravvenuta a causa di quell errore e delsuccessivo trattamento volto a rimediarvi ma non hannoindicato per quale ragione allora il paziente è comunquedecedutoI ricorrenti ravvisano nella decisione impugnata altresì unevidente difetto di motivazione in quanto i giudici di merito sisono discostati dalla consulenza tecnica senza dare ragione ditale decisioneIl motivo è fondato* i giudici di merito dopo aver ammesso chel emorragia è stata causata dalla manovra chirurgica erratahanno tuttavia escluso che tale errore possa essere statocausa della morte e lo hanno invece ritenuto causa di unatemporanea invalidità* motivazione manca del tutto la spiegazione del nessocausale ossia l indicazione della ragione per la qualequell errore manovra chirurgica errata non può essere statocausa della morte avvenuta da lì a pochi giorni mentresarebbe stato causa della sola invalidità temporanea ciò incontrasto con quanto invece ipotizzato dal consulente tecnico le cui conclusioni sono riportate integralmente in ricorso allepagine 30 31 secondo cui la morte è stata conseguenzadelle condotte concorrenti dei diversi sanitari o delle diversestrutture ed è onere del giudice che intenda discostarsi dallaCTU di illustrarne le ragioni indicando le diverse prove cheinvece giustificano una conclusione diversa Cass 36638/20216 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024Ma soprattutto la motivazione resa dai giudici di merito vìolaData pubblicazione 26/09/2024le regole sul riparto dell onere della prova il danneggiato devedimostrare quale sia stata la causa del danno e resta a suocarico il difetto di tale prova Ed in questo caso il danneggiatoha allegato e provato con CTU che la causa della morte ènell errore dei medici intervento prima e trattamento pocoprospettiva dei giudici di merito secondo la quale non sicomprende per quale ragione è intervenuto il decesso delpazienteSe è vero dunque che la causa ignota resta a carico dell attoree che ciò accade quando l attore non è in stato in grado didimostrare la causa del danno è altresì vero che qui la causadiventa ignota non per effetto della carente attività probatoriadel danneggiato ma per effetto della stessa ricostruzione deigiudici di merito i quali pur ammettendo che v è stato errorechirurgico negano che esso sia stato causa della morte la cuicausa resta dunque ignota come conseguenza di tale ipotesinon già come conseguenza di quella della parte attrice2 1 Il secondo motivo denuncia anch esso oltre che undifetto assoluto di motivazione e dunque violazionedell articolo 132 del codice di procedura civile altresìviolazione degli articoli 1218 e 2697 del codice civileIn questo caso la censura è rivolta a quella parte delladecisione di merito che ha negato un nesso di causalità tra lacondotta dei medici della * * spa e la morte delpaziente come si è ricordato il paziente era stato trasferitopresso la clinica per rimediare alla emorragia causatadall intervento chirurgicoLa tesi dei ricorrenti era che in quella occasione ossia pressola clinica in questione i medici hanno tenuto un atteggiamentodi attesa senza adottare le misure necessarie a scongiurare7 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024l evento questa tesi era stata accolta dal giudice di primoData pubblicazione 26/09/2024grado sulla scorta delle stesse indicazioni del consulentetecnico il quale aveva ritenuto che se i medici della casa dicura si fossero attivati il paziente sarebbe sopravvissuto moltoprobabilmente ed ha indicato questa probabilità come digrado medio alto sul piano statisticoI giudici di appello hanno però interpretato il giudizio delconsulente tecnico come un giudizio di insufficiente probabilitàdi evitare la morte in quanto l espressione “con grado diprobabilità medio alta” secondo loro non è tale da soddisfareil requisito del “più probabile che no”* i ricorrenti che illegittimamente i giudici d appellohanno fatto degradare la probabilità medio alta a qualcosa dimeno di un “più probabile che no” in modo tuttavia oltre cheerroneo altresì immotivatoAnche questo motivo è fondatoEd invero i giudici di merito fanno erronea applicazione di uncriterio giuridico di valutazione del nesso causale quello cheimpone di ritenere provata la causa di un evento quandoquella causa è più probabile di una causa diversa o di unacausa contraria criterio che solitamente si esprime nellaformula del “più probabile che no”Infatti hanno ritenuto che il giudizio del CTU non consentissedi raggiungere quella probabilitàSe è vero che l accertamento della probabilità in concreto è unaccertamento di fatto è altresì vero che il criterio con cui laprobabilità si accerta o meglio il criterio che guida il giudiziosulla probabilità è invece un criterio logico giuridico la cuiviolazione è censurabile in cassazione cosa significhi “piùprobabile che no” è questione giuridica se nel caso concretoquella probabilità si sia verificata è questione di fatto8 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024È compito del giudice di merito stabilire se l accertamento fattoData pubblicazione 26/09/2024dal CTU consenta di ritenere come più probabile la causa da luiindicata rispetto invece a cause alternative e nel compierequesta valutazione il giudice di merito deve attenersi alconcetto di probabilità non necessariamente statistico maaltresì logico Cass 21530/ 2021 Cass 2474/ 2021 Cass23197/ 2018 probabilità logica vuol dire che nellacomparazione tra due o più possibili spiegazioni di un eventouna di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontriprobatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio digiudizio valido a sorreggere una decisioneNel valutare dunque quale sia il grado di probabilità di unaipotesi – nella specie quella formulata dal CTU il giudice dimerito deve apprezzare se quella ipotesi spieghi quella causacome più probabile di altre * fattispecie il CTU le cuiconclusioni sono integralmente riportare alle pagine 30 31 delricorso in nota aveva affermato che l emorragia provocatadurante la biopsia era da intendersi causa altamente probabiledella morte se non si fosse procurata l emorragia il pazienteavrebbe avuto alte probabilità di sopravvivenza mentreaveva indicato l altra causa ossia l inerzia dei sanitari dellacausa di cura come una probabilità di grado medioIn questo caso i giudici di merito hanno escluso dunque chel accertamento del CTU corrispondesse al concetto di “causapiù probabile” perché egli aveva usato il termine “grado mediosul piano statistico”* si sono limitati dunque a qualificare la probabilità sullabase della letterale espressione “grado medio sul pianostatistico” senza tenere conto che il giudizio reso dal CTU eradi comparazione delle cause egli aveva chiaramente detto chele altre possibili spiegazioni ossia la preesistenza di uno stato9 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024cardiaco deficitario e la preesistenza della neoplasia nonData pubblicazione 26/09/2024avevano inciso affatto data la loro lieve entitàConseguentemente una concezione della probabilità sotto ilprofilo logico ossia della causa che spiega l evento conmaggiore probabilità rispetto alle altre cause impone di tenereconto per l appunto della probabilità di queste ultime e dellacomparazione tra le diverse ipotesi comparazione che il CTUaveva fatto escludendo categoricamente che le altrespiegazioni causali fossero plausibili e dunque che le altrecause preesistenza di quelle patologie potessero avere avutoun qualche ruolo causale nella determinazione dell eventoIl che significa che i giudici di merito non hanno fatto buon usodel concetto che pure ritengono di avere applicato del criteriodel “più probabile che no” il quale si ripete nel caso dispiegazioni causali alternative significa dare la prevalenza allaspiegazione che si presenta come più probabile rispetto allealtre disponibili2 3 Con il terzo motivo si prospetta nuovamente difetto dimotivazione dunque violazione dell articolo 132 del codice diprocedura civile nonché violazione degli articoli 1218 e 2697del codice civile oltre che dell articolo 112 cpc* i ricorrenti di avere richiesto tra i danni iureproprio non solo quelli derivanti dalla perdita del rapportoparentale e dunque quelli causati dalla morte del paziente maaltresì quelli derivanti dalla sofferenza patita dal lorocongiunto durante quei 41 giorni di malattia prima dellamorte in sostanza di avere chiesto il risarcimento dellesofferenze che ai parenti sono derivate dalla stessa sofferenzadel del cuiusIl motivo è fondatoI ricorrenti dimostrano riportando i passaggi dell atto diappello di avere chiesto il risarcimento dei danni personali10 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024non solo come conseguenza della morte ma altresì comeData pubblicazione 26/09/2024conseguenza della sofferenza del congiunto e dunque dellatemporanea invalidità di costui che come si è detto è stataperaltro riconosciuta come dovuta alla colpa dei mediciSu tale domanda non risulta pronuncia2 4 Con il quarto motivo si prospetta violazione degli articoli132 del codice di procedura civile e 1218 e seguenti del codicecivileLa censura attiene al rigetto del risarcimento dei danni damancata informazione e dunque da elusione del consensoinformatoCome si è detto in precedenza la Corte di merito ha escluso ilrisarcimento per violazione dell autodeterminazione in quantoha ritenuto che pur essendo stata l informazione incompleta ilpaziente non aveva dimostrato che cosa avrebbe deciso sel avesse ricevuta in modo completo ossia non avevadimostrato che avrebbe agito diversamente o che avrebberifiutato l intervento* i ricorrenti che non solo avevano chiesto una provatestimoniale volta a dimostrare che il de cuius avrebbe evitatol intervento se gli avessero prospettato correttamente i rischicui andava incontro ma aggiungono che come emergevadalla stessa CTU l intervento non era assolutamentenecessario trattandosi di un adenocarcinoma prostaticocircoscritto e con basso grado di malignità* altresì i ricorrenti che ai fini della dimostrazione deldanno subìto da mancata informazione il paziente non devenecessariamente dimostrare che avrebbe rifiutato iltrattamento in caso di esaustiva informazioneMa soprattutto obiettano che l ipotesi che il paziente secorrettamente informato avrebbe comunque accettatol intervento anziché evitarlo è un ipotesi frutto di scienza11 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024privata del giudice o comunque formulata in assenza diNumero di raccolta generale 25805/2024elementi presuntivi significativi Data pubblicazione 26/09/2024Il motivo è fondato* i ricorrenti avevano chiesto prova testimoniale propriosu questa ipotesi che il de cuius aveva accettato proprioperché l intervento era stato prospettato come poco rischiosoe che di conseguenza non avrebbe accettato in caso diinformazione diversa ed adeguata La prova testimoniale èstata rigettata in primo grado riproposta in conclusionale eriproposta in appello v p 48 del ricorsoIn secondo luogo se è vero che la volontà del paziente omeglio quale sarebbe stata la sua decisione se correttamenteinformato può presumersi è altresì vero che gli elementi sucui basare la presunzione come di regola devono essere graviprecisi e concordanti i giudici di merito hanno cercato loro dipresumere quale sarebbe stata la volontà del paziente se loavessero informato dei veri rischi che correva ed hannoritenuto che poiché l intervento serviva a monitorare unaneoplasia di certo egli avrebbe acconsentitoIl che è cattivo uso delle presunzioni posto che i fatti noti dacui la corte di merito ha ricavato il fatto ignoto non sono néprecisi che fosse urgente la diagnosi della neoplasia quandoinvece il CTU l aveva ritenuta inziale e non grave né graviossia che un paziente pur di fare una biopsia accetti il rischiodi morire e non è grave tale indizio poiché non è giustificatoda alcuna massima di esperienza3 Il ricorso va dunque accolto e la decisione cassata con rinvioanche per le spese di legittimità4 Ai sensi dell art 52 del d lgs n 196 del 2003 deve disporsiche in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti edel loro dante causa12 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024Data pubblicazione 26/09/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoRESPONSABILITA* * Presidente** * Consigliere Ud 15/03/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 18072/2021 R G proposto da* * * * * *elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] * *27 presso lo studio dell avvocato * * * che li rappresenta e difende domiciliazionetelematica come in atti ricorrenticontro* * * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] * che lo rappresenta e difende domiciliazionetelematica come in atti* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024 controricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]nonchè contro* DELLA * domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentato e difeso dagli avvocati * * * DELL * * * domiciliazione telematica come in atti controricorrentenonchè controREGIONE * * intimataavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO BOLOGNA n 3295/2020depositata il 23/12/2020Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024dal Consigliere * *1 * * * che all epoca aveva 81 anni si èsottoposto ad un intervento di biopsia diagnostica prostaticaeseguito il 6 * 2001 presso l ospedale di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha subìto una lesione emorragica causatasecondo la prospettazione dei ricorrenti da un errata manovrachirurgica alla quale i medici intervenuti hanno poi cercato diporre rimedio aggravandone tuttavia le conseguenzegiorno che ha costretto il paziente ad un ricovero di 30 giornipresso quel medesimo ospedale da dove poi è stato trasferito2 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024presso il centro di lunga degenza * di cura * * eData pubblicazione 26/09/2024dove le sue condizioni sono peggiorate fino al decessoavvenuto il 19 marzo 20011 1 I suoi eredi e cioè * * * * e* * hanno dunque citato in giudizio la Regione* * la * di Ravenna e la * * sparavvisando nella condotta di ciascuna di tali parti la causa deldecesso del loro congiunto hanno chiesto di conseguenza ilrisarcimento sia del danno iure proprio che di quello iurehereditatisNel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Bologna sisono costituite le convenute ed hanno chiesto il rigetto delladomanda1 2 Il Tribunale di Bologna espletata una CTU ha ritenutoche ciascuna delle convenute con condotta propria sia purediversa l una dall altra ha contribuito all evento finale edunque ha riconosciuto sia il danno iure proprio per la perditadel rapporto parentale che il danno iure hereditatisTuttavia questa sentenza è stata oggetto sia di appelloprincipale da parte degli eredi del paziente che hannolamentato un risarcimento inferiore a quello inizialmentepreteso sia con appello incidentale dalla * e dalla clinica* * spa1 3 La Corte di appello ha parzialmente riformato ladecisione di primo grado accogliendo gli appelli incidentali erigettando l appello principale* decisione è oggetto di ricorso per cassazione da partedegli eredi * con quattro motivi di ricorso illustrati damemoria Si sono costituite con controricorso sia la ** spa che la * della *Motivi della decisione3 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024Data pubblicazione 26/09/20242 I ricorrenti avevano fatto questione in primo luogo inrelazione alla mancanza di adeguata informazione al loro dantecausa circa i rischi e gli esiti che avrebbe potuto averel intervento cui il paziente veniva sottoposto [OSCURATO:PERSONA] appello ha ritenuto che pur essendo carente l informazionefornita tuttavia il danneggiato avrebbe dovuto provare qualedanno ne era derivato ossia cosa avrebbe fatto sel informazione fosse stata completa e corretta ed hannoipotizzato che poiché l intervento era necessario per accertarsidi una probabile patologia oncologica egli non lo avrebbecomunque rifiutato data l importanza che quell esamerivestivaNel merito hanno osservato che non si può attribuireresponsabilità ai sanitari per la scelta di eseguire la biopsianel corso della quale si è poi verificato il danno iatrogeno inquanto come risultava dalla stessa consulenza si trattava diun esame diagnostico assolutamente necessario attese lecondizioni del paziente onde verificare lo sviluppo di unaneoplasia prostaticaTuttavia i giudici di appello hanno ritenuto la colpa dei sanitaridella * intervenuti nella biopsia e successivamente doposia nel non aver tenuto conto della cardiopatia di cui soffriva ilpaziente sia nell avergli procurato l emorragia durantel intervento sia infine per avere praticato due emotrasfusionisuccessive che si sono dimostrate invece pregiudizievoli* tuttavia escluso ed è questo il punto decisivo che lecondotte dei sanitari sia pure censurabili nei termini che sisono detti possano aver contribuito a causare la morte delpaziente ed hanno invece sostenuto che quelle condotte sonostate causa soltanto di una invalidità temporanea risarcibile incirca 4 000 €4 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024Quanto invece alla condotta dei sanitari della * * spaData pubblicazione 26/09/2024che come si è detto è la clinica dove il paziente era statoricoverato a seguito dell intervento dopo che era insortal emorragia e dunque al fine di porre rimedio a quest ultima igiudici hanno altresì negato che l atteggiamento per così diremorte del paziente avendo il CTU stimato che se costoroavessero tenuto un approccio più attento ed attivo avrebberoevitato l evento con un grado di probabilità medio altosecondo i giudici d appello la probabilità medio alta non èsufficiente ad un giudizio di maggiore probabilità rispettoall ipotesi alternativa ossia non soddisfa il criterio del “piùprobabile che non”La Corte di appello tuttavia ha riconosciuto una responsabilitàper perdita di chance posto che “l inadeguata gestione delpaziente ha comportato la perdita della possibilità di unasopravvivenza incerta perché è gravata da quello scompensocardiaco preesistente di cui soffriva il paziente”* ratio è censurata con quattro motivi di ricorso3 Il primo motivo di ricorso prospetta una nullità dellasentenza per violazione sia dell articolo 132 del codice diprocedura civile e dunque per difetto assoluto di motivazionesia per violazione degli articoli 1218 ss 2727 e ss e 2697 delcodice civileI ricorrenti osservano come il CTU aveva chiaramente ritenutola condotta dei medici quale causa del decesso sia per effettodell erroneo intervento che aveva provocato la emorragia siaper effetto della condotta successiva che non era valsa arimediare a tale danno* i ricorrenti che il CTU ha indicato come causa dellamorte la condotta dei sanitari intervenuti nella prima e nellaseconda fase e che con ciò deve ritenersi assolto l onere5 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024della prova in capo al danneggiato spettando invece allaData pubblicazione 26/09/2024controparte di provare la causa ignota ossia di dimostrare chela morte è avvenuta per altre e diverse ragioniIn altri termini pur avendo riconosciuto i giudici che c è statoun errore nell intervento chirurgico essi hanno escluso che lamorte possa essere sopravvenuta a causa di quell errore e delsuccessivo trattamento volto a rimediarvi ma non hannoindicato per quale ragione allora il paziente è comunquedecedutoI ricorrenti ravvisano nella decisione impugnata altresì unevidente difetto di motivazione in quanto i giudici di merito sisono discostati dalla consulenza tecnica senza dare ragione ditale decisioneIl motivo è fondato* i giudici di merito dopo aver ammesso chel emorragia è stata causata dalla manovra chirurgica erratahanno tuttavia escluso che tale errore possa essere statocausa della morte e lo hanno invece ritenuto causa di unatemporanea invalidità* motivazione manca del tutto la spiegazione del nessocausale ossia l indicazione della ragione per la qualequell errore manovra chirurgica errata non può essere statocausa della morte avvenuta da lì a pochi giorni mentresarebbe stato causa della sola invalidità temporanea ciò incontrasto con quanto invece ipotizzato dal consulente tecnico le cui conclusioni sono riportate integralmente in ricorso allepagine 30 31 secondo cui la morte è stata conseguenzadelle condotte concorrenti dei diversi sanitari o delle diversestrutture ed è onere del giudice che intenda discostarsi dallaCTU di illustrarne le ragioni indicando le diverse prove cheinvece giustificano una conclusione diversa Cass 36638/20216 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024Ma soprattutto la motivazione resa dai giudici di merito vìolaData pubblicazione 26/09/2024le regole sul riparto dell onere della prova il danneggiato devedimostrare quale sia stata la causa del danno e resta a suocarico il difetto di tale prova Ed in questo caso il danneggiatoha allegato e provato con CTU che la causa della morte ènell errore dei medici intervento prima e trattamento pocoprospettiva dei giudici di merito secondo la quale non sicomprende per quale ragione è intervenuto il decesso delpazienteSe è vero dunque che la causa ignota resta a carico dell attoree che ciò accade quando l attore non è in stato in grado didimostrare la causa del danno è altresì vero che qui la causadiventa ignota non per effetto della carente attività probatoriadel danneggiato ma per effetto della stessa ricostruzione deigiudici di merito i quali pur ammettendo che v è stato errorechirurgico negano che esso sia stato causa della morte la cuicausa resta dunque ignota come conseguenza di tale ipotesinon già come conseguenza di quella della parte attrice2 1 Il secondo motivo denuncia anch esso oltre che undifetto assoluto di motivazione e dunque violazionedell articolo 132 del codice di procedura civile altresìviolazione degli articoli 1218 e 2697 del codice civileIn questo caso la censura è rivolta a quella parte delladecisione di merito che ha negato un nesso di causalità tra lacondotta dei medici della * * spa e la morte delpaziente come si è ricordato il paziente era stato trasferitopresso la clinica per rimediare alla emorragia causatadall intervento chirurgicoLa tesi dei ricorrenti era che in quella occasione ossia pressola clinica in questione i medici hanno tenuto un atteggiamentodi attesa senza adottare le misure necessarie a scongiurare7 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024l evento questa tesi era stata accolta dal giudice di primoData pubblicazione 26/09/2024grado sulla scorta delle stesse indicazioni del consulentetecnico il quale aveva ritenuto che se i medici della casa dicura si fossero attivati il paziente sarebbe sopravvissuto moltoprobabilmente ed ha indicato questa probabilità come digrado medio alto sul piano statisticoI giudici di appello hanno però interpretato il giudizio delconsulente tecnico come un giudizio di insufficiente probabilitàdi evitare la morte in quanto l espressione “con grado diprobabilità medio alta” secondo loro non è tale da soddisfareil requisito del “più probabile che no”* i ricorrenti che illegittimamente i giudici d appellohanno fatto degradare la probabilità medio alta a qualcosa dimeno di un “più probabile che no” in modo tuttavia oltre cheerroneo altresì immotivatoAnche questo motivo è fondatoEd invero i giudici di merito fanno erronea applicazione di uncriterio giuridico di valutazione del nesso causale quello cheimpone di ritenere provata la causa di un evento quandoquella causa è più probabile di una causa diversa o di unacausa contraria criterio che solitamente si esprime nellaformula del “più probabile che no”Infatti hanno ritenuto che il giudizio del CTU non consentissedi raggiungere quella probabilitàSe è vero che l accertamento della probabilità in concreto è unaccertamento di fatto è altresì vero che il criterio con cui laprobabilità si accerta o meglio il criterio che guida il giudiziosulla probabilità è invece un criterio logico giuridico la cuiviolazione è censurabile in cassazione cosa significhi “piùprobabile che no” è questione giuridica se nel caso concretoquella probabilità si sia verificata è questione di fatto8 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024È compito del giudice di merito stabilire se l accertamento fattoData pubblicazione 26/09/2024dal CTU consenta di ritenere come più probabile la causa da luiindicata rispetto invece a cause alternative e nel compierequesta valutazione il giudice di merito deve attenersi alconcetto di probabilità non necessariamente statistico maaltresì logico Cass 21530/ 2021 Cass 2474/ 2021 Cass23197/ 2018 probabilità logica vuol dire che nellacomparazione tra due o più possibili spiegazioni di un eventouna di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontriprobatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio digiudizio valido a sorreggere una decisioneNel valutare dunque quale sia il grado di probabilità di unaipotesi – nella specie quella formulata dal CTU il giudice dimerito deve apprezzare se quella ipotesi spieghi quella causacome più probabile di altre * fattispecie il CTU le cuiconclusioni sono integralmente riportare alle pagine 30 31 delricorso in nota aveva affermato che l emorragia provocatadurante la biopsia era da intendersi causa altamente probabiledella morte se non si fosse procurata l emorragia il pazienteavrebbe avuto alte probabilità di sopravvivenza mentreaveva indicato l altra causa ossia l inerzia dei sanitari dellacausa di cura come una probabilità di grado medioIn questo caso i giudici di merito hanno escluso dunque chel accertamento del CTU corrispondesse al concetto di “causapiù probabile” perché egli aveva usato il termine “grado mediosul piano statistico”* si sono limitati dunque a qualificare la probabilità sullabase della letterale espressione “grado medio sul pianostatistico” senza tenere conto che il giudizio reso dal CTU eradi comparazione delle cause egli aveva chiaramente detto chele altre possibili spiegazioni ossia la preesistenza di uno stato9 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024cardiaco deficitario e la preesistenza della neoplasia nonData pubblicazione 26/09/2024avevano inciso affatto data la loro lieve entitàConseguentemente una concezione della probabilità sotto ilprofilo logico ossia della causa che spiega l evento conmaggiore probabilità rispetto alle altre cause impone di tenereconto per l appunto della probabilità di queste ultime e dellacomparazione tra le diverse ipotesi comparazione che il CTUaveva fatto escludendo categoricamente che le altrespiegazioni causali fossero plausibili e dunque che le altrecause preesistenza di quelle patologie potessero avere avutoun qualche ruolo causale nella determinazione dell eventoIl che significa che i giudici di merito non hanno fatto buon usodel concetto che pure ritengono di avere applicato del criteriodel “più probabile che no” il quale si ripete nel caso dispiegazioni causali alternative significa dare la prevalenza allaspiegazione che si presenta come più probabile rispetto allealtre disponibili2 3 Con il terzo motivo si prospetta nuovamente difetto dimotivazione dunque violazione dell articolo 132 del codice diprocedura civile nonché violazione degli articoli 1218 e 2697del codice civile oltre che dell articolo 112 cpc* i ricorrenti di avere richiesto tra i danni iureproprio non solo quelli derivanti dalla perdita del rapportoparentale e dunque quelli causati dalla morte del paziente maaltresì quelli derivanti dalla sofferenza patita dal lorocongiunto durante quei 41 giorni di malattia prima dellamorte in sostanza di avere chiesto il risarcimento dellesofferenze che ai parenti sono derivate dalla stessa sofferenzadel del cuiusIl motivo è fondatoI ricorrenti dimostrano riportando i passaggi dell atto diappello di avere chiesto il risarcimento dei danni personali10 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024Numero di raccolta generale 25805/2024non solo come conseguenza della morte ma altresì comeData pubblicazione 26/09/2024conseguenza della sofferenza del congiunto e dunque dellatemporanea invalidità di costui che come si è detto è stataperaltro riconosciuta come dovuta alla colpa dei mediciSu tale domanda non risulta pronuncia2 4 Con il quarto motivo si prospetta violazione degli articoli132 del codice di procedura civile e 1218 e seguenti del codicecivileLa censura attiene al rigetto del risarcimento dei danni damancata informazione e dunque da elusione del consensoinformatoCome si è detto in precedenza la Corte di merito ha escluso ilrisarcimento per violazione dell autodeterminazione in quantoha ritenuto che pur essendo stata l informazione incompleta ilpaziente non aveva dimostrato che cosa avrebbe deciso sel avesse ricevuta in modo completo ossia non avevadimostrato che avrebbe agito diversamente o che avrebberifiutato l intervento* i ricorrenti che non solo avevano chiesto una provatestimoniale volta a dimostrare che il de cuius avrebbe evitatol intervento se gli avessero prospettato correttamente i rischicui andava incontro ma aggiungono che come emergevadalla stessa CTU l intervento non era assolutamentenecessario trattandosi di un adenocarcinoma prostaticocircoscritto e con basso grado di malignità* altresì i ricorrenti che ai fini della dimostrazione deldanno subìto da mancata informazione il paziente non devenecessariamente dimostrare che avrebbe rifiutato iltrattamento in caso di esaustiva informazioneMa soprattutto obiettano che l ipotesi che il paziente secorrettamente informato avrebbe comunque accettatol intervento anziché evitarlo è un ipotesi frutto di scienza11 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024privata del giudice o comunque formulata in assenza diNumero di raccolta generale 25805/2024elementi presuntivi significativi Data pubblicazione 26/09/2024Il motivo è fondato* i ricorrenti avevano chiesto prova testimoniale propriosu questa ipotesi che il de cuius aveva accettato proprioperché l intervento era stato prospettato come poco rischiosoe che di conseguenza non avrebbe accettato in caso diinformazione diversa ed adeguata La prova testimoniale èstata rigettata in primo grado riproposta in conclusionale eriproposta in appello v p 48 del ricorsoIn secondo luogo se è vero che la volontà del paziente omeglio quale sarebbe stata la sua decisione se correttamenteinformato può presumersi è altresì vero che gli elementi sucui basare la presunzione come di regola devono essere graviprecisi e concordanti i giudici di merito hanno cercato loro dipresumere quale sarebbe stata la volontà del paziente se loavessero informato dei veri rischi che correva ed hannoritenuto che poiché l intervento serviva a monitorare unaneoplasia di certo egli avrebbe acconsentitoIl che è cattivo uso delle presunzioni posto che i fatti noti dacui la corte di merito ha ricavato il fatto ignoto non sono néprecisi che fosse urgente la diagnosi della neoplasia quandoinvece il CTU l aveva ritenuta inziale e non grave né graviossia che un paziente pur di fare una biopsia accetti il rischiodi morire e non è grave tale indizio poiché non è giustificatoda alcuna massima di esperienza3 Il ricorso va dunque accolto e la decisione cassata con rinvioanche per le spese di legittimità4 Ai sensi dell art 52 del d lgs n 196 del 2003 deve disporsiche in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti edel loro dante causa12 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 18072/2021Numero sezionale 985/2024 P Q MNumero di raccolta generale 25805/2024La Corte accoglie il ricorso * la decisione impugnaDtata peu bblicazione 26/09/2024rinvia alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizioneanche per le spese del giudizio di cassazioneAi sensi dell art 52 del d lgs n 196 del 2003 dispone che incaso di diffusione del presente provvedimento siano omessele generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e del lorodante causaCosì deciso in Roma il 15/03/2024Il Presidente* *13 di 13P Q MNumero di raccolta generale 25805/2024La Corte accoglie il ricorso * la decisione impugnaDtata peu bblicazione 26/09/2024rinvia alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizioneanche per le spese del giudizio di cassazioneAi sensi dell art 52 del d lgs n 196 del 2003 dispone che incaso di diffusione del presente provvedimento siano omessele generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e del lorodante causaCosì deciso in Roma il 15/03/2024Il Presidente* *13 di 13
Sentenza Cassazione n. 25805/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris