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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05895/2026

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seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che in data 24 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare all'istanza di rimessione del processo a suo carico, formulata il precedente 20 ottobre 2025; ritenuto, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, esonerando l'istante dal pagamento delle spese processuali (Sez.

U, ordinanza n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733, in cui la Corte ha evidenziato che l'istituto della rimessione non è inquadrabile nell'ambito dei rimedi di carattere impugnatorio venendo attivato attraverso la "richiesta" di cui all'art. 46 cod. proc. pen. con contenuto rappresentativo degli elementi fattuali correlati ad una situazione esterna al processo, strutturalmente differente dal ricorso per cassazione).

P.Q.

M. Dichiara inammissibile l'istanza.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere eTtensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che in data 24 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare all'istanza di rimessione del processo a suo carico, formulata il precedente 20 ottobre 2025; ritenuto, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, esonerando l'istante dal pagamento delle spese processuali (Sez. U, ordinanza n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733, in cui la Corte ha evidenziato che l'istituto della rimessione non è inquadrabile nell'ambito dei rimedi di carattere impugnatorio venendo attivato attraverso la "richiesta" di cui all'art. 46 cod. proc. pen. con contenuto rappresentativo degli elementi fattuali correlati ad una situazione esterna al processo, strutturalmente differente dal ricorso per cassazione). P.Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere eTtensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05895/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris