CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 26077/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Bari, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624, 625, commi 1 e 7 cod. pen.; - che l'unico motivo di censura, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente s