CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 42073/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generai, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del ricorso. Nessun avvocato è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 febbraio 2020 la Corte d'Appello di Milano ha riformato, la sentenza del Tribunale di Como con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c) e 2 sexies C.d.S., per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, sostituendo la pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo. 3. Con la doglianza fa valere la violazione della legge processuale in relazione all'art. 464 bis, 464 quater, 464 quinquies e 464 sexies cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Osserva che il giudice di seconda cura, in accoglimento del motivo di gravame con il quale ci si doleva del rigetto dell'istanza di messa alla prova, formulata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, anziché accoglierla ammettendo l'interessato alla prova, come richiesto, sostituiva la pena inflitta dal primo giudice con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9 bis C.d.S..Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il ricorso deve essere accolto. 5. Va, infatti, rilevata la sostanziale differenza fra l'istituto della messa alla prova come delineato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) e quello sostituzione della pena detentiva e pecuniaria di cui all'art. 186, comma 9 bis introdotto dalla legge 29 luglio 2010 n. 120.. 6. Il primo, infatti, ha effetti sostanziali, "perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Il termine entro il quale l'imputato può richiedere la sospensione del processo con messa alla prova è collegato alle caratteristiche e alla funzione dell'istituto, che è alternativo al giudizio ed è destinato ad avere un rilevante effetto deflattivo" (Sez. 2 - , Sentenza n. 780 del 15/09/2020, Rv. 280514, in motivazione). Esso è caratterizzato dallo sbarramento temporale previsto dall'art. 464-bis, comma 2 cod. proc. pen. e non può essere richiesto per la prima volta in sede di appello neppure allorquando sia intervenuta l'assoluzione da un reato ostativo alla sua applicazione (ibidem). Si tratta di una lettura che, secondo la giurisprudenza di questa Corte trova conforto nei rilievi della Corte Costituzionale che "con la sentenza n. 240 del 2015, ha ritenuto non illegittima la disciplina introdotta dalla legge n. 67/2014 «nella parte in cui, in assenza di una disciplina transitoria, analoga a quella di cui all'art. 15-bis, co. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 118, preclude l'ammissione all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati di processi pendenti in primo grado, nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della legge 67/2014». [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha osservato che "la preclusione, lamentata dal giudice rimettente, dipende solo dal diverso stato dei processi che la subiscono e questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il legislatore gode di ampia discrezionalità nello stabilire la disciplina temporale di nuovi istituti processuali o delle modificazioni introdotte in istituti già esistenti, sicché le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di illegittimità costituzionale (ordinanze n. 455 del 2006 e n. 91 del 2005)". Anche da tale pronuncia si trae dunque la regola che, una volta superati i limiti temporali di cui all'art. 464 bis c.p.p. (salvi i casi in cui il giudice dell'appello ritenga illegittimo il diniego della messa alla prova, ritualmente richiesta nei termini ed impugnata con l'appello), non è più possibile avanzare una nuova richiesta. La messa alla prova di cui all'art. 464-bis e segg. cod. proc. pen. implica, dunque, l'assenza di una pronuncia di penale responsabilità dell'interessato, tanto da poter essere richiesto anche nel corso delle indagini preliminari, ex art. 464-ter cod. proc. pen.. 7. Il secondo istituto, al contrario, oltre ad essere specificamente previsto solo per i reati in materia di violazione delle norme del Codice della strada ed a rimandare alle modalità esecutive di cui all'art. 54 d. Igs. 274/2000 -anziché a quelle di cui all'art. 168 ter cod. pen.- consiste nella sostituzione delle pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, da eseguirsi prioritariamente nel campo della sicurezza stradale, e comporta pertanto il previo riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato. D'altro canto, l'ammissione al lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis C.d.S., diversamente dalla messa alla prova di cui all'art. 168 bis cod. pen., non è condizionata dall'istanza di parte, ma alla sua semplice non opposizione, potendo essere disposto d'ufficio dal giudice. 8. Si tratta, dunque, di istituti intrinsecamente diversi. 9. Nel caso di specie, la Corte territoriale, espressamente affermando di accogliere il motivo di appello, relativo al rigetto dell'istanza di messa alla prova da parte dei giudice di primo grado, ha disposto la sostituzione della pena inflitta con la sentenza impugnata con il lavoro di pubblica utilità, evidentemente mal interpretando la doglíanza introdotta con il gravame. 10. Ora, non vi è dubbio che nei casi in cui l'istanza di messa alla prova sia stata ritualmente proposta e rigettata con ordinanza dal giudice di primo grado, laddove il giudice dell'appello ritenga illegittimo il diniego dovrà disporre l'ammissione dell'imputato alla prova e provvedere, a fronte del suo positivo svolgimento, a dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464 septies cod. proc. pen., revocando la pronuncia del primo giudice. 11. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il prosieguo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per il prosieguo. Cosi dec